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L. R. Toscana 24/02/2005, n. 40

Disciplina del servizio sanitario regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/02/2024, n. 7
- L.R. 14/11/2023, n. 41
- L.R. 20/07/2023, n. 29
- L.R. 16/03/2023, n. 12
- L.R. 05/08/2022, n. 29
- L.R. 05/08/2021, n. 29
- L.R. 06/07/2020, n. 51
- L.R. 05/03/2020, n. 20
- L.R. 21/02/2020, n. 14
- L.R. 04/06/2019, n. 29
- L.R. 07/01/2019, n. 3
- L.R. 24/07/2018, n. 40
- L.R. 27/12/2017, n. 80
- L.R. 14/12/2017, n. 75
- L.R. 12/12/2017, n. 70
- L.R. 25/07/2017, n. 36
- L.R. 23/03/2017, n. 11
- L.R. 22/02/2017, n. 5
- L.R. 14/07/2016, n. 44
- L.R. 29/12/2015, n. 84
- L.R. 04/08/2015, n. 63
- L.R. 13/04/2015, n. 47
- L.R. 27/03/2015, n. 37
- L.R. 26/03/2015, n. 36
- L.R. 07/01/2015, n. 2
- L.R. 29/07/2014, n. 44
- L.R. 23/05/2014, n. 26
- L.R. 24/12/2013, n. 77
- L.R. 09/08/2013, n. 47
- L.R. 27/12/2012, n. 81
- L.R. 20/07/2012, n. 39
- L.R. 02/03/2012, n. 7
- L.R. 27/12/2011, n. 66
- L.R. 11/05/2011, n. 19
- L.R. 03/05/2011, n. 16
- L.R. 30/12/2010, n. 70
- L.R. 30/12/2010, n. 67
- L.R. 29/12/2010, n. 65
- L.R. 23/12/2009, n. 77
- L.R. 09/11/2009, n. 65
- L.R. 02/04/2009, n. 16
- L.R. 10/11/2008, n. 60
- L.R. 24/10/2008, n. 56
- L.R. 27/12/2007, n. 69
- L.R. 27/07/2007, n. 40
- L.R. 13/07/2007, n. 38
- L.R. 22/12/2006, n. 64
- L.R. 10/07/2006, n. 28
- L.R. 27/12/2005, n. 70
- L.R. 14/12/2005, n. 67
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TITOLO I - Oggetto, finalità e definizioni
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, di seguito indicato come decreto de

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per area vasta, l'ambito di attuazione della programmazione strategica regionale nel quale sono integrate le programmazioni dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero universitaria;

b) per assistiti, i cittadini residenti e coloro che hanno diritto all'assistenza sanitaria e sociale integrata in base alle disposizioni vigenti, cui sono assicurati i livelli uniformi ed essenziali di assistenza;

c) per aziende sanitarie, le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende unità sanitarie locali;

d) per azione programmata, lo strumento di programmazione previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e adottato dalla Regione al quale le aziende sanitarie e gli altri produttori accreditati devono conformarsi; l'azione programmata ha ad oggetto:

1) il percorso assistenziale di determinate patologie;

2) la regolamentazione di specifiche pratiche mediche, diagnostiche o di interventistica chirurgica;

3) l'organizzazione di particolari iniziative di prevenzione collettiva;

e) per bacino dell'azienda ospedaliero-universitaria, l'area territoriale delimitata dagli strumenti regionali di programmazione entro la quale l'azienda ospedaliero-universitaria opera;

f) per budget, il sistema di obiettivi e risorse attribuite al responsabile di una struttura organiz

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TITOLO II - Principi
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Art. 3 - I principi costitutivi del servizio sanitario regionale

1. Il servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi e i valori della Costituzione e dello Statuto regionale, ispira la propria azione a:

a) centralità e partecipazione del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale;

b) universalità e parità di accesso ai servizi sanitari per tutti gli assistiti;

c)

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Art. 4 - Percorso assistenziale

1. I servizi sanitari territoriali della zona-distretto e quelli ospedalieri in rete sono organizzati allo scopo di garantire all'assistito la fruizione di un percorso assistenziale appropriato, tempestivamente corrispondente al bisogno accertato, secondo i principi della qualificazione delle prestazioni erogate e della compatibilità con le risorse disponibili. Tali servizi erogano anche prestazioni di medicina complementare e integrata, in base alla valutazione di comprovata efficacia e nel rispetto della programmazione regionale in materia.

2. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono responsabili verso gli assistiti dell'attivazione del percorso assistenziale, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia di accesso ai servizi socio-sanitari integrati che richiedono un apporto multidisciplinare.

3. Per le attività di assistenza sociale e per quelle socio-assistenziali a rilievo sanitario, le aziende sanitarie, d'intesa con gli enti locali, ovvero, ove costituita, la società della salute, definiscono procedure per assicurare l'appropriatezza e la continuità del percorso assistenziale; tali pro

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Art. 5 - Promozione della ricerca e dell'innovazione

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività innovative e di ricerca nell'ambito delle funzioni di governo del servizio sanitario della Toscana.

2. Le attivit

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Art. 6 - L'integrazione delle politiche sanitarie

1. La Regione assume come finalità la promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali, economici e sociali che concorrono a determinare lo stato di benessere degli individui e della collettività; a tal fine, la Regione p

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Art. 7 - L'educazione alla salute

1. La Regione promuove negli assistiti la crescita di una cultura della salute attraverso la diffusione di conoscenze e di informazioni in grado di accrescere la capacità individuale e collettiva di autotutela nei confronti delle mal

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6169145 11354606
Art. 7-bis - Salute globale e lotta alle disuguaglianze

1. La Regione Toscana, al fine di contrastare le disuguaglianze nell'ambito della salute e rendere più agevole l'accesso al servizio sanitario, promuove interventi sani

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TITOLO III - Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale e valutazione
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Capo I - Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale
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Art. 8 - I livelli e gli strumenti di programmazione

1. La programmazione in materia sanitaria e sociale della Regione assicura, in coerenza con gli strumenti della programmazione nazionale, lo sviluppo dei servizi di prevenzione collettiva, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale, e persegue le finalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali definito dalla legge r

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Art. 9 - La programmazione di area vasta

1. La Regione garantisce e sovrintende all'attuazione della programmazione strategica regionale attraverso la programmazione di area vasta ed i relativi piani di area vasta.

1-bis. La programmazione di area vasta è demandata al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.

2. Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliero- universitarie e gli altri enti del servizio sanitario regionale concorrono, nella specificità propria del ruolo e dei compiti di ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema sanitario attraverso la programmazione di area vasta

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Art. 9-bis - Direttore per la programmazione di area vasta

Abrogato

 

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Art. 9-ter - Funzioni della programmazione di area vasta

1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per l'esercizio della programmazione di area vasta, espleta le seguenti funzioni:

a) predisposizione, in attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e coadiuvato dal comitato tecnico di cui al comma 2, della proposta del piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e con il

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Art. 9-quater - Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta

1. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, è istituito il comitato regionale di coordinamento delle programmazioni

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Art. 9-quinquies - Dipartimenti interaziendali di area vasta

1. Il dipartimento interaziendale di area vasta è lo strumento organizzativo di riferimento per il coordinamento della programmazione delle aziende sanitarie in ambito di area vasta.

2. Fanno parte del dipartimento interaziendale le unità operative dei dipartimenti aziendali, o loro unità costitutive, delle aziende sanitarie di area vasta.

3. Il dipartimento interaziendale di area vasta:

a) formula proposte, ai fini della realizzazione degli obiettivi del piano di

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Capo II - Il concorso dei soggetti istituzionali e delle autonomie sociali alla programmazione sanitaria e sociale integrata
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Art. 10 - Regione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

a) il piano sanitario e sociale integrato regionale;

b) Abrogato

1-bis. La Giunta regionale approva i piani di area vasta, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 23-bis comma 4.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo anche tecnico e di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie e all'ESTAR in conformità alle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale e dei piani di area vasta.

3. La Giunta regionale esercita le attività di controllo e vigilanza, promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie e dell'ESTAR la Giunta regionale, in particolare:

a) determina il fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale secondo quanto previsto dall'articolo 26;

b) approva gli atti di bilancio delle aziende sanitarie, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

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Art. 10-bis - Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente, realizza la mobilità temporanea di personale tra la direzione regionale competente in materia di dritto alla salute

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Art. 11 - Conferenza regionale dei sindaci

1. La conferenza regionale delle conferenze zonali dei sindaci, di seguito denominata conferenza regionale dei sindaci, è l'organo attraverso il quale tali soggetti partecipano alla definizione delle politiche regionali in materia sanitaria e sociale ed al coordinamento della programmazione a livello regionale e locale.

2. La conferenza regionale dei sindaci è copresieduta dagli assessori regionali competenti per materia ed è composta dai presidenti delle conferenze zonali dei sindaci di cui all'articolo 34 della L.R. 41/2005 ovvero dai presidenti delle società della salute. La componente comunale esprime un vicepresidente della conferenza regionale dei sindaci. N6

3.

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Art. 11-bis - Conferenza dei sindaci di area vasta

Abrogato

 

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Art. 12 - Conferenza aziendale dei sindaci

1. La conferenza aziendale è composta dai presidenti delle conferenze zonali integrate e dai presidenti delle società della salute ed è presieduta da uno dei componenti scelto fra i presidenti delle conferenze zonali integrate o fra i presidenti delle società della salute. Alle sedute della conferenza partecipano per gli atti di relativa competenza i direttori generali delle aziende sanitarie di area vasta, il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato e il Rettore dell'università di riferimento senza diritto di voto. 2. I componenti della conferenza aziendale intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione in proporzione alla popolazione residente.

