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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 28/12/2015, n. 82
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/02/2016, n. 9
- L.R. 09/05/2016, n. 31
- L.R. 04/10/2016, n. 67
- L.R. 06/12/2017, n. 68
- L.R. 27/12/2017, n. 78
- L.R. 08/06/2018, n. 28
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l’articolo 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Visto l’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183); Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei |
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Capo I - Disposizioni di carattere finanziario |
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Art. 1 - Centomila orti in toscana1. La Regione, in collaborazione con i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Siena, Livorno, Grosseto e Lucca, definisce e sperimenta un modello di orto urbano da diffondere sul territori |
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Artt. 2-5 - Omissis |
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Art. 8 - Omissis |
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Art. 9 - Viabilità. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 88/19981. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal dec |
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Artt. 10-13 - Omissis |
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Art. 14 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/20151. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funz |
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Art. 15 - Riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo. Deroghe al subentro in contratti, convenzioni e altri atti1. La Regione subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in deroga alle disposizioni dell’articolo 10, commi 3 e 4, della l.r. 22/2015, nei contratti, nelle convenzioni e negli altri atti stipulati dalle province e dalla Città metropolitana di Fire |
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Art. 16 - Omissis |
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Artt. 18-25 - Omissis |
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Art. 26 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 65/20141. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserito |
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Art. 26-bis - 26-octies Omissis |
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Art. 26-decies - 26-septies decies Omissis |
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Capo II - Disposizioni di prima attuazione del d.lgs. 150/2015 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive |
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Art. 27 - Funzioni della Regione1. Dal 1° gennaio 2016, la Regione assume le funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e li esercita sulla base della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulata in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 201 |
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Art. 28 - Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro1. In attuazione della convenzione di cui all’articolo 24, comma 1, la Regione sottoscrive apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana di Firenze, per definire le modalità di svolgimento delle attività connesse all’erogazione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro attraverso il ricorso all’avvalimento degli uffici e al comando di personale delle province e della Città metropolitana di Firenze impiegato a tempo determinato e indeterminato nei servizi per l’impiego, ivi compreso il personale del collocamento mirato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali alla data del 1° gennaio 2016. 1 bis. Il personale a tempo determinato e indeterminato assegnato in comando alla Regione confluisce in apposita dotazione organica a carattere temporaneo. N4 1 ter. In considerazione della transitorietà dell’assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal d.lgs.150/2015, alla copertura dei posti che si rendono vacanti si provvede esclusivamente tramite assunzioni a tempo determinato che non rilevano ai fini del rispetto dei limiti fissati per tale tipologia di rapporto di lavoro dalla normativa vigente. |
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Art. 29 - Sedi degli uffici in avvalimento1. Gli oneri di gestione delle sedi delle province e della Città metropolitana |
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Art. 31 - Omissis |
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Art. 31.1 - Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per il lavoro nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello St |
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Art. 31 bis - Disposizione per interventi a tutela della pubblica incolumità effettuati dai comuni1. La Giunta regionale, anche in assenza di dichiarazioni di stato di emergenza nazionale, regionale o locale, è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario per un i |
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Capo III - Disposizioni per lo sviluppo economico |
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Art. 32-bis - 32-septies Omissis |
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Capo IV - Norme finali |
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Art. 33 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali: |
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Art. 34 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. |
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