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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 27/11/2023, n. 42
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/07/2024, n. 25
- Avviso di rettifica in B.U. 13/12/2023, n. 67
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PreamboloIl Consiglio regionale
Visto l’articolo 177, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti); Vista la legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione); Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina di referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto); Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016); Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019); Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla L.R. 38/2007); Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 20 |
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CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario |
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Art. 1 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 18/20191. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile |
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Art. 10 - Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/20191. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021): |
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Art. 11 - Sicurezza urbana. Tipologia degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 11/20201. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015), è sostituito dal seguente: “2. Gli interventi di prevenzione, di mediazion |
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Art. 12 - Finanziamento degli interventi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 11/20201. Alla fine del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 11/2020 |
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Art. 13 - Norme transitorie. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 11/20201. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente: “7-ter. Per gli anni 2024 e 20 |
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Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 97/20201. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 97/202 |
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Art. 16 - Art. 35 - Omissis
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Art. 36 - Contributo straordinario per la realizzazione di interventi sul fiume Arno1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a un massimo di euro 13.233.678,43 per investimenti da realizzare in esecuzione della concessione mediante finanza di progetto “Straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di tredici briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno e realizzazione di dodici impianti per |
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Art. 37 - Art. 53 - Omissis
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CAPO II - Disposizioni finali |
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Art. 54 - Copertura finanziaria1. Dall'attuazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 e 28 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 55 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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