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Art. 12-bis - Conferenza zonale integrata

1. La conferenza zonale integrata è la conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato.

2. I componenti della conferenza zonale integrata intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate:

a) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle amministrazioni locali,

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Art. 13 - Università

1. Le università toscane contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione degli atti della programmazione regionale.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale vigente, elabora un protocollo d'intesa con le università per regolamentare il loro apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e contestualmente l'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie delle università e del servizio sanitario regionale; a tal fine, è costituito il comitato per l'intesa formato dal Presidente della Giunta regionale e dai rettori delle università. Il protocollo d'intesa opera per il periodo di validità del piano sanitario e sociale integrato regionale.

2-bis. Al fine di

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Art. 14 - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

N36

1. I rapporti tra la Regione e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato che svolgono attività concorrenti con le finalità del servizio sanitario regi

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Art. 15 - Partecipazione alla programmazione

1. La Regione, le aziende unità sanitarie locali e le società della salute promuovono e assicurano la partecipazione degli utenti, delle organizzazio

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Art. 16 - Tutela dei diritti dell'utenza

1. È compito della Regione:

a) assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative alla definizione degli indicatori ed alla verifica degli standard di qualità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto delegato;

b) sovrintendere al processo di attuazione delle carte dei servizi, anche impartendo direttive per la loro omogenea definizione e linee-guida per la necessaria integrazione tra le aziende sanitarie dello stesso ambito territoriale;

c) impartire direttive alle aziende sanitarie e formulare indirizzi alle società della salute, ove costituite, per la promozione del diritto all'informazione, riconoscendo in quest'ultimo la condizione fondamentale per assicurare agli utenti l'esercizio della libera scelta nell'accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i risultati;

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Art. 16-bis - Consiglio dei cittadini per la salute

1. È istituito presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute il Consiglio dei cittadini per la salute, con funzioni consultive e propositive nelle materie attinenti alla tutela del diritto alla salute, dell'equità di accesso e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari e socio-sanitari.

2. Il Consiglio dei cittadini per la salute, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:

a) contribuisce alla predisposizione degli atti di programmazione di ambito regionale o di area vasta;

b) fornisce contributi, anche all'Organismo toscano per i

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Art. 16-ter - Comitato aziendale di partecipazione

1. Presso ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale, è istituito il comitato aziendale di partecipazione con funzioni di consultazione e proposta a supporto della direzione aziendale, in merito alla qualità dei servizi erogati dall'azienda, con particolare riferimento all'equità nell'accesso e nella fruizione dei servizi.

2. Il comitato aziendale di partecipazione, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:

a) contribuisce alla predisposizione di documenti di programmazione di ambito azie

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Art. 16-quater - Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative

1. In ciascuna zona-distretto o società della salute, ove costituita, è istituito il comitato di partecipazione, con funzioni di consultazione e proposta in merito all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

2. Il comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell'utenza, nonché dell'associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c). Ogni associazione designa un proprio rappresentante.

3. Nella zona-distretto il comitato di partecipazione, è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore di zona. Nella società della salute, il comitato di partecipazione è nominato dal direttore della società della salute, su proposta dell'assemblea dei soci.

4 Qualora il numero delle associazioni sia minore di cinque, il comitato di parteci

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Art. 16-quinquies - Norme di prima applicazione

1. I comitati di partecipazione di zona-distretto sono costituiti, o si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 16-quater, entro il 30 marzo 201

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Art. 17 - Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale

1. I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale ed il servizio sanitar

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Capo III - Gli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata
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Art. 18 - Il piano sanitario e sociale integrato regionale

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è lo strumento di programmazione intersettoriale con il quale la Regione, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, definisce gli obiettivi di politica sanitaria e sociale regionale e i criteri per l'organizzazione del servizio sanitario regionale e dei servizi sanitari e sociali integrati in relazione ai bisogni assistenziali del

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Art. 19 - Contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua gli obiettivi generali di salute e di benessere da assumere per la programmazione locale, le strategie di sviluppo e le linee di governo del servizio sanitario regionale e dei servizi socio-assistenziali. Il piano tiene conto del principio di pari opportunità sviluppando azioni specificamente orientate a tal fine.

2. Per le politiche sanitarie in particolare sono definiti:

a) i livelli uniformi ed essenziali di assistenza, quali prestazioni da garantire in termini di equità a tutti gli assistiti, definiti sulla base di indicatori epidemiologici, clinici ed assistenziali;

b) i criteri di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende unità sanitarie locali e, per ciascuna azienda unità sanitaria locale, tra le zone-distretto;

c) i criteri di quantificazione ed impiego delle risorse finanziarie destinate alla copertura di specifici fabbisogni per attività di alta qualificazione, per specifici programmi individuati dagli strumenti di programmazione regionale, per il funzionamento di enti, aziende o organismi regionali operanti nel settore sanitario, per il sostegno degli investimenti per la manutenzione e il r

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Art. 20 - La valutazione delle politiche sanitarie e sociali integrate

1. Sono strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione sanitaria e sociale integrata:

a) il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione di cui al comma 2;

b) la relazione sanitaria aziendale di cui all'articolo 24;

b

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Art. 20-bis - Strumenti e procedure di valutazione

1. Nel quadro delle politiche di promozione della salute, al fine di definire gli strumenti e le procedure per la valutazione della programmazione sani

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Art. 20-ter - Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario

N51

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e, in conformità a quanto previsto dall’articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono istituiti i seguenti registri di rilevante interesse regionale:

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Art. 21 - Piani integrati di salute

1. Il piano integrato di salute (PIS), in coerenza con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e del piano attuativo locale, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale.

2. È compito del PIS:

a) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi in linea con gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali;

b) individuare efficaci azioni di contrasto nei confronti delle diseguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria;

c) adottare strategie per rendere più facili i progetti individuali di cambiamento degli sti

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Art. 22 - Piani attuativi locali

1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e de gli indirizzi impartiti dalla conferenza aziendale dei sindaci, le aziende unità sanitarie locali programmano le attività da svolgere recependo i PIS, relativamente alle attività sanitarie territoriali e socio-sanitarie. Il piano attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti.

2. La conferenza aziendale dei s

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Art. 23 - Piani attuativi ospedalieri

1. Il piano attuativo ospedaliero è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale e del piano di area vasta, nonché degli indirizzi e valutazioni dell'organo di indirizzo, le aziende os

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Art. 23-bis - Piano di area vasta

1. Il piano di area vasta è lo strumento attraverso il quale si armonizzano e si integrano, su obiettivi unitari di salute ed in coerenza con la programmazione regionale, i livelli di programmazione dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera universitaria.

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Art. 24 - Relazione sanitaria aziendale

1. La relazione sanitaria aziendale è lo strumento di valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione regionale e aziendale e ne costituisce strumento rilevante per la definizione; la relazione sanitaria aziendale in particolare evidenzia i risultati conseguiti in

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6169145 11354642
Art. 25 - Fondo sanitario regionale

1. Il fondo sanitario regionale è così composto:

a) fondo ordinario di gestione destinato alle aziende unità sanitarie locali, per la erogazione ordinaria dei livelli uniformi ed

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Art. 26 - Determinazione del fabbisogno finanziario

1. La Giunta regionale, in sede di elaborazione del documento di programmazione economica e finanziaria, procede:

a) alla stima del fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale per i

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6169145 11354644
Art. 27 - Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali

1. La Giunta regionale provvede annualmente, all'assegnazione alle aziende unità sanitarie locali del fon do ordinario di gestione, ripartendolo tra le stesse secondo i criteri definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale finalizzati anche ad assicurare un'equa rip

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Art. 28 - Finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie

1. Il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie avviene in relazione al volume delle prestazioni erogate, computate sulla base delle tariffe massime fissate dalla Regi

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Art. 29 - Finanziamento della mobilità sanitaria

1. Le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione privata o pubblica, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto alla erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione.

2. Per prestazioni residenziali di ricovero non ospedaliero, nel caso di cambiamento di residenza dell'assistito, in applicazione del

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Art. 30 - Finanziamento aziendale tramite tariffe

1. Le aziende sanitarie, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse pubblico, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza;

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Art. 30-bis - Indebitamento delle aziende e degli ESTAV

1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento, previa autorizzazione, fino ad un massimo di trenta anni unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate per capitale ed interessi non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corre

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TITOLO IV - Ordinamento
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Capo I - Aziende sanitarie
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Art. 31 - Aziende sanitarie

1. Le aziende sanitarie sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

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Art. 32 - Aziende unità sanitarie locali

1. Gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali sono individuati nell'allegato A alla presente legge.

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Art. 33 - Aziende ospedaliero-universitarie

1. Le aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'allegato A alla presente legge, sono organizzate secondo la disciplina di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 517/1999.

2. Le aziende ospedaliero-universitarie assicurano, relativamente alle attività specialistiche loro attribuite d

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Art. 33-bis - Rete pediatrica e ruolo dell'azienda ospedaliero universitaria Meyer

1. L'azienda ospedaliero universitaria Meyer assicura, nell'ambito regionale, di concerto con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per quanto attiene alla programmazione di area vasta ed i direttori generali delle aziende sanitarie, la funzione di riorganizzazione e coordinamento operativo della rete pediatrica regionale.

2. In tale ambito, l'azienda ospedaliero universitaria Meyer procede, di concerto con

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Art. 33-ter - Percorso pediatrico nei pronto soccorso degli ospedali regionali e cronicità in ambito pediatrico

1. Nei presidi ospedalieri toscani con oltre duemilacinquecento accessi pediatrici annui sono assunte le iniziative necessarie per assicurare la continuità dell'assistenza pediatrica, n

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Art. 34 - Sperimentazioni gestionali

1. Le aziende sanitarie, al fine di introdurre nell'organizzazione delle prestazioni elementi di innovazione, economicità ed efficienza, possono, previa sperimentazione, attivare rapporti in form

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Art. 34-bis

1. Le aziende sanitarie, al fine di introdurre nell'organizzazione delle prestazioni elementi di innovazione, economicità ed efficienza, possono, previa sperimentazione, attivare convenzion

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Capo II - Funzioni gestionali
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Art. 35 - Organi

1. Gli organi delle aziende unità sanitarie locali sono:

a) il d

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Art. 36 - Funzioni e competenze del direttore generale

1. Al direttore generale sono riservati i poteri di gestione complessive e la rappresentanza delle aziende sanitarie ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato.

