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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 14/10/2014, n. 59
L. R. Toscana 14/10/2014, n. 59
L. R. Toscana 14/10/2014, n. 59
- L.R. 28/12/2015, n. 82
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[Premessa]Il Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 R(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la sentenza della Corte costituzionale 5 novembre 2010, n. 309; Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014; Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione espresso nella seduta del 25 settembre 2014; Considerato quanto segue: 1. Per assicurare la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla definizione della programmazione regionale in materia di educazione, istruzione e formazione, sono individuate forme di rappresentanza delle istituzi |
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Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/20021. Alla fine della lettera i ter) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 R(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sono aggiunte |
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Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 32/20021. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 32/2002 Rè sostituito dal seguente: “2. L'insieme organico degli interventi di cui al comma 1 è volto alla progressiva costruzione |
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Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 32/20021. L’articolo 6 bis della l.r. 32/2002 Rè sostituito dal seguente: |
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Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 6 ter della l.r. 32/20021. L’articolo 6 ter della l.r. 32/2002 Rè sostituito dal seguente: “Art. 6 ter - Conferenza zonale per l’educazione e l'istruzione 1. La conferenza zonale per l'educazione e l’istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria. |
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Art. 6 - Inserimento dell’articolo 6 ter 1 nella l.r. 32/20021. Dopo l’articolo 6 ter della l.r. 32/2002R è inserito il seguente: “Art 6 ter 1 - Conferenza regi |
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Art. 7 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 32/20021. Dopo l’articolo 7 della l.r. 32/2002 Rè inserito il seguente: “Art. 7 bis - Anagrafe regionale degli studenti 1. L'anagrafe regionale degli studenti, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53) è gestita dalla competente struttura regionale. 2. L'anagrafe regionale degli studenti contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e in particolare: a) la programmazione della rete scolastica; |
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Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 32/20021. L’articolo 12 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente: “Art. 12 - Orientamento |
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Art. 9 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 32/20021. L’articolo 13 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente: “Art. 13 - Obbligo di istruzione e diritto dovere all’istruzione e formazione 1. La Regione, al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazion |
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Art. 10 - Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 32/20021. Dopo l’articolo 13 della l.r. 32/2002 Rè inserito il seguente: “Art. 13 bis - Sistema regionale di istruzione e formazione 1.La Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei giovani per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, dei soggetti inoccupati, disoccupati, occupati, dei giovani che hanno abbandonato gli studi e dei giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istru |
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Art. 11 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 32/20021. L’articolo 14 della l.r. 32/2002 Rè sostituito dal seguente: “Art. 14 - Istruzione e formazione professionale 1. La Regione definisce gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e per un’offerta formativa, coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o forma |
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Art. 12 - Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 32/20021. Dopo l’articolo 14 della l.r. 32/2002 Rè inserito il seguente: “Art. 14 bis - Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali |
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Art. 13 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 32/20021. L’articolo 15 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente: “Art. 15 - Formazione professionale 1. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l’occupazione mediante il rafforzamento delle competenze. 2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 la Regione definisce |
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Art. 14 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 32/20021. L’articolo 16 della l.r. 32/2002 Rè sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 32/20021. Dopo l’articolo 16 della l.r. 32/2002 Rè inserito il segue |
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Art. 17 - Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 32/20021. L’articolo 17 della l.r. 32/2002 Rè sostituito dal seguente: “Art. 17 - Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale 1. L'offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche è realizzata secondo una delle seguenti modalità: |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/20021. Dopo il primo periodo del comma 9 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 |
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Art. 21 - Inserimento dell’articolo 21 ter nella l.r. 32/20021. Dopo l'articolo 21 bis della l.r. 32/2002 Rè inserito il seguente: |
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Art. 22 - Inserimento dell’articolo 21 quater nella l.r. 32/20021. Dopo l'articolo 21 ter della l.r. 32/2002 Rè inserito il seguente: “Art. 21 quater - Funzioni dell’Agenzia 1. L’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, svolge le seguenti funzioni: a) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro; b) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all&rsquo |
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Art. 23 - Inserimento dell’articolo 21 quinquies nella l.r. 32/20021. Dopo l'articolo 21 quater della l.r. 32/2002 Rè inserito il seguente: “Art. 21 quinquies - Articolazione organizzativa |
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Art. 25 - Inserimento dell’articolo 21 septies nella l.r. 32/20021. Dopo l'articolo 21 sexies della l.r. 32/2002 Rè inserito il seguente: “Art. 21 septies - Direttore 1. Il direttore dell’Agenzia &egrav |
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Art. 26 - Inserimento dell’articolo 21 octies nella l.r. 32/20021. Dopo l'articolo 21 septies della l.r. 32/2002 Rè inserito il seguente: “Art. 21 octies - Attribuzioni del direttore |
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Art. 27 - Inserimento dell’articolo 21 novies nella l.r. 32/20021. Dopo l'articolo 21 octies della l.r. 32/2002 Rè inserito il seguente: “Art. 21 novies - Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente. 2. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni. 3. I |
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Art. 28 - Inserimento dell’articolo 21 decies nella l.r. 32/20021. Dopo l'articolo 21 novies della l.r. 32/2002 Rè inserito il seguente: “ |
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Art. 30 - Inserimento dell’articolo 21 duodecies nella l.r. 32/20021. Dopo l'articolo 21 undecies della l.r. 32/2002 Rè inserito il seguente: “Art. 21 duodecies - Bilancio 1. L’esercizio finanziario dell’Agenzia inizia il 1° gennaio e termin |
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Art. 31 - Inserimento dell’articolo 21 terdecies nella l.r. 32/20021. Dopo l'articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002 Rè inserito il seguente: |
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Art. 35 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/20021. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 Rè sosti |
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Art. 36 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 32/20021. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002R le parole “e le politiche formative |
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Art. 38 - Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/20021. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002R è inserito il seguente: “2 bis. Il regolamento regionale definisce la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione. ”. 2. Il comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente: “4. Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in particolare: a) le norme di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi che fruiscono di contr |
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Art. 40 - Norme transitorie e finali1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. |
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