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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 27/12/2010, n. 27
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 06/07/2023, n. 6
- L.P. 04/08/2022, n. 10
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- L.P. 03/06/2015, n. 9
- L.P. 22/04/2014, n. 1
- L.P. 17/09/2013, n. 19
- L.P. 01/08/2011, n. 12
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Capo I - Capo II - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di Consiglio delle autonomie locali, di servizi pubblici locali, di società della Provincia e degli enti locali |
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Art. 21 - Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali1. La Provincia e gli enti locali possono costituire è partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house. Le società strumentali controllate da enti locali possono costituire nuove società e acquis |
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Art. 24-bis - Disposizioni in materia di società degli enti strumentali della Provincia |
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Art. 24-ter - Disposizioni in materia di società degli enti collegati al sistema finanziario pubblico provinciale |
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Art. 25 - Disposizioni di spesa in materia di società controllate1. Per l'anno finanziario 2011 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 5 milioni di euro a Trentino network s.r.l. 2. Per l'anno finanziario 2012 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 7 milioni di euro a Trentino network s.r.l. 3. Per l'anno finanziario 2013 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 5 milioni di euro a Tecnofin trentina s.p.a |
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Art. 26 - Omissis
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Capo IV - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di lavori pubblici, protezione civile e trasporti |
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Art. 34 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)1. Alla fine del comma 1-ter dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici, come modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, sono inserite le parole: "Per i lavori di cui all'articolo 52, nel caso di affidamento al perso |
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Art. 35 - Art. 39 Omissis
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Art. 40 - Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario1. Quest'articolo contiene disposizioni di adeguamento della vigente normativa in materia di catasto, in attuazione dell'articolo 19 (Aggiornamento del catasto) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 19, comma 16. 2. Gli atti del catasto dei fabbricati, del catasto fondiario e del libro fondiario sono tenuti in perfetta concordanza, salvo quanto previsto dalla normativa statale in materia di trattamento fiscale dei dati catastali. 3. La Provincia istituisce la nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario. 4. Le modalità di accesso alla nuova anagrafe, alle banche dati della Provincia e alle banche dati dell'Agenzia del territorio sono definite con intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l'Agenzia del territorio. Ai comuni e alle comunità è garantito l'accesso gratuito alla nuova anagrafe. |
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Capo VI - Disposizioni in materia di politiche sociali |
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Art. 41 - Art. 42 Omissis
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Art. 43 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)" e dell'articolo 102-ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 211. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "da almeno tre mesi" e le parole: "e abbiano presentato domanda per l'accesso a tali ultimi alloggi" sono soppresse. 2. All'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "b) in locazione in alloggi diversi da quelli indicati nell'articolo 1, comma 3, lettere c) e d);"; b) la lettera c) del comma 8 è abrogata. 3. Nel comma 5-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 la parola: "convenzionate" è soppressa. 4. Nel comma 6-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "Ai fini del convenzionamento previsto da quest'articolo" sono sostituite dalle seguenti: 5. All'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 dopo le parole: "del comune in cui è situato l'alloggio" sono inserite le seguenti: "nonché |
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Art. 44 - Modificazioni dell'articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di edilizia abitativa agevolata1. All'articolo 59 della legge provinciale n. 19 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 6 le parole: "Il contributo è concesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il contributo è erogato"; b) dopo il comma 10 è inserito il |
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Art. 45 - Omissis
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Capo VII - Capo VIII Omissis
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Capo IX - Disposizioni in materia di cultura e di nomine |
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Art. 52 - Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)1. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle attività culturali le parole: "con le modalità previste dall'articolo 8, comma 10, della legge provinciale n. 3 del 2006" sono soppresse. 2. Nel comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali le parole: "In prima applicazione di questa legge, fino al 31 dicembre 2010," sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data prevista dal regolamento di cui al comma 2,". 3. A |
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Art. 53 - Art. 56 Omissis
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Capo X - Omissis
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Capo XI - Disposizioni in materia di ambiente, urbanistica e foreste |
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Art. 63 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)1. Nel comma 5-ter dell'articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti le parole: "derivanti dalle lavanderie" sono sostituite dalle seguenti: "derivanti dalle lavanderie e dagli impianti di trattamento a servizio degli acquedotti idropotabili". 2. Nel comma 3-bis dell'articolo 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamen |
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Art. 64 - Inserimento dell'articolo 17.1 nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)1. Dopo l'articolo 17, nel capo II, è inserito il seguente: |
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Art. 67 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inseriti i seguenti: "2-bis. Per il Parco Adamello - Brenta, in deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), la giunta esecutiva è composta da dodici membri, di cui dieci eletti secondo quanto previsto dal comma 2, uno designato dalle Regole di Spinale e Manéz e uno dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico presenti nel parco. 2-ter. Il personale dipendente della Provincia e dei suoi enti strumentali, nominato negli organi di gestione del parco, ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli or |
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Art. 68 - Modificazioni dell'articolo 5-bis della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (lndividuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)1. All'articolo 5-bis della legge provinciale n. 9 del 1997 sono apportate le seguenti modifi |
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Art. 69 - Omissis
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Capo XII - Disposizioni in materia di attività economiche |
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Art. 70 - Omissis
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Art. 72 - Art. 81 Omissis
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Capo XIII - Disposizioni in materia di ricerca e innovazione |
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Art. 82 - Omissis
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Capo XIV - Disposizioni finali |
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Art. 84 -Abrogazione di disposizioni superate1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A. |
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Art. 85 - Omissis
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Art. 86 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel |
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Allegato A - Disposizioni provinciali abrogate (articolo 84)1. - 22. Omissis 23. |
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Tabella B - Tabella E Omissis
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