2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole nelle forme e secondo le modalità previste dallo statuto aziendale.

3. È riservata al direttore generale l'adozione dei seguenti atti:

a) la nomina, la sospensione e la decad

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Art. 37 - Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale

1. Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.

2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunt

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Art. 38 - Cause di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale

1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico di direttore generale sono indicate nel decreto delegato e nel decreto legislat

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Art. 39 - Cause di decadenza e revoca del direttore generale

1. Le cause di decadenza e revoca dalla nomina del direttore generale sono quelle previste agli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato e all'articolo 2 del D.Lgs. 171/2016 nonché quelle previste dal contratto di cui all'articolo 37, comma 4; la pronuncia della decadenza e della revoca comportano la risoluzione di diritto del contratto con il direttore generale.

2. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto delegato è sempre causa di decadenza del direttore generale dalla nomina.

3. La decadenza dalla nomina è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.

4. Nei casi di decadenza o revoca, sono preventivamente acquisiti per il direttore generale dell'azienda unità sanitar

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Art. 40 - Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali

1. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario che esprimono parere obbligatorio sugli atti relativi alle materie di loro competenza; i requisiti e le funzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinate dagli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato.

2. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario fra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40-bis.

3. Nelle aziende unità sanitarie locali il direttore è coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all'articolo 3-septies del decreto delegato.

4. Il direttore dei servizi sociali della azienda unità sanitaria locale è nominato dal direttore generale tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40-bis, sentita

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Art. 40-bis - Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e a direttore delle zone-distretto

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a:

a) direttore amministrativo delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

b) direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

c) direttore d

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Art. 40-ter - Collegio di direzione delle aziende sanitarie

1. In ogni azienda sanitaria è costituito il collegio di direzione, di cui la direzione aziendale si avvale per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria con particolare riferimento alla appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali; il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, di ricerca e innovazione, delle soluzioni organizzative per lo svolgimento della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il collegio di direzione supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di gover

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Art. 41 - Collegio sindacale. Nomina e funzionamento

1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale sulla base delle designazioni formulate, per le aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto delegato, e, per le aziende ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 517/1999.

1-bis. Il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 3, del decreto delegato e dell'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 517/1999, previa deliberazione del Consiglio regionale.

1-ter. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1-bis non sia approvata entro i qu

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Art. 42 - Collegio sindacale. Funzioni

1. Il collegio sindacale:

a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'attività dell'azienda sanitaria;

b) vigila sull'osservanza delle leggi;

c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza

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Capo III - Funzioni consultive del governo clinico
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Art. 43 - Le strutture regionali del governo clinico

1. Sono strutture del governo clinico regionale i seguenti organismi:

a) Organizzazione toscana trapianti;

b) Abrogato

c) Centro regionale sangue;

d) Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;

e) Centro regionale per la medicina integrata;

f) Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;

g) Centro regionale di riferimento per la

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Art. 43-bis - Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno

1. Il conferimento dell'incarico di responsabile, a tempo pieno, di una struttura regionale del governo clinico a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto.

2. L'incarico di responsabile di una struttura regionale del governo clinico è regolat

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Art. 44 - Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali

1. Il consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali è organismo elettivo e la sua composizione è così articolata:

a) la rappresentanza medica è costituita da ventisette membri; i componenti sono eletti, assicurando la presenza maggioritaria della componente ospedaliera; tale rappresentanza è composta da diciotto dirigenti medici ospedalieri, scelti in modo tale da garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse strutture organizzative funzionali previste dallo statuto aziendale, da tre medici dirigenti delle attività extra-ospedaliere, di cui almeno uno del dipartimento di prevenzione, da quattro medici convenzionati, di cui due medici di medicina generale, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale, da un medico veterinario elett

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Art. 45 - Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero-universitarie

1. Il consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero-universitarie è organismo elettivo, presieduto dal direttore sanitario, che ne è membro di diritto.

2. Nelle aziende ospedaliero-universitarie i membri della rappresentanza medica sono in numero uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera; a tal fine, il numero dei membri elettivi delle due componenti è determinato tenendo conto dei membri di diritto, di cui ai commi 8 e 9, ascrivibili a ciascuna componente.

3. La componente elettiva è così articolata:

a) venti medici complessivi appartenenti alle componenti ospedaliera ed universitaria di cui due rappresentanti delle medicine complementari; i componenti ospedalieri sono eletti tra i dirigenti; i candidati sono scelti in modo tale da garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse strutture organizzative funzionali previste nello statuto aziendale;

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Art. 46 - Competenze e funzionamento del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie

1. Il consiglio dei sanitari è organismo consultivo delle aziende e si esprime sugli atti di cui agli articoli 22, 23, 24 e 50, nonché sulle materie individuate dallo statuto aziendale con particolare riferimento a quelle di carattere organizzativo e di funzionamento dei servizi, ai sensi delle disposizioni di cui

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Art. 47 - Elezioni del consiglio dei sanitari

1. Le modalità di elezione del consiglio dei sanitari ed i relativi criteri di selezione dei candidati, sono disciplinati da apposito regolamento, ado

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Art. 48 - Collegio di direzione delle aziende sanitarie

Abrogato

 

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Art. 49 - Collegio di direzione di area vasta

Abrogato

 

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Capo III-bis - Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie
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Art. 49-bis - Organismo toscano per il governo clinico

1. È istituito l'Organismo toscano per il governo clinico presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.

2. L'Organismo toscano per il governo clinico è organismo consultivo e tecnico scientifico della Giunta regionale ed ha le seguenti finalità:

a) garantire la coerenza

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Art. 49-ter - Articolazione funzionale dell'Organismo toscano per il governo clinico

1. L'Organismo toscano per il governo clinico ha la seguente articolazione funzionale:

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Art. 49-quater - Coordinatore dell'organismo toscano per il governo clinico

1. Il Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, tra medici di comprovata esperienza professionale e organizzativa o con responsabilità in strutture sanitarie o

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Art. 49-quinquies - Ufficio di coordinamento

1. L'Ufficio di coordinamento dell'Organismo toscano per il governo clinico è composto:

a) dal Coordinatore;

b) dai responsabili, o loro delegati, degli organismi costituiti ai sensi dell'articolo 43;

c) dai coordinatori delle commissioni permanenti operanti nell'ambito del Comitato tecnico scientifico;

d) da quattro medici, un infermiere e un rappresentante delle altre professioni sanitarie eletti dal

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Art. 49-sexies - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è costituito da:

a) sedici medici, di cui un odontoiatra, rappresentativi anche della medicina generale e della pediatria di libera scelta, esperti nelle discipline maggiormente coinvolte nel governo clinico, con esclusione, di norma, delle professionalità già presenti negli organismi di governo clinico di cui all'articolo 43;

b) dodici rappresentanti delle altre professioni sanitarie esperti, appartenenti alle professioni presenti nel servizio sanitario regionale, maggiormente coinvolte nel governo clinico;

c) tre medici e tre infermieri, designati dai rettori delle università degli studi toscane;

d)

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Art. 49-septies - Struttura di supporto all'Organismo toscano per il governo clinico

1. La Giunta regionale garantisce all'Organismo toscano per il governo clinico, nell'ambito della direzione regionale competente in materia di diritto

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Art. 49-octies - Indennità e rimborso spese

1. Al Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della funzione dell'organismo, della co

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Art. 49-novies - Regolamento

1. Il regolamento dell'Organismo toscano per il governo clinico è adottato dal Comitato tecnico scientifico, su proposta dell'Ufficio di coordinamento

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Art. 49-decies - Osservatorio per le professioni sanitarie

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l'Osservatorio per le professioni sanitarie.

2. L'Osservatorio per le professioni sanitarie opera a livello regionale, nel pieno rispetto dell'identità, specificità ed esclusività delle rispettive competenze di ciascuna delle professioni definite in base ai vari profili, all'ordinamento di studi e al codice deontologico di ciascuna di esse.

3. L'Osservatorio per le professioni sanitarie si riunisce, di norma, tre volte l'anno e svolge le seguenti funzioni:

a) collaborazione con la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua di cui all'articolo 51, comma 3;

b) partecipazione ai processi di rilevazione del fabbisogno formativo delle singole professioni, ai fini della elaborazione dei piani formativi aziendali e di area vasta, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 51, comma 7;

c) formulazione di proposte ai fini della ottimizzazione della formazione professionale;

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Capo IV - Statuto aziendale
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Art. 50 - Statuto aziendale

1. L'organizzazione delle aziende sanitarie è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti interni, nel rispetto dei principi della presente legge e delle direttive impartite dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

2. Sono contenuti nello statuto aziendale:

a) la sede legale dell'azienda e le eventuali sedi operative;

b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, sogget

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Capo IV-bis - IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni

N37

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Art. 50-bis - Organi degli IRCCS

N38

1. Sono organi deg

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Art. 50-ter - Il direttore generale dell’IRCCS

N39

1. Il direttore generale dell’IRCCS, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di r

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Art. 50-quater - Collaboratori del direttore generale

N40

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Art. 50-quinquies - Il consiglio di indirizzo e verifica

N41

1. Il consiglio di indirizzo e verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza degli stessi alle a

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Art. 50-sexies - Il direttore scientifico

N42

1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta

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Art. 50-septies - Il collegio sindacale

N43

1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all'articol

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Art. 50-octies - Il collegio di direzione

N44

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Art. 50-novies - Regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS

N45

1. L’organizzazione degli IRCCS è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell’intes

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Art. 50-decies - Funzioni di supporto tecnico amministrativo

N46

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6169145 11354700
Art. 50-undecies - Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche

N47

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Capo V - Formazione sanitaria e ricerca
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Art. 51 - La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere opportunità di sviluppo dei centri di eccellenza e l'innalzamento omogeneo della qualità dell'assistenza della rete ospedaliera e territoriale, tenuto conto della programmazione sanitaria e sociale integrata locale e di area vasta, dei dati di mobilità sanitaria extraregionale, del bacino di utenza delle singole aziende sanitarie e dei relativi bisogni di salute, può finanziare, sentita la commissione regionale per la formazione di cui al comma 4, programmi di perfezionamento del personale mediante la stipula di specifici accordi con le università ed i centri specialistici regionali, nazionali ed esteri di riferimento nelle specifiche materie di interesse strategico. N63

2. Con le finalità di cui al comma 1, per valorizzare le risorse professionali esistenti all'interno del servizio sanitario regionale e adeguare la formazione degli operatori al modello produttivo e organizzativo del servizio stesso, la Giunta regionale istituisce la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua.

