N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

Art. 65 - Modificazioni dell'articolo 12-bis della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) - 1. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 8 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:

"a) il presidente della comunità, o l'assessore da lui designato, che la presiede; all'assessore designato si applicano le ipotesi di incompatibilità e di decadenza stabilite ai sensi del comma 8, lettera d);";

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 78 della legge urbanistica provinciale sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, nell'ambito del fondo è istituito, con deliberazione della Giunta provinciale, un fondo di rotazione destinato all'assegnazione di somme a favore dei comuni per l'acquisizione e la riqualificazione di immobili soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e, in generale, per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera a), numeri 1), 2) e 3).

5-ter. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo di rotazione istituito dal comma 5-bis, e in particolare le modalità di presentazione delle domande e di rimborso delle somme erogate. La deliberazione può prevedere che la gestione del fondo sia affidata a Patrimonio del Trentino s.p.a., che può concorrere a integrare le risorse finanziarie del fondo.

5-quater. Per i fini dei commi 5-bis e 5-ter i comuni approvano specifici programmi di intervento nei quali sono indicate le opere e gli interventi da realizzare, le modalità di acquisizione degli immobili e delle aree - con contratto o mediante espropriazione, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente - nonché la destinazione e l'utilizzazione finale degli immobili, con priorità per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo. Per l'acquisizione del bene mediante espropriazione il programma di interventi è approvato con le procedure e per gli effetti previsti dall'articolo 39, commi 4 e 5, in quanto compatibili. Il comune può procedere con l'espropriazione del bene solo qualora sia acquisito il consenso dei soggetti interessati che rappresentino almeno il 50 per cento della proprietà del bene."

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale sono inserite le seguenti parole: "L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici negli edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale può essere effettuata a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di inizio attività, se sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli organi competenti previsti dalle disposizioni regolamentari in materia."

4. Nella lettera d) del comma 4 dell'articolo 115 della legge urbanistica provinciale le parole: "riferiti alla città di Trento" sono soppresse.

5. Il comma 3 dell'articolo 117 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione i soggetti interessati devono risultare in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ferma restando l'osservanza del criterio previsto dall'articolo 111, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 22 del 1991. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Fino alla data di pubblicazione della deliberazione l'esenzione parziale o totale per la prima abitazione spetta se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 111, comma 3, della legge provinciale 22 del 1991."

6. Dopo il comma 6 undecies dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"6 duodecies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC il rilascio dei pareri della commissione previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera c), dall'articolo 43, comma 1, dall'articolo 110, comma 2, e dall'articolo 128, comma 3, lettera d), spetta alla commissione edilizia del comune competente per territorio oppure, se il comune non ha costituito la commissione edilizia, alla struttura del comune competente in materia di edilizia."

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.”

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