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L. R. Toscana 08/06/2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/12/2018, n. 74

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Preambolo


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
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Art. 1 - Il sistema regionale per l'impiego. Sostituzione dell'articolo 20 della L.R. 32/2002

1. L'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), &eg

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Art. 2 - Funzioni della Regione. Sostituzione dell'articolo 21 della L.R. 32/2002

1. L'articolo 21 della L.R. 32/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 - Funzioni della Regione

1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale, nonché sostenendo azioni positive per le pari opportunità e l'inclusione sociale. La Regione garantisce inoltre l'integrazione con le politiche per l'istruzione e la formazione anche nell'ottic

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Art. 3 - Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili. Modifiche all'articolo 21-bis della L.R. 32/2002

1. Al comma 1 dell'

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Art. 4 - Istituzione dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche all'articolo 21-ter della L.R. 32/2002

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'

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Art. 5 - Funzioni dell'Agenzia. Sostituzione dell'articolo 21-quater della L.R. 32/2002

1. L'articolo 21-quater della L.R. 32/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 21-quater - Funzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 1/2015, svolge le seguenti funzioni:

a) gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale

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Art. 6 - Articolazione organizzativa. Sostituzione dell'articolo 21-quinquies della L.R. 32/2002
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Art. 7 - Organi. Modifiche all'articolo 21-sexies della L.R. 32/2002

1. Dopo il comma 1 dell'

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Art. 8 - Direttore. Sostituzione dell'articolo 21-septies della L.R. 32/2002

1. L'articolo 21-septies della L.R. 32/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 21-septies - Direttore

1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni nelle materie di competenza dell'Agenzia.

2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

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Art. 9 - Attribuzioni del direttore. Modifiche all'articolo 21-octies della L.R. 32/2002

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 21-octies della L.R. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

"a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica nell'ambito del piano dei fabbisogni dell'Agenzia, di cui all'articolo

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Art. 10 - Collegio dei revisori. Sostituzione dell'articolo 21-novies della L.R. 32/2002

1. L'articolo 21-novies della L.R. 32/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 21-novies - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore.

3. Il collegio esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che co

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Art. 11 - Sistema di valutazione. Inserimento dell'articolo 21-novies 1 nella L.R. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21-novies della L.R. 32/2002 è inserito il seguente:

"Art. 21-novies 1 - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità

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Art. 12 - Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 21-decies della L.R. 32/2002

1. La rubrica dell'articolo 21-decies della L.R. 32/2002 è sostituita dalla seguente: "Programma annuale delle attività".

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Art. 13 - Bilanci e contabilità. Sostituzione dell'articolo 21-duodecies della L.R. 32/2002

1. L'articolo 21-duodecies della L.R. 32/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 21-duodecies - Bilanci e contabilità

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. I contenuti del bilancio preventivo econ

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Art. 14 - Entrate. Sostituzione dell'articolo 21 terdecies della L.R. 32/2002

1. L'articolo 21 terdecies della L.R. 32/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 terdecies - Entrate

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

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Art. 15 - Regolamento di amministrazione e contabilità. Inserimento dell'articolo 21 terdecies 1 nella L.R. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 terdecies della L.R. 32/2002 è inserito il

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Art. 16 - Patrimonio. Sostituzione dell'articolo 21 quaterdecies della L.R. 32/2002
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Art. 17 - Personale. Sostituzione dell'articolo 21 quinquiesdecies della L.R. 32/2002

1. L'

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Art. 18 - Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all'articolo 23 della L.R. 32/2002

1. Al comma 2 dell'articol

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Art. 19 - Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili. Sostituzione dell'articolo 25 della L.R. 32/2002

1. L'articolo 25 della L.R. 32/2002 è sostituito dal seguente:

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CAPO II - Disposizioni di riordino del mercato del lavoro
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Sezione I - Disposizioni sul personale
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Art. 20 - Trasferimento del personale

1. A decorrere dal 28 giugno 2018 è trasferito all'Agenzia regionale toscana per l'impiego di cui agli articoli 21-ter e seguenti della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), di seguito denominata "Agenzia":

a) il personale a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto funzioni locali, delle province e della città metropolitana risultante dall'elenco allegato alle convenzioni stipulate tra la Regione Toscana e gli enti medesimi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), il cui rapporto di lav

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Art. 21 - Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato

1. In prima applicazione, per l'anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell'Agenzia, appartenenti alle categorie del comparto funzioni locali s

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Art. 22 - Disposizioni transitorie sul trattamento giuridico ed economico accessorio del personale trasferito

1. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del trasferimento, mantiene la titolarità dello stesso fino alla conclusione delle procedure di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto delle funzioni locali 2016-2018. La retribuzione di posizione di cui all'articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 31 marzo 1999 e all'articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 22 gennaio 2004, riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza, continua a essere corrisposta dall

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Art. 23 - Stabilizzazioni

1. Le procedure di stabilizzazione, di cui all'articolo 1, comma 796, della l. 205/2017 si applicano al solo personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni di cui all'articolo 20, comma 1. Detto personale, ai fini della stabilizzazione, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso le province o l

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Art. 24 - Cessazione degli uffici comuni

1. Dalla data del trasferimento del personale, cessano di operare gli uffici comuni costituiti al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, di cui all'articolo 28, comma 4-ter, della L.R. 82

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Sezione II - Trasferimento dei beni e dei rapporti
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Art. 25 - Beni mobili

1. I beni mobili, compresi i beni mobili registrati, che risultano, alla data del 1° gennaio 2016, correlati o destinati all'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro o che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque in uso da parte del personale soggetto a trasferimento, sono trasferiti a titolo gratuito all'Agenzia per il tramite della Regione. Non sono trasferiti i beni mobili che risultano non più funzionanti o non funzionali alle esigenze dell'Agenzia.

2. All'individuazione di detti beni si provvede mediante verbale di consegna. Il trasferimento della proprietà decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

3. L'ufficio regionale competente in materia di patrimonio effettua la r

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Art. 26 - Archivi e documentazione

1. Con verbale di consegna si provvede al trasferimento all'Agenzia degli archivi e della documentazione, anche contenuta in banche dati, connessi allo svolgimento delle funzioni

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Art. 27- Beni immobili

1. Il personale trasferito all'Agenzia continua a svolgere l'attività nelle sedi in cui si trova alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla definizione dei rapporti ai sensi del presente articolo.

2. A decorrere dalla data del trasferimento del personale spetta all'Agenzia di usufruire gratuitamente degli immobili dei comuni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

3. Ai fini del comma 2 l'Agenzia verifica con i comuni interessati l'adempimento di quanto stabilito dalla L. 56/1987.

4. Nel caso di immobili di proprietà dei comuni l'Agenzia provvede a ridefinire, entro il 31 dicembre 2018, i rapporti in corso con i comuni medesimi ai sensi della L. 56/1987. Fino a detta ridefinizione continuano i rapporti in corso e la Regione provvede, ove ricorra il caso, al rimborso delle spese delle province e della città metropolitana ai sens

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Art. 28 - Partecipazioni societarie

1. L'Agenzia subentra a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l. - Formazione Innovazione Lavoro con le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Il subentro dell'Agenzia è disposto quando è accertata la sussistenza delle seguenti condizioni, come specificate con deliberazione della Giunta regionale adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) che la società sia partecipata dalla sola Provincia di Prato;

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CAPO III - Disposizioni finali
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Art. 29 - Ulteriori esclusioni dalla successione dell'Agenzia

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge che escludono la successione dell'Agenzia in procedimenti, attività, rapporti e conte

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Art. 30 - Efficacia delle convenzioni e rimborso delle spese sostenute dalle province e dalla città metropolitana

1. Le convenzioni di cui all'articolo 20, comma 1, continuano a essere efficaci, oltre la data di cui all'

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Art. 31 - Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento delle spese dell'Agenzia, stimate in euro 14.671.500,00 per l'anno 2018, euro 29.432.268,00 per l'anno 2019 ed euro 29.532.268,00, si provvede come segue:

a) per euro 10.571.500,00 per l'anno 2018 e per euro 22.432.268,00 per gli anni 2019 e 2020, con le risorse a tal fine destinate alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 794 e 797, della L. 205/2017 e che saranno iscritte sulla Missione di spesa 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020 secondo quanto disposto dall'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

b) per euro 3.850.000,

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Art. 32 - Disposizioni di prima applicazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la data di costituzione dell'Agenzia, la sede legale e ogni ulteriore elemento necessario per l'attivazione dei rapporti a rilevanza esterna.

2. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1 fino alla nomina del direttore dell'Agenzia, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, le relative funzioni sono svolte dal direttore della Direzione regionale competente in materia di lavoro, in deroga a quanto disposto dall'articolo 21-septies, comma 5, della L.R

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Art. 33 - Norma finale

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con dec

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Art. 34 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

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Art. 35 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


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