3. La rete è costituita dal sistema delle aziende sanitarie e dell'ESTAR di cui all'articolo 100, dalle società della salute, dall'ARS, dagli enti di ricerca e dagli istituti di cui all'articolo 14, dall'ISPRO di cui alla legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la p

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Art. 52 - Apporto della rete formativa regionale alla formazione di base

1. La Regione, di intesa con le università toscane, garantisce l'apporto della rete formativa regionale alla formazione di base, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

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Art. 53 - Formazione specialistica

Abrogato

 

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Art. 54 - La ricerca e l'innovazione

1. Per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in sanità, la Giunta regionale promuove anche attraverso la costituzione di apposite strutture organizzative, il coordinamento e favorisce la complementarietà delle azioni intraprese dai soggetti del servizio sanitario regionale, da quelli di cui agli articoli 13 e 14, dai centri regionali di ricerca e innovazione, dal volontaria

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TITOLO V - Organizzazione
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Capo I - Principi organizzativi
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Art. 55 - Principi e finalità dell'organizzazione

1. Le aziende sanitarie, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, provvedono in merito alla specifica determinazione dell'organizzazione mediante lo statuto aziendale.

2. In applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, le attività di produzione ed erogazione delle pre

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Art. 55-bis - Criteri per l'assegnazione del personale nelle strutture organizzative

1. In sede di assegnazione del personale, la direzione aziendale adotta le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità s

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Art. 56 - Funzioni di pianificazione, programmazione e controllo

1. Le aziende sanitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 55, organizzano le proprie attività secondo le seguenti funzioni:

a) pianificazione strategica;

b) controllo direzionale;

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Art. 57 - Direzione aziendale

1. La direzione aziendale è costituita dal direttore generale nonché dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario ed ha sede presso il centro direzionale dell'azienda sanitaria.

2. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte della direzione aziendale anche i responsabili di zona,

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Art. 58 - Funzioni operative

1. Le funzioni operative delle aziende sanitarie sono quelle indicate dal repertorio allegato al piano sanitario e sociale integrato regionale.

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6169145 11354713
Art. 59 - Direzione di strutture organizzative sanitarie

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari, di cui all'articolo 15-quat

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Art. 59-bis - Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa per la dirigenza del ruolo sanitario

N78

1. L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito ai dirigenti del ruolo sanitario in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 484/1997 dal direttore generale dell'azie

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Capo II - Articolazione organizzativa professionale
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6169145 11354716
Art. 60 - Strutture organizzative professionali e loro compiti

1. Le strutture organizzative professionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u) svolgono, nell'ambito delle direttive del responsabile della struttura organizzativa funzionale di appartenenza, i seguenti compiti:

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Art. 61 - Criteri per la costituzione delle strutture organizzative professionali

1. Le strutture organizzative professionali sono costituite avendo a riferimento livelli ottimali di attività individuati dalle aziende sanitarie nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 2.

2. Le strutture organizzative professionali sono costituite avendo a riferimento le funzioni operative di cui all'articolo 58 ed in previsione dei seguenti risultati annualmente verificati:

a) miglioramento degli standard qualitativi delle attività svolte;

b) tempestività ed adeguatezza di risposta ai problemi operativi e professionali tipici delle funzioni svolte;

c) costante aggiornamento professionale e corrispondente miglioramento della capacità operativa.

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6169145 11354718
Art. 62 - Responsabilità delle strutture organizzative professionali

1. La responsabilità dell'unità operativa è attribuita dal direttore generale:

a) ad un dirigente del ruolo sanitario per le unità operative titolari di funzioni operative sanitarie, ai sensi della normativa vigente;

b) ad un dirigente delle professioni sanitarie o sociali di

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Capo III - Articolazione organizzativa funzionale
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Art. 63 - Strutture organizzative funzionali delle aziende sanitarie

1. Al fine di coordinare ed integrare le funzioni operative, le attività delle aziende sanitarie sono organizzate e dirette attraverso strutture funzionali.

2. Presso la direzione delle aziende sanitarie le strutture organizzative professionali corrispondenti alle funzioni amministrative, tecniche e di supporto alla direzione aziendale sono organizzate nelle seguenti strutture funzionali:

a) Aree funzionali amministrative relative alle specifiche funzioni aziendali;

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6169145 11354721
Art. 64 - Zona-distretto

1. La zona-distretto è l'ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.

2. Nell'ambito territoriale della zona-distretto l'integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso le società della salute ai sensi degli articoli 71-bis e seguenti, ovvero mediante la stipulazione della convenzione sociosanitaria di cui all'a

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Art. 64.1 - Direttore di zona

1. A ciascuna zona-distretto è preposto un direttore di zona, nominato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64-bis ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40-bis, previa intesa con la conferenza zonale integrata, che agisce sulla base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di assistenza territoriale e integrazione sociosanitaria.

2.

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6169145 11354723
Art. 64.2 - Struttura a supporto del direttore di zona

1. Nel territorio della zona-distretto il direttore di zona è coadiuvato da un comitato di coordinamento composto da:

a) un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale convenzionato, designati, rispettivamente, dai coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT), dagli specialisti pediatri e dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella zona-distretto;

b) un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del le farmacie pubbliche e private operanti nella zona-distretto;

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Art. 64-bis - Rapporto di lavoro del responsabile di zona

1. L'incarico di responsabile di zona può essere conferito a un soggetto in servizio che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in particolare:

a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;

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6169145 11354725
Art. 64-ter - Comitato di partecipazione degli utenti

Abrogato

 

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Art. 65 - Modelli sperimentali per la gestione dei servizi sanitari territoriali - Società della salute

Abrogato

 

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6169145 11354727
Art. 66 - L'organizzazione della zona-distretto

1. L'erogazione dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto avviene attraverso le unità funzionali, che operano secondo il criterio dell'integrazione degli interventi per dare una risposta globale alle situazioni di bisogno.

2. Lo statuto aziendale disciplina le procedure ed i criteri per la costituzione delle unità funzionali; le unità funzionali attivano il percorso assistenziale negli ambiti di

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6169145 11354728
Art. 67 - Dipartimento della prevenzione

1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il dipartimento della prevenzione è la struttura preposta alla tutela della salute collettiva; il dipartimento, mediante azioni volte ad individuare e prevenire i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro, anche attraverso attività di sorveglianza epidemiologica, persegue obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e miglioramento della qualità degli stili di vita.

2. Il dipartimento della prevenzione si articola nelle seguenti unità funzionali:

a) igiene pubblica e della nutrizione;

b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

c) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) medicina dello sport;

e) ulteriori unità funzionali in particolari settori di alta specializzazione e che necessitano di un forte raccordo territoriale, individuate dalla Giunta regionale con proprio atto.

2-bis. L'ambito di operatività delle unità funzionali, di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è quello della zona distretto.

2-ter. Le unita funzionali, di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono a valenza aziendale.

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Art. 68 - Presidio ospedaliero di zona

1. Gli ospedali presenti nello stesso ambito zonale sono accorpati nel presidio ospedaliero di zona, che costituisce la struttura funzionale dell'azienda unità sanitaria locale finalizzata all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni specialistiche di ricovero e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, intra ed extra-ospedaliere erogate al di fuori delle unità funzionali dei servizi territoriali di zona-distretto ad esclusione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura; il responsabile della zona-distretto garantisce l'integrazione delle attività specialistiche ambulatoriali erogate nel presidio ospedaliero con le altre attività di assistenza sanitaria territoriale presenti nella zona, secondo accordi specifici con il direttore del presidio ospedaliero di zona e attraverso reti cliniche integrate e strutturate.

2. Sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale, le aziende unità sanitarie locali procedono, anche attraverso l'adeguamento dello statuto aziendale, alla riorganizzazione del presidio ospedaliero di zona sulla base dei seguenti principi:

a) organizzazione delle attività ospedaliere volta a f

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6169145 11354730
Art. 68-bis - Il direttore di rete ospedaliera

1. Il direttore di rete ospedaliera è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, fra i responsabili dei presidi ospedalieri.

2. Il direttore di rete ospedaliera svolge le seguenti funzioni:

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Art. 69 - Dipartimenti delle aziende ospedaliero-universitarie

1. Ogni azienda ospedaliero-universitaria definisce con lo statuto aziendale l'organizzazione dipartimentale di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 517/1999.

2. Per ciascuna struttura semplice o complessa il direttore generale nomina un responsabile, e per ciascun dipartimento nomina un direttore; alle nomine dei responsabili di struttura

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6169145 11354732
Art. 69-bis - Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali

1. I dipartimenti sono lo strumento organizzativo ordinario di gestione delle aziende unità sanitarie locali.

2. I dipartimenti di cui al comma 1 si distinguono nei seguenti:

a) dipartimenti di tipo ospedaliero;

b) dipartimenti territoriali;

c) dipartimento della medicina generale;

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Art. 69-ter - Dipartimenti ospedalieri

1. Il dipartimento ospedaliero è il modello ordinario di governo operativo delle attività ospedaliere.

2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico-pr

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Art. 69-quater - Dipartimenti territoriali

1. Il dipartimento territoriale è il modello ordinario per il governo clinico delle attività territoriali delle aziende unità sanitarie locali.

