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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Toscana 16/04/2014, n. 313
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Visto l’articolo 2 comma 2 lettera a) della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e personale), che attribuisce agli organi di direzione politica l’adozione di atti di indirizzo applicativo degli atti normativi; Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 R (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) ed in particolare l’art. 29 comma 2; Visto il regolamento regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) ed in particolare l’art.23 comma 4 e l’art.26 comma 2; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 |
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Allegato A) Circolare in merito all’interpretazione della l.r.42/2000 in rapporto alla l.r.1/2005 in materia di strutture amovibili posizionate nei campeggi, con riferimento all’impatto sulla disciplina regionale dell’art 41 comma 4 del decreto legge 69/2013 (convertito con modificazioni in L. 98/2013)La presente circolare risponde alla necessità di chiarire quali siano i profili ordinamentali entro i quali vanno inquadrate le attività dirette all’installazione dei manufatti amovibili destinati all'attività di soggiorno e pernottamento all'interno delle strutture ricettive all’aperto, quali i campeggi; in particolare, si fa riferimento alle strutture installate dai clienti stagionali a corredo della propria roulotte o camper (accessori quali le verande in legno, i telai metallici di supporto ai teloni ombreggianti, i cucinotti) e a quelle installate dal gestore e messe a disposizione dei clienti sprovvisti di mezzi di pernottamento (case mobili). Le questioni attinenti alle due tipologie di strutture, pur avendo implicazioni comuni, vanno affrontate separatamente: a) “accessori” dei mezzi di pernottamento Occorre innanzitutto rilevare che la normativa regionale fa riferimento agli “accessori” unicamente al comma 4 dell’art.23 del Reg. 18/R/2001 (regolamento di attuazione del T.U. sul turismo) ove si stabilisce che “Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il Comune può autorizzare lo stanziamento [rectius: stazionamento], nelle piazzole e nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori”. La normativa regionale non contiene una definizione di cosa debba intendersi per “accessori”. Nel silenzio della norma, occorre pertanto far riferimento all’accezione del termine che è consueta nel contesto socio-economico che gli è proprio, ovvero quello del settore commerciale di vend |
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