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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 13/07/1995, n. 7
L. P. Trento 13/07/1995, n. 7
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto |
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Art. 2 - Autorizzazioni1. La costruzione e l'esercizio degli elettrodotti e delle relative opere accessorie, ivi comprese le stazioni di trasformazione e di sezionamento, sono soggetti a preventiva autorizzazione. 2. Le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle opere di cui al comma 1 sono rilasciate dal dirigente il servizio energia. 3. Non sono soggette ad autorizzazione, fermo restando il rispetto della normativa urbanistica, le seguenti linee elettriche e relative opere accessorie: a) linee con tensione inferiore a 1.000 Volt che si diramano da linee, cabine o punti di trasformazione già autorizzati; |
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Art. 3 - Presentazione delle domande1. Le domande di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti e delle relative opere accessorie, n |
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Art. 4 - Procedimento ordinario1. Il servizio energia dà notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione entro trenta giorni, mediante apposito avviso da pubblicare: a) nel Bollettino ufficiale della regione; b) per affissione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato; c) su due quotidiani a diffusione provinciale per le domande relative a elettrodotti con tensione nominale superiore a 30.000 Volt. 2. L'avviso di cui al comma 1 riporta, per estratto, il contenuto della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto, nonché l'indicazione del luogo dove è depositat |
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Art. 5 - Procedimento abbreviato1. Possono essere autorizzati prescindendo dalla procedura di cui all'articolo 4, purché il richiedente l'autorizzazione dichiari nella domanda, producendo la relativa documentazione, di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati e il parere favorevole delle competenti amministrazioni pubbliche e dell |
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Art. 6 - Autorizzazione provvisoria1. Nei casi d'urgenza, previa richiesta motivata, il dirigente il servizio energia può autorizzare l'inizio della costruzione di elettrodotti e delle relative opere accessorie quando sia stato espresso il consenso di massima da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministero dell'industria, commercio e artigianato qualor |
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Art. 7 - Osservazioni e opposizioni1. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dell'avviso |
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Art. 8 - Obblighi conseguenti all'autorizzazione1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio |
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Art. 9 - Interferenza con beni demaniali, opere pubbliche e territori soggetti a vincoli1. Per le linee elettriche che devono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali lacu |
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Art. 10 - Pubblica utilità delle opere, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori1. Con il provvedimento di autorizzazione, sia provvisorio che definitivo, può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere occorrenti alla costruzione delle |
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Art. 11 - Modifica degli impianti elettrici per ragioni di pubblico interesse |
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Art. 12 - Varianti in corso d'opera1. Qualora in fase esecutiva dei lavori si renda necessaria l'introduzione di varianti al progetto, di tali varianti deve essere da |
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Art. 13 - Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie1. Le linee elettriche e relative opere accessorie per le quali è prevista l'autorizzazione ai sensi della presente legge sono soggette a collaudo che dovrà accertare: a) la regolare ultimazione dei lavori; b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei material |
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Art. 14 - Nomina del collaudatore1. Il collaudatore è nominato con deliberazione della Giunta provinciale ed è scelto tra il pers |
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Art. 15 - Accesso ai fondi per la redazione dei progetti1. Qualora la redazione dei progetti di impianti di condutture elettriche e di quant'altro necessario |
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Art. 16 - Espropriazioni e servitù di elettrodotto1. Il soggetto che abbia ottenuto il provvedimento di autorizzazione alla costruzione di elettrodotti |
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Art. 17 - Facoltà derivanti dall'imposizione della servitù di elettrodotto1. La servitù di elettrodotto conferisce al titolare dell'autorizzazione la facoltà di: |
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“Art. 18 - Canoni per la Provincia e per i comuniN2 1. La corresponsione dell'indennit |
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Art. 19 - Spese di istruttoria1. Le spese relative agli atti di istruttoria, alle pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della regi |
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Art. 20 - Norma transitoriaN3 “1. I proprietari degli impianti con tensione non superiore a 150.000 Volt, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio dei quali sia necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, devono presentare al servizio energia, entro i termini stabiliti da una apposita deliberazione della Giunta provinciale, la seguente documentazione: a) un quadro d'insieme |
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Art. 21 - Vigilanza sulle linee elettriche1. Fatto salvo quanto disposto dalla legislazione vigente, le funzioni di vigilanza sulle linee elett |
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Art. 22 - Sanzioni1. L'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario |
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Art. 23 |
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Art. 24 |
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