2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico professionale e multidisciplinare e coordina l'integrazione dei principali percorsi assiste

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Art. 69-quinquies - Dipartimenti delle professioni

1. Presso ogni azienda unità sanitaria locale sono costituiti:

a) il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche;

b) il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione. c) il dipartimento del servizio sociale.

2. I dipartimenti di cui al comma 1, hanno funzioni di tipo programmatorio e funzioni di tipo gestionale allocativo e operativo. Es

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Art. 70 - Dipartimenti aziendali ed interaziendali

 

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Art. 70-bis - Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria

1. Negli ambiti territoriali in cui non sono costituite le società della salute le attività relative all’integrazione socio-sanitaria sono attuate attraverso apposita convenzione. N7

2. La convenzione è stipulata da tutti i comuni, ovvero dalle unioni dei comuni che esercitano la funzione fondamentale sociale di cui all'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 41/2005, della zona distretto e dall'azienda unità sanitaria locale del territorio, previa comunicazione a tutti i consigli comunali della zona distretto.

3. La responsabilità della gestione è attribuita all'azienda unità sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. La convenzione può prevedere che le risorse del fondo

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6169145 11354738
Art. 71 - Dipartimento dell'emergenza-urgenza

1. In ogni azienda unità sanitaria locale è costituito il dipartimento dell'emergenza-urgenza.

2. Il dipartimento di cui al comma 1, per il raggiungimento delle proprie finalità, organizza le funzioni, le attività ed i presìdi presenti sul territorio dell'azienda, anche sulla base di quanto disposto dagli atti di programmazione sanitaria e sociale integrata regionale al fine di garantire il soccorso territoriale, il pronto socc

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Capo III-bis - Società della salute
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6169145 11354740
Art. 71-bis - Società della salute: finalità e funzioni

1. Gli enti locali, compresi negli ambiti territoriali della medesima zona-distretto, e le aziende unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza ed il libero accesso alle cure, costituiscono, con le modalità di cui all'articolo 71-quater, comma 1, appositi organismi consortili denominati società della salute, al fine di:

a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;

d) promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto;

e) sviluppare l'attività e il

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6169145 11354741
Art. 71-ter - Governo della domanda

1. Il governo della domanda è tema costitutivo dell'impianto analitico, degli obiettivi e delle azioni del piano sanitario e sociale integrato regionale nelle zone-distretto ove è costituita la società della salute.

2. La società della salute esercita il

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6169145 11354742
Art. 71-quater - Costituzione della società della salute

1. La costituzione del consorzio denominato "società della salute" avviene:

a) per quanto riguarda gli enti locali, per adesione volontaria;

b) per quanto riguarda l'azienda unità sanitaria locale, tramite il direttore generale, nel rispetto delle direttive r

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6169145 11354743
Art. 71-quinquies - Organi della società della salute

1. Sono organi della società della salute:

a

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6169145 11354744
Art. 71-sexies - Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è composta dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dal sindaco o da un componente della giunta di ciascun comune aderente oppure dal presidente di ciascun ente locale diverso dal comune.

2. Le quote di partecipazione dei singoli soci sono determinate:

a) per quanto riguarda l'azienda unità sanitaria locale, nella percentuale pari ad un terzo del totale;

b) per quanto riguarda gli enti locali interessati, secondo le modalità stabilite negli atti istitutivi della società della salute.

3. L'a

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6169145 11354745
Art. 71-septies - Giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva è composta di tre componenti, salva diversa composizione stabilita dallo statuto; ne fanno parte il presidente ed il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato; i restanti compo

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6169145 11354746
Art. 71-octies - Presidente della società della salute

1. Il presidente della società della salute ha la rappresentanza generale del consorzio ed esercita le seguenti funzioni:

a) nomina, su proposta della giunta esecutiva, il di

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6169145 11354747
Art. 71-novies - Direttore della società della salute

1. Il direttore della società della salute è nominato dal presidente della società della salute, su proposta della giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64-bis ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40-bis.

2. L'incarico di direttore della società della salute può essere conferito ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64-bis, comma 1.

3. L'incarico di direttore della società della salute è esclusivo di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, ed è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il legale rappresent

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6169145 11354748
Art. 71-decies - Organi di controllo

1. Lo statuto della società della salute prevede la nomina di un collegio sindacale o di un revisore unico.

2. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita

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6169145 11354749
Art. 71-undecies - Le forme di partecipazione

Abrogato

 

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6169145 11354750
Art. 71-duodecies - Compensi ai componenti degli organi

1. Ai componenti degli organi della società della salute non spetta alcun compenso, salvo quanto stabilito per il direttore della società della salut

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6169145 11354751
Art. 71-terdecies - Contabilità della società della salute

1. La società della salute adotta una contabilità economica; in particolare, adotta bilanci economici di previsione pluriennali e annuali ed il bilan

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6169145 11354752
Art. 71-quaterdecies - Finanziamento della società della salute

N19

1. La società della salute è finanziata:

a)

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6169145 11354753
Art. 71-quindecies - Gli assetti organizzativi

N22

1. La società della salute disciplina con proprio regolamento l'organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati di cui assume la gestione diretta, ai sensi dell'articolo 71-bis, comma 3-ter. N23

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6169145 11354754
Art. 71-sexies decies - Personale

1. Il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti

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6169145 11354755
Art. 71-septies decies - Partecipazione delle province

Abrogato

 

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6169145 11354756
Art. 71-octies decies - Sistema informativo

1. Le società della salute aderiscono alla rete telematica regionale ed adottano soluzioni tecnologiche ed informative nel rispetto degli standard reg

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6169145 11354757
Art. 71-novies decies - Disposizioni concernenti le società della salute in attività ai sensi dell'articolo 71-bis

1. Le società della salute già costituite all'entrata in vigore della L.R. n. 44/2014 possono continuare ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 71-bis, comma 3, a condizione che entro il 30 giugno 2015 sussistano entrambi i seguenti requisiti:

a) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell'intero complesso di funzioni di cui all'articolo 71-bis, comma 3, lettera c);

b) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell'intero complesso di f

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6169145 11354758
Art. 71-vicies - Disposizioni transitorie in merito allo scioglimento delle società della salute

1. Le società della salute, che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 71-novies decies, sono sciolte con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli enti partecipanti alle società della salute provvedono al loro scioglimento con le procedure previste dallo statuto.

3. L'assemblea della società della salute può, in alternativa, provvedere direttamente allo scioglimento dell'ente mediante approvazione, entro il 30 settembre 2015, di una deliberazione, assunta all'unanimità dei componenti, che effettua la ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso il contenzioso, delle attività e delle passività, e regola la successione degli enti nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività della società della salute. La deliberazione individua la data, comunque non ulteriore al 31 dicembre 2015, a decorrere dalla quale l'ente è estinto e si producono gli effetti di successione nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività dell'ente estinto, nonché il subentro nelle funzioni secondo le competenze che la legge attribuisce in via ordinaria ai comuni e all'azienda unità sanitaria locale. La deliberazione di scioglimento è trasmessa ai soggetti pubblici e privati interessati alla successione. La deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e per qualsiasi adempimento derivante dalla successione.

4. Se alla data 30 settembre 2015 la società della salute non è stata sciolta ai sensi

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Capo III-ter - Case della salute
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6169145 11354760
Art. 71-vicies semel - Casa della salute: definizione

1. La casa della salute è una struttura polivalente che opera nell'ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell'organizzazione del servi

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Art. 71-vicies bis - Finalità

1. Le case della salute, nell'ambito della zona-distretto, assicurano un punto unitario di accesso alla rete integrata dei servizi garantendo una presa

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6169145 11354762
Art. 71-vicies ter - Obiettivi

1. La casa della salute opera mediante programmi coerenti con la programmazione della zona-distretto e ha come obiettivi:

a) l'equità nell'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari territoriali della popolazione attraverso la facilitaz

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6169145 11354763
Art. 71-vicies quater - Forme della partecipazione

1. Nella casa della salute è assicurata la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei bisogni, alla definizione delle progettualità, alla valu

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6169145 11354764
Art. 71-vicies quinquies - Indirizzi

1. La Giunta regionale impartisce indirizzi alle aziende unità sanitarie locali sul funzionamento delle case della salute.

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6169145 11354765
TITOLO VI - Presidi e prestazioni
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6169145 11354766
Capo I - Presìdi
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6169145 11354767
Art. 72 - Presìdi

1. Sono presìdi del servizio sanitario regionale quelli delle aziende sanitarie e quelli delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, con le quali le aziende sanitarie intrattengono gli specifici rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto delegato.

2. I requisiti s

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6169145 11354768
Art. 73 - Organizzazione e funzionamento dei presìdi delle aziende sanitarie

1. L'organizzazione interna ed il funzionamento di ciascun presidio sono determinati da apposito regolamento, adottato dal direttore generale dell'azienda sanitaria; in ogni

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6169145 11354769
Capo II - Prestazioni
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6169145 11354770
Art. 74 - Prestazioni

1. Le prestazioni del servizio sanitario sono erogate, di norma, nei presìdi di cui all'articolo 72; possono essere inoltre erogate, in conformità alle norme vigenti o in esecuzione di specifici accordi con gli organismi interessati, in sedi diverse, quali scuole ed altre strutture educative pubbliche, istituti giudiziari di prevenzione, custodia, detenzione, pena, rieducazione e recupero, residenze collettive e comunitarie, recapiti domiciliari, veicoli attrezzati per i vari tipi di trasporto sanitario, luoghi di lavoro ed altri spazi di relazione tra

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6169145 11354771
Art. 74-bis - Integrazione dei sistemi di prenotazione innovativi

1. I sistemi di prenotazione devono essere uniformi a livello regionale al fine di fornire all'utente la disponibilità all'accesso alla prestazione ne

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6169145 11354772
Art. 75 - Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni erogate nei presìdi del servizio sanitario regionale, è subordinato, di norma, alla prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del servizio sanitario nazionale, fatte salve le prestazioni connesse alle attivit

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6169145 11354773
Art. 76 - Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private

1. Gli strumenti regionali della programmazione sanitaria determinano, sentite le organizzazioni rappresentative di riferimento, i criteri sulla base dei quali le aziende unità sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie private che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale, fatte salve le normative vigenti in relazione agli organismi di volontariato e di privato sociale; tali criteri tengono conto, in particolare:

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6169145 11354774
Art. 76-bis - Fascicolo sanitario elettronico

N82

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del servizio sanitario nazionale.

