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L. P. Trento 27/12/2012, n. 25

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013).
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Capo I - Omissis

 

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Capo II - Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, società provinciali e degli enti locali
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Art. 18 - Omissis

 

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Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, e altre disposizioni in materia di storno di fondi

1. All'articolo 33 della legge provinciale n. 19 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea del comma 4 le parole: "viabilità e trasporti"

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Art. 20 - Art. 23 - Omissis

 

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Capo III - Omissis

 

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Capo IV - Disposizioni in materia di attività economiche
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Art. 33 - Progetto per l'imprenditorialità giovanile

1. Per sostenere la nascita e il consolidamento di iniziative imprenditoriali promosse da giovani fino a trentacinque anni, con particolare riferimento ad ambiti di interesse collettivo con elevate potenzialità di sviluppo, la Giunta provinciale approva un progetto per l'imprenditorialità giovanile, individuando l'ente o la struttura provinciale incaricato del suo coordinamento. Il progetto è definito nel rispetto dei seguenti contenuti e modalità:

a) la Giunta provinciale si avvale, senza oneri a carico del bilancio provinciale, di un gruppo di lavoro coordinato da un esperto del comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo, al quale partecipano, in ogni caso, rappresentanti delle associazioni di categoria, degli istituti di credito, della cooperazione e del volontariato; N13

b) il progetto definisce, in particolare, le misure per la promozione e il sostegno dell'imprenditorialità giovanile, da attivare sulla base della vigente normativa provinciale di settore e di

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Art. 34 - Omissis

 

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Art. 35 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"2-ter. Gli aiuti previsti da quest'articolo sono concessi anche alle imprese operanti nel settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato."

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "marketing internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "internazionalizzazione".

3. Alla fine del comma 1-bis dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono inserite le seguenti parole: "Sono inoltre comprese attività di informazione, di facilitazione e di animazione territoriale, a supporto dei processi di pianificazione territoriale e di programmazione dello sviluppo promossi dalle comunità e dai comuni, per favorire nuove iniziative imprenditoriali e opportunità occupazionali, con particolare riguardo ad ambiti innovativi e a vocazione sociale. A tal fine la Provincia può mettere a disposizione della societ�

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Art. 36 - Art. 37 - Omissis

 

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Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul commercio 2010, è inserito il seguente:

"1-bis. L'attività commerciale può essere proseguita in assenza di requisiti professionali, se questi sono venuti a mancare nel corso dell'attività o in caso di subingresso per causa di morte, per il tempo strettamente necessario alla nomina di un soggetto in possesso di tali requisiti, nei casi e con le modalità definite dal regolamento di attuazione."

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sul commercio 2010, sono inserite le seguenti parole: "e i limiti al subingresso legati all'irrogazione di misure sanzionatorie".

3. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale sul commercio 2010, nella sezione V, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis - Attività temporanea di vendita al dettaglio

1. L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al comune competente per territorio, secondo quanto previsto dal regolamento anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e ha durata massima pari a quella della manifestazione".

4. All'articolo 36 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni fiscali e delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale e di prevenzione ince

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Art. 39 - Art. 40 - Omissis

 

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Art. 41 - Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, in materia di differimento di prescrizioni economico-finanziarie

1. Nel comma 4 dell'

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Art. 42 - Omissis

 

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Art. 43 - Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave)

1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulle c

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Capo V - Disposizioni in materia di istruzione, cultura, sport e pari opportunità

 

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Art. 44 - Art. 46 - Omissis

 

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Art. 47 - Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)

1. All'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del comma 2 le parole: ", compreso il grado di soddisfazione dell'utenza," sono soppresse;

b) la let

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Art. 48 - Art. 52 - Omissis

 

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Capo VI - Disposizioni in materia di politiche sociali, sanitarie, abitative e lavoro

 

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Art. 53 - Art. 57 - Omissis

 

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Art. 58 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:

"Art. 1.1 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

1. In sede di prima applicazione della delega in materia di ammortizzatori sociali prevista all'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ferme restando le competenze dello Stato in materia e le prestazioni previste dalla legislazione statale, la Provincia valorizza i diritti di sicurezza sociale attraverso strumenti di tutela attiva del lavoro e del reddito costituiti dal reddito di continuità e dal reddito di attivazione. Oltre ai predetti strumenti, la Provincia si avvale di quelli ulteriori previsti dalle norme provinciali, ivi compreso il reddito di qualificazione.

2. Nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale, il reddito di continuità concorre al sostegno dei lavoratori sospesi dal lavoro attraverso l'integrazione del reddito per il mantenimento dell'occupazione e il miglioramento della professionalità. Il reddito di continuità è composto, oltre che dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, dall'indennità di disoccupazione e dalle prestazioni dei fondi di solidarietà previsti dalla legislazione statale, dai trattamenti erogati dai fondi bilaterali dei settori per i quali operino, ai sensi dell'articolo 3, comma 14 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), consolidati sistemi di bilateralità. Ferme restando le disposizioni della legislazione statale in materia di procedure di informazione e di consultazione, le modalità per la concessione della cassa integrazione guadagni sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta della commissione provinciale per l'impiego, e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque; la deliberazione prevede:

a) il coinvolgimento delle parti sociali per la concessione dei trattamenti mediante una o più commissioni trilaterali;

b) la determinazione di un limite massimo di validità dei

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Art. 59 - Omissis

 

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Art. 60 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"4-bis. Se un alloggio che è stato oggetto di risanamento o ristrutturazione non può essere locato rispettando il criterio del numero minimo e massimo di stanze e quello della s

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Art. 61 - Art. 62 - Omissis

 

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Art. 63 - Reviviscenza e modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile) e modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento), nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 84 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "tranne gli articoli 7-bis" sono sostituite dalle seguenti: "tranne il comma 2-ter dell'articolo 4-bis e gli articoli 7-bis".

