Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 16/03/2023, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 67, comma 1, della L.R. 20/07/2023, n. 29, così recitava:

"Art. 50-undecies - Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche

1. Le fondazioni pubbliche operanti sul territorio regionale che ottengano il riconoscimento di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora non sia stato avviato il procedimento di trasformazione di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 288/2003, adeguano il proprio statuto alle disposizioni del presente capo, assicurando la presenza all'interno dell'organo di governo e dell'organo di revisione contabile della componente ministeriale, nella misura prevista dagli articoli 50-quinquies e 50-septies.

2. Alle fondazioni di cui al comma 1 si applicano gli articoli 50-sexies e 50-novies, comma 3."

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