2. Il FSE, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è istituito a fini di:

a) diagnosi, cura e riabilitazione;

b) prevenzione;

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6169145 11354775
Capo II-bis - Sistema sanitario di emergenza urgenza

N83

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6169145 11354776
Art. 76-ter - Sistema sanitario di emergenza urgenza

N84

1. Il sistema sanitario di emergenza urgenza è il sistema, complesso ed unitario, costituito da:

a) un sistema di allarme sanitario;

b) un sistema territoriale di soccorso;

c) un sistema ospedaliero di emergenza.

2. Il sistema di allarme sanitario è composto dalle centrali operative territoriali delle aziende unità

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Art. 76-quater - Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale

N28

01. L'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è articolata nelle attività svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 76-quinquies e nelle attività svolte dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI. N29

1. Le attività svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 76-quinquies, sono le seguenti:

a) servizi

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Art. 76-quinquies - Elenco regionale

N32

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all’articolo 76-undecies, effettua la ricognizione delle associazioni di volontaria

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Art. 76-sexies - Programmazione ed organizzazione dei servizi

1. La programmazione dell’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è effettuata dalle aziende sanitarie, previo confronto a livello di area vasta, sulla base delle

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Art. 76-septies - Conferenza regionale permanente

1. È istituita la Conferenza regionale permanente con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica del sistema di emergenza urgenza territoriale, da nominare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all’articolo 76-undecies, costituita da:

a) l’assessore regionale competente, o suo delegato;

b) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;

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Art. 76-octies - Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza

1. Al fine di garantire la integrazione dei soggetti all’interno del sistema e il necessario coordinamento della programmazione e gestione dei servizi, è costituito, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 76-undieces, presso ogni azienda unità sanitaria locale, un comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza composto:

a) dal direttore sanitario dell’azienda unità sanitaria locale, o suo delegato;

a-bis) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;

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Art. 76-novies - Sistema budgetario delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale

1. I criteri per la formulazione di un sistema budgetario relativo alle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale sono definiti mediante il regolamento di cui all’articolo 76-undecies.

2. Il sistema budgetario è strutturato sulla base dei seguenti indirizzi:

a) il budget da destinare a

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Art. 76-decies - Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale effettua la valutazione ed il monitoraggio dell’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza all’interno del rappor

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Art. 76-undecies - Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale definisce con regolamento di attuazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in particolare:

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Capo III - Prestazioni di assistenza farmaceutica
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Art. 77 - Erogazione dell'assistenza farmaceutica

1. L'assistenza farmaceutica territoriale con oneri a carico del servizio sanitario regionale è erogata attraverso le farmacie, pubbliche e private, convenzionate con il servizio sanitario regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ed è subordinata alla prescrizione dei medicinali sui modulari del servizio sanitario nazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convert

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Art. 78 - Programmazione nella erogazione dell'assistenza farmaceutica

1. La Giunta regionale approva, previa comunicazione alla commissione consiliare competente ed entro il 30 novembre di ogni anno, le direttive alle aziende sanitarie per la programmazione dell'assistenza farmaceutica territoriale, con le quali sono determinati per l'anno successivo:

a)

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Art. 79 - Controlli nella erogazione dell'assistenza farmaceutica

1. Le aziende unità sanitarie locali, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle ricette da parte delle farmacie convenzionate, provvedono a:

a) rilevare tutte le informazioni contenute nelle ricette dematerializzate di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 novembre 2011 (De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’

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Art. 80 - Sicurezza nella erogazione dell'assistenza farmaceutica

1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza nell'uso dei medicinali, le aziende sanitarie:

a) partecipano alla realizzazione dei progetti di live

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Art. 81 - Commissione terapeutica regionale

1. Allo scopo di garantire lo sviluppo ed il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza, appropriatezza e di economicità nell'impiego dei medicinali e dei dispositivi medici nel sistema sanitario toscano, è istituita presso la Giunta regionale, nell'ambito delle attività di governo clinico, la Commissione terapeutica regionale.

2. La Commissione terapeutica regionale è composta da:

a) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente competente in materia di politiche del farmaco;

c) sedici membri con particolare competenza in uno o più dei seguenti ambiti:

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TITOLO VII - Organismi di consulenza, di studio e di supporto tecnico amministrativo
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Capo I - Agenzia regionale di sanità
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Art. 82 - Agenzia regionale di sanità

1. L'Agenzia regionale di sanità (ARS) è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale, dotato di personalità giuridica pubbli

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Art. 82-bis - Compiti e attribuzioni

1. L'ARS offre supporto e consulenza tecnico-scientifica al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale nelle materie di propria competenza; in particolare:

a) effettua studi preparatori per gli atti di programmazione regionale;

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Art. 82-ter - Strumenti operativi

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'ARS può:

a) effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni, utilizzando anche i dati degli enti, agenzie e fondazio

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Art. 82-quater - Organi

1. Sono organi dell'ARS:

a) il Comitato di in

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Art. 82-quinquies - Composizione del Comitato di indirizzo e di controllo

1. Il Comitato di indirizzo e di controllo è così composto:

a) dal presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

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Art. 82-sexies - Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza

1. Il Comitato di indirizzo e controllo esercita le funzioni di indirizzo dell'attività dell'ARS e in particolare:

a) adotta, su proposta del Direttore, il programma di attività entro il 31 dicembre;

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Art. 82-septies - Presidente

Abrogato

 

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Art. 82-octies - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili. N104

2. Il collegio dei revisori ed il suo presidente sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale, adottata con voto limitato.

3. Il collegio resta in carica cinque anni.

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Art. 82-novies - Funzioni e competenze del direttore

1. Il Direttore rappresenta legalmente l'ARS.

2. Il Direttore sovrintende all'attuazione dei programmi, ne assicura la gestione, esercita la direzione amministrativ

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Art. 82-decies - Nomina e rapporto di lavoro del direttore

1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.

2. L'incarico di direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'ARS, nonché di adeguata esperienza manageriale.

3. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3-bis. Il rapporto di lavoro del direttore dell'ARS, in essere alla data di entrata in vigore del presente comma, prosegue fino alla scadenza indicata nel relativo contratto.

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Art. 82-decies 1 - Indirizzi regionali

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Art. 82-undecies - Programma di attività

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Art. 82-undecies 1 - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARS definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individua

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Art. 82-duodecies - Strutture organizzative

1. Per l'esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche a carattere disciplinare, l'ARS è articolata in due osservatori:

a) l'osservatorio di epidemiologia;

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Art. 82-terdecies - Regolamento generale di organizzazione

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ARS sono disciplinati da apposito regolamento generale adottato dal Direttore.

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Art. 82-quaterdecies - Approvazione atti fondamentali

Abrogato

 

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Art. 82-quindecies - Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione

Abrogato

 

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Art. 82-sexies decies - Personale

1. In materia di organizzazione e di personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinament

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Art. 82-septies decies - Bilancio

1. I contenuti del budget economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. N125

2. Il budget economi

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Art. 82-octies decies - Finanziamento

1. Il finanziamento dell'ARS avviene mediante:

a) il contributo ordinario, determinato dal piano sanitario

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Art. 82-novies decies - Esercizio dell'attività delle strutture tecnico-scientifiche

1. Le strutture tecnico-scientifiche per lo svolgimento della loro attività sono autorizzate ad accedere a tutti i flussi di dati a carattere regionale attinenti alla salute e al benessere sociale, dovunque collocati, ed in particolare ai seguenti:

a) flussi informativi analitici concernenti i ricoveri ospedalieri, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di riabilitazione, di assistenza medica convenzionata, di assistenza farmaceutica territoriale e in regime ospedaliero, di trasporto sanitario, le anagrafi degli assistiti, le esenzioni per patologia ed invalidità, i certificati di assistenza al parto, le dimissioni per aborto spo

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Art. 82-vicies - Norme transitorie e finali

Abrogato

 

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Capo II - Consiglio sanitario regionale
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Art. 83 - Consiglio sanitario regionale

Abrogato

 

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Art. 84 - Funzioni

Abrogato

 

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Art. 85 - Organi

Abrogato

 

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Art. 86 - Presidente

Abrogato

 

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Art. 87 - Vice presidente

Abrogato

 

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Art. 88 - Ufficio di presidenza. Composizione e funzioni

Abrogato

 

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Art. 89 - Assemblea. Composizione

Abrogato

 

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Art. 90 - Assemblea. Funzioni

Abrogato

 

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Art. 91 - Regolamento

Abrogato

 

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Art. 92 - Articolazioni di funzioni e organi

Abrogato

 

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Art. 93 - Struttura

Abrogato

 

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Art. 94 - Indennità e rimborso spese

Abrogato

 

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Capo III - Commissione regionale di bioetica e comitati etici
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Art. 95 - Commissione regionale di bioetica

1. La commissione regionale di bioetica è un organismo tecnico-scientifico multidisciplinare, che elabora proposte ed esprime, a richiesta, pareri per la Giunta regionale ed il Consiglio regionale.