2-3. Omissis

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Art. 64 - Art. 67 - Omissis

 

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Capo VII - Disposizioni in materia di lavori pubblici, energia, urbanistica, espropri, rifiuti, acque pubbliche e usi civici
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Art. 68 - Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)

1. All'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 69 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)

1. Dopo il comma 2 dell'

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Art. 70 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. Al comma 6 dell'articolo 14 della legge urbanistica provinciale le parole: "Il regolamento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "Con la deliberazione di approvazione della carta di sintesi della pericolosità, la Giunta provinciale".

2. Il comma 2 dell'articolo 25-bis della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"2. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità, comprensivo di tutti i contenuti previsti dall'articolo 21, l'approvazione di piani stralcio è subordinata all'approvazione del documento preliminare indicato nell'articolo 22, comma 2, e l'accordo con la Provincia previsto dal comma 1 è esteso ai comuni rientranti nel territorio della comunità."

3. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 29 della legge urbanistica provinciale è abrogata.

4. Alla fine del comma 1-bis dell'articolo 43 della legge urbanistica provinciale sono inserite le seguenti parole: "In tal caso il piano guida è equiparato a un piano attuativo, anche ai sensi dell'articolo 52, e l'esecuzione degli interventi edilizi previsti dal piano guida medesimo può essere effettuata in seguito alla sua approvazione".

5. All'articolo 46 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 dopo le parole "piano attuativo di iniziativa pubblica" sono inserite le seguenti: ", compreso il piano attuativo a fini generali di cui all'articolo 45, comma 1, lettera 0a),";

b) Il comma 4-bis è abrogato.

6. Dopo l'articolo 61 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"Art. 61-bis - Ricostruzione filologica degli edifici

1. La ricostruzione filologica fedele senza mutamento della destinazione d'uso del patrimonio immobiliare collocato in aree non destinate specificatamente ad edificazione e non classificabile nell'ambito della disciplina del patrimonio edilizio tradizionale prevista dall'articolo 61, è consentita, anche sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca, secondo le modalità di recupero dell'edificio previste dal piano regolatore generale, definite in riferimento a edifici o a parti di edifici esistenti, individuati catastalmente e aventi elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato."

7. Nel primo periodo del comma 15 dell'articolo 91 della legge urbanistica provinciale, le parole: "alle fattispecie accertate" sono sostituite dalle seguenti: "agli illeciti commessi e accertati" e il secondo periodo è soppresso.

8. All'articolo 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a-bis) del comma 1 le parole: "che possono pregiudicare la staticità dell'edificio" sono soppresse;

b) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:

"c-bis) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree;";

c) nel comma 1-bis le parole: "lettere a-bis) e g)" sono sostituite dalle seguenti:

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Art. 71 - Modificazioni dell'articolo 91-ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. All'articolo 91-ter della legge provinciale n. 22 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostit

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Art. 72 - Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali

1. La Provincia istituisce l'osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali, per assicurare il monitoraggio delle fasi di realizzazione delle tratte d'accesso sud al corridoio del Brennero nel territorio provinciale e l'integrazione intermodale delle connesse infrastrutture ferroviarie, stradali e logistiche, anche in relazione alla salvaguardia dell'ambiente, della tutela sociale, della salute e della sicurezza sul lavoro, all'efficacia delle relazioni con la popolazione e delle esigenze di trasparenza, informazione e partecipazione. N14

1-bis. Per realizzare le finalità del comma 1 la Provincia può promuovere accordi e partecipare all'attuazione di interventi comuni con gli organismi pubblici, riconosciuti a livello locale o nazionale, operanti per i medesimi fini, in un'ottica di cooperazione e coesione istituzionale, trasparenza e coerenza di azione. N15

2. In particolare l'osservatorio, con l'ausilio di un comitato tecnico-scientifico

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Art. 73 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

"2-quater. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'ambito di appalti di servizi per l'affidamento di attività complementari alla depurazione delle acque reflue urbane provinciali, ivi compreso il trattamento dei relativi fanghi, effettuate in impianti tecnologici connessi agli impianti di depurazione biologica delle acque reflue urbane, la struttura provinciale competente in materia di gestione degli impianti di depurazione può stipulare, acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, accordi e convenzioni con i soggetti affidatari della gestione degli impianti tecnologici medesimi, per consentire l'immissione diretta delle acque di processo all'impianto di depurazione stesso. I predetti accordi e convenzioni stabili

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Art. 74 - Modificazioni dell'articolo 13-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dell'articolo 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)

1. Omissis

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Art. 75 - Omissis

 

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Art. 76 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)

1. Il comma 3-bis dell'articolo 16-novies della legge provinciale sulle acque pubbliche è sostituito dal seguente:

"3-bis. I concessionari di piccole d

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Art. 77 - Omissis

 

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Art. 78 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia)

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sull'energia le parole: "misura massima del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "misura massima del 30 per cento".

2. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale sull'energia è sostituito dal seguente:

"2. In relazione al servizio previsto dal comma 1, le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia sono svolte dalla Provincia o dalle agenzie provinciali."

3. All'articolo 37 della legge provinciale sull'energia sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 79 - Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici)

1. All'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: "indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta." sono inserite le seguenti: "La consultazione si svolge almeno trenta giorni dopo la data dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la medesima data. La consultazione si svolge la domenica o in un giorno festivo per almeno otto ore fra le ore sette e le ore ventidue.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi."

2. Omissis

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici è inserito il seguente:

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Capo VIII - Disposizioni finali

 

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Art. 80 - Art. 81 - Omissis

 

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Art. 82 - Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel

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Allegati - Omissis

 

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