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Art. 96 - Funzioni della commissione regionale di bioetica

1. In particolare, la commissione regionale di bioetica:

a) evidenzia la dimensione bioetica inerente alla pratica sanitaria, alla ricerca biomedica ed all'impatto socio-ambientale di quest'ultima;

b) elabora strategie di intervento per la diffusione delle tematiche bioetiche fra gli operatori del servizio sanitario e fra gli assistiti, collaborando con la direzione generale competente della Giunta regionale, alla definizione di programmi annuali di formazione permanente e di educazione alla salute;

c

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Art. 97 - Composizione della Commissione regionale di bioetica

1. La Commissione regionale di bioetica è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da:

a) dieci esperti in discipline attinenti ai temi della bioetica individuati nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

b) un esperto per ciascuna delle seguenti discipline: filosofia, bioetica, diritto, psicologia, sociologia, infermieristica ed ostetricia, nonché un farmacista del servizio san

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Art. 98 - Funzionamento della Commissione regionale di bioetica

1. La Commissione regionale di bioetica nomina al suo interno il presidente, nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Commissione regionale di bioetica può costituire un ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque membri eletti al proprio interno dall'assemblea; può inoltre costituire appositi gruppi di studio.

3. La Commissione regionale di bioetica, c

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Art. 99 - Comitati per l’etica nella clinica

N93

1. I comitati per l’etica nella clinica sono organismi indipendenti e multidisciplinari di livello aziendale garanti dei diritti, della dignità e della centralità dei soggetti utenti delle

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Art. 99-bis - Comitati etici per la sperimentazione clinica

N95

1. I comitati etici per la sperimentazione clinica sono organismi indipendenti volti a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benes

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Art. 99-ter - Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica

N96

1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute costituisce uno specifico nucleo di supporto tecnico scientifico alle attività regionali di bioetica e di sperimentazione clinica. Il nucleo di supporto svolge le funzioni di:

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Capo IV - Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
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Art. 100 - Istituzione e natura giuridica

1. È istituito, a decorrere dal 1° ottobre 2014, l'ESTAR per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie di cui al titolo IV capo I, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute.

2. L'ESTAR è ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblic

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Art. 101 - Competenze e attribuzioni

1. L'ESTAR è competente in materia di:

a) approvvigionamento di beni e servizi;

b) magazzini e logistica distributiva;

c) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) tecnologie sanitarie;

e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;

f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;

g) gestione delle procedure di

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Art. 101.1 - Acquisto beni e servizi

1. L'ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie, con cui determina i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all'appropriatezza d'uso e alla compatibilità economico-finanziaria.

2. L'ESTAR organizza la programmazione annuale dell'attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio e garantendo livelli regionali di aggregazione del fabbisogno.

3. La programmazione annuale delle attività può altresì individuare aree di intervento nelle quali il livello ottimale di aggregazione dia adeguata risposta ad un diverso e più ristretto ambito territoriale, in particolare per quanto attiene a

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Art. 101-bis - Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale

N35

1. L'ESTAR può espletare concorsi e procedure selettive in forma unificata per il reclutamento del personale delle aziende sanitarie e delle società della salute comprese in ciascuna area vasta. In tale ipotesi si applica la normativa concorsuale vigente per il personale del servizio sanitario, fatto

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Art. 102 - Organi

1. Sono organi dell'ESTAR:

a) il direttore ge

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Art. 103 - Direttore generale

1. Al direttore generale sono riservati i poteri di gestione e la rappresentanza legale dell'ESTAR; in particolare:

a) predispone i programmi di attività e gli atti di bilancio;

b) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie;

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Art. 104 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie della Toscana.

2. Sono compiti del consiglio direttivo:

a) approvare i p

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Art. 105 - Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui due designati dal Consiglio regionale ed uno dal consiglio direttivo.

2. Il collegio è nominato

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Art. 106 - Direttore amministrativo

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale dell'ESTAR si avvale della collaborazione di un direttore amministrativo, che esprime pa

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Art. 106-bis - Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo

1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende

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Art. 107 - Organizzazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ESTAR sono disciplinati da apposito regolamento generale; nel regolamento sono individuati:

a) la sede legale dell'ente;

b) la tipologia, le mod

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Art. 108 - Patrimonio, contabilità e contratti

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, la gestione del patrimonio, l'ordinamento contabile e l'attività contrattuale dell'ESTAR sono disciplinati dal titolo VIII.

2. Il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale sono adottati sulla base del programma pluriennale e del programma

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Art. 109 - Finanziamento

1. Per lo svolgimento della propria attività l'ESTAR utilizza:

a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale dipendente dell'ente;

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Art. 110 - Personale

1. Al personale dipendente dell'ESTAR si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale.

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TITOLO VIII - Patrimonio, contabilità e contratti
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Capo I - Patrimonio
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Art. 111 - Trasferimento dei beni

1. Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, dalla Giunta regionale, sono trasferiti, con i criteri e le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, alle aziende sanitarie i beni facenti parte del patrimonio dei comuni che alla data del 31 marzo 1996 presentino i requisiti di cui al comma 2 e per i quali non sono state attivate le procedure di trasferimento ai sensi della normativa regionale in vigore alla medesima data.

2. Sono trasferiti alle aziende sanitarie i beni di proprietà dei comuni che presentino i seguenti requisiti:

a) destinazione e scopi esclusivamente sanitari;

b) beni immobili ad utilizzazione promiscua, con destinazione e scopi esclusivamente sanitari per la parte prevalente del bene;

c) individuazione in program

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Art. 112 - Rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti

1. Sono attribuiti alle aziende sanitarie tutti i rapporti giuridici connessi ai beni loro trasferiti.

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Art. 113 - Aziende sanitarie destinatarie dei trasferimenti

1. Salvo quanto stabilito dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 11, i beni di proprietà dei comuni, di cui all'articolo 111, sono trasferiti alla azi

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Art. 114 - Utilizzazione del patrimonio

1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale comunicano alla Giunta regionale le iniziative di:

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Art. 114 bis - Alienazione

1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla alienazione:

a) dei beni da reddito e dei beni immobili dismessi dalle funzioni istit

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Art. 114-ter - Concessione e progetti di miglioramento

1. I beni immobili di cui all'articolo 114-bis possono essere oggetto, oltre che di alienazione, di:

a) valorizzazione mediante concessione o permu

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Art. 114-quater - Ricognizione immobili

1. Ogni tre anni il direttore generale della azienda o ente del servizio sanitario regionale effettua una ricognizione del patrimonio e approva con deliberazione:

a) l'elenco degli immobili da mantenere in proprietà, in quanto necessari alle esigenze istituzionali;

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Art. 114-quinquies - Donazioni

1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono accettare la donazione di attrezzature complete ovvero di somme di denaro destinate a

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Art. 114-sexies - Comodato

1. Il comodato di attrezzature è consentito esclusivamente per poter svolgere sperimentazioni di comune interesse del comodante e del comodatario.

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Art. 115 - Procedura di alienazione dei beni immobili

1. Per poter avviare gli adempimenti per l'alienazione dei beni immobili sono necessari:

a) la deliberazione di cui all'articolo 114-quater.

b) l'adozione d

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Art. 115.1 - Stima

1. Il prezzo di stima è determinato:

a) sulla base di indagini documentate, secondo il criterio della stima sintetica al più probabile prezzo di mercato, tenendo conto dei listini dei prezzi degli immobili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle entrate;

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Art. 115.2 - Aggiudicazione

1. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse off erte inferiori al prezzo di stima, salvo il caso di immobili occupati per i quali il prezzo di stima può essere decurtato fino al 25 per cento.

2. Gli occupanti abusivi, i loro parenti o affini fino al quarto grado non possono essere aggiudicatari.

3. L'aggiudicazion

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Art. 115.3 - Prelazione

1. Fatti salvi i diritti di prelazione eventualmente previsti a favore di terzi dalla legge, i beni in alienazione sono prioritariamente off erti a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di contratti di concessione, comodato, locazione, fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati e che:

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Art. 115.4 - Trattativa privata

1. In caso di mancata presentazione di off erte, o in presenza solo di off erte inammissibili, l'azienda o ente del servizio sanitario regionale può procedere all'alienazione a trattativa privata invitando almeno tre soggetti.

2. Il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito ai sensi dell'articolo 115.1, eventualmente decurtato del 5 per cento.

3. Il di

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Art. 115.5 - Enti del terzo settore ed enti pubblici

N1

1. L'azienda o l'ente del servizio sanitario regionale possono comunque procedere all'alienazione del l'immobile a trattativa privata, al prezzo di stima, in favore di altro ente pubblico od in favore di enti del terzo settore che svolgono attività a carattere socio sanitario, iscritte nei registri istituiti in conformità al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della

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Art. 115.6 - Trattativa diretta

1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:

a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico;

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Art. 115.7 - Disapplicazione

1. Gli articoli da 115 a 115.6 non si applicano agli apporti e alle vendite di beni immobili e diritti reali su beni immobili a fondi immobiliari chius

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Art. 115-bis - Patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie

1. Il patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie è costituito:

a) dai beni trasferiti alle aziende ai sensi dell’articolo 113, comma 2;

b) dai beni demaniali, o comunque in uso gratuito e perpetuo alle uni

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Art. 116 - Inventario dei beni immobili e mobili

1. I beni immobili e mobili, che costituiscono immobilizzazioni materiali, sono descritti in separati registri inventariali, la cui tenuta è disciplinata, in conformità alle disposizioni del presente articolo, dal regolamento interno adottato dal direttore generale di ciascuna azienda sanitaria.

2. L'iscrizione nei registri inventariali deve mantenere distinti i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'azienda da quelli in altro modo utilizzati.

3. Agli effetti della inventariazione, sono assimilati ai beni immobili le opere d'arte facenti parte integrante degli stessi, ed ai beni mobili le attrezzature sanitarie e tecniche ancorché connesse in modo stabile a beni immobili; ai medesimi effetti i beni mobili sono classificati in maniera da tenere distinti:

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Art. 117 - Consegnatari responsabili.

1. I beni oggetto di inventariazione, ed i beni comunque utilizzati dall'azienda che sarebbero oggetto di inventariazione se fossero di sua proprietà, sono affidati a consegnatari responsabili mediante

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Art. 118 - Beni di consumo e contabilità di magazzino

1. Sono esclusi dalla inventariazione di cui all'articolo 116 i beni di consumo; tali beni costituiscono oggetto di apposita contabilità di magazzino,

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Art. 119 - Beni in visione, prova e comodato

1. Tutti i beni che l'azienda sanitaria ha in visione o in prova, e quelli di cui essa abbia la disponibilità a titolo di comodato, sono rilevati ed annotati in apposito registro a carico e scarico nel quale devono risultare i seguenti dati:

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Art. 119-bis - Piani degli investimenti delle aziende sanitarie

1. La Regione, al fine di garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a livello regionale, adotta una specifica procedura di valutazione della pianificazione e programmazione degli investimenti delle aziende e degli enti del servizio san

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Art. 119-ter - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione

1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è istituita la gestione sanitaria accentrata (GSA), per la gestione diretta presso la Regione di una quota del finanziamento del servizio sanitario regionale, secondo quanto previsto dall'

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Capo II - Contabilità
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Art. 120 - Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale è adottato sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

2. Il bilancio pluriennale espone i dati economici previsionali distinti per esercizio derivanti dall'attuazione del piano ed a giustificazione del med

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Art. 121 - Bilancio preventivo economico annuale

1. Il bilancio preventivo economico annuale disaggrega la proiezione economica del bilancio pluriennale in relazione alle funzioni ed ai servizi da svolgere, all'articolazione organizzativa dell'azienda sanitaria o ai progetti indicati dal piano attuativo, in modo da evidenziare gli specifici apporti alla formazione delle singole poste previste dal bilancio pluriennale per il primo esercizio del periodo considerato.

2. Il bilancio preventivo economico annuale mette in separata evidenza i servizi socio-assistenziali ed è predisposto in conformità allo schema previsto dalla normativa statale vigent

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Art. 121-bis - Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali

1. Per la salvaguardia dell'equilibrio economico complessivo del sistema sanitario regionale, la Regione effettua trimestralmente, attraverso i modelli C

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Art. 122 - Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria, relativa all'anno solare considerato.

2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché le

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Art. 123 - Procedimento di adozione degli atti di bilancio

1. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, entro il 15 novembre, adotta il bilancio pluriennale unitariamente al bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale ed alla conferenza aziendale dei sindaci; la conferenza aziendale dei sindaci, nei venti giorni successivi, rimette le proprie osservazioni alla Giunta regionale; la Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.

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Art. 123-bis - Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale

1. La gestione sanitaria accentrata presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta regionale, che lo comunica al Consiglio regionale, il bilancio preventivo economico annu

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Art. 124 - Libri obbligatori

1. Ciascuna azienda sanitaria deve tenere i seguenti libri obbligatori:

a) libro giornale;

b) libro degli inventari;

c) libro dei provvedimenti

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6169145 11354885
Art. 125 - Contabilità generale

1. La Giunta regionale definisce i principi contabili da adottarsi per la redazione dei bilanci delle aziende sanitarie, nel rispetto dei principi contabili nazion

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6169145 11354886
Art. 126 - Sistema budgetario

1. Le aziende sanitarie adottano il sistema budgetario come metodologia per la formazione del loro piano attuativo e come strumento per indirizzare ed orientare le scelte operative di realizzazione del piano.

2. Il sistema budgetario è costituito da documenti previsionali che, con riguardo all'esercizio o a periodi più circoscritti, definiscono, per i diversi ambiti di attività e per le specifiche responsabilità gestionali, gli obiettivi da perseguire e le risorse a tal fine disponibili, e ne verificano i risultati raggiunti sulla base di documenti consuntivi e nel rispetto dei percorsi socio-sanitari condivisi.

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Art. 127 - Contabilità analitica

1. Nelle rilevazioni dei fatti gestionali, le aziende sanitarie applicano un sistema di contabilità analitica, al fine di verificare costantemente il livello di attuazione dei budget ed allo scopo di elaborare le informazi

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Art. 128 - Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica utilizzazione delle risorse, le aziende sanitarie attivano il controllo della gestione economica aziendale; l'esercizio della funzione di controllo di

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6169145 11354889
Art. 129 - Responsabilità

1. I direttori generali delle aziende sanitarie sono dichiarati decaduti dal loro incarico qualora dal bilancio di esercizio risulti una rilevante perd

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Art. 130 - Modalità dei pagamenti e servizi di cassa

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 131, le aziende sanitarie provvedono ai pagamenti attraverso il loro cassiere, al quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto dell'azienda.

2. Il servizio di cassa è affidato, mediante contratto, ad un istituto di credito che cura i rapporti con la sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che provvede al deposito dei titoli e valori dell'azienda; il contratto disciplina altresì la redazione dei prospetti dei flussi di cassa, previs

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
6169145 11354891
Art. 131 - Casse economali

1. Ciascuna azienda sanitaria disciplina con apposito regolamento il servizio di cassa economale, che può articolarsi in una cassa centrale ed in casse periferiche; il servizio di cassa economale effettua direttamente

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Capo III - Attività contrattuale
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Art. 132 - Normativa applicabile

1. Le aziende sanitarie, l' ESTAR e le società della salute, per quanto di rispettiva competenza ed in conformità della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e di sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinano l'attività con

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
6169145 11354894
Art. 133 - Regolamento dell'attività contrattuale

1. Il regolamento sull'attività contrattuale, adottato dal direttore generale di ciascun ente, disciplina in particolare:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
6169145 11354895
Art. 134 - Capitolati

1. Il Consiglio regionale delibera il capitolato generale per la fornitura di beni e servizi destinati alle aziende sanitarie, che è adottato, in quan

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
6169145 11354896
Art. 135 - Osservatorio generale dei prezzi

1. La Giunta regionale, avvalendosi dell'osservatorio generale regionale dei prezzi, cura la rilevazione e l'elaborazione dei dati sui prezzi di beni e

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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TITOLO IX - Norme transitorie e finali
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6169145 11354898
Art. 136 - Relazioni sindacali

1. La Giunta regionale, le aziende sanitarie, l'ESTAR, l'ARS e gli altri soggetti del servizio sanitario regionale, nonché le società della salute, i

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
6169145 11354899
Art. 137 - Revisione degli statuti aziendali

1. Le aziende unità sanitarie locali provvedono all'adeguamento dei loro statuti entro il termine di cui all'articolo 142-bis, comma 6.

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6169145 11354900
Art. 138 - Costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie

Abrogato

 

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6169145 11354901
Art. 139 - Disposizioni relative all'ARS

Abrogato

 

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6169145 11354902
Art. 140 - Disposizioni relative alla commissione regionale di bioetica

Abrogato

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
6169145 11354903
Art. 141 - Disposizioni relative agli ESTAV

Abrogato

 

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6169145 11354904
Art. 142 - Disposizioni diverse

1. Abrogato

2.

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6169145 11354905
Art. 142-bis - Norme transitorie

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Abrogato

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Art. 142-ter - Norma di prima applicazione dell'articolo 55-bis

1. Il direttore generale, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, adotta, nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, le misure di cui all'articolo 55-bis, commi 2 e 3, nei con

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6169145 11354907
Art. 142-quater - Disposizioni transitorie in materia di ESTAR

Abrogato

 

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Art. 142-quinquies - Disposizioni transitorie in materia di ESTAV

Abrogato

 

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Art. 142-sexies - Disposizioni transitorie relative al personale

Abrogato

 

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Art. 142-septies - Disposizioni di prima applicazione

Abrogato

 

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Art. 142-octies - Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo si procede ad adeguare la durata, la composizione e le funzioni della Comm

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Art. 142-novies - Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 - 2015, approvato con la Delib.C.R. 5 novembre 2014, n. 91, è prorogato sino all'entrata in v

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Art. 142-decies - Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali

1. Fino alla costituzione degli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 17

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6169145 11354914
Art. 142-undecies - Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta

1. Le disposizioni inerenti alla riorganizzazione della programmazione di area vasta introdotte dalla legge regionale 24 luglio 2018, n 40 (Disposizioni in materia di pro

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Art. 142-duodecies - Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta

1. Fino alla costituzione del nucleo tecnico di cui all'articolo 9-ter, comma 3, continua ad operare il nucleo tecnico già costituito alla data di ent

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Art. 142-terdecies - Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS

N48

1. L'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer acquista la denominazione di "Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS" a far data dall'entrata in vigore del presente articolo.

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Art. 143 - Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 243 "Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti".

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai re

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Art. 143-bis - Nomina degli organismi regionali

1. Non si applicano agli organismi di cui all'articolo 13, comma 4, agli articoli 16-bis, 43, 51, 81, 95, e agli organismi di cui al titolo IV, capo III bis, le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

1-bis. Gli organismi di cui al comma 1, per i quali sia prevista, per legge o in via amministrativa, una durata coincidente con quella del

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Art. 144 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:

a) la legge regionale 13 agosto 1992, n. 37 (Istituzione della Commissione regionale di bioetica);

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6169145 11354920
Art. 144-bis - Sostituzione dell'allegato A della L.R. n. 40/2005 

Abrogato

 

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Allegato A - Ambiti territoriali del servizio sanitario regionale - Ambiti aziendali e zone-distretto

Azienda USL

Comuni

Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord-Ovest

Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri, Carrara, Massa, Montignoso, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto, Villa Collemandina, Fabbriche di Vergemoli, Sillano Giuncugnano, Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica Castelnuovo Val dì Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Bientina, Buti, Calcinala, Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontede

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Allegato B

 

AUSL

Zona Distretto

nome Comuni

zona distretto accorpata

 

Lunigiana

Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Cornano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri

 

 

Apuane

Carrara, Massa, Montignoso

 

 

Valle del Serchio

Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto, Villa Collemandina, Fabbriche di Vergemoli, Sillano Giuncugnano

 

 

Piana di Lucca

Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica

 

AUSL Toscana Nord-Ovest

Alta Val di Cecina-Val d'Era

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