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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
In seguito, la Sent. Corte Cost. 28/01/2022, n. 23 ha dichiarato:
- l’illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui prevedeva che, «Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario, costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l’affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera: a) per le opere “edilizia-strutture impianti”: ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento; b) per le opere “geologia”: ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento; c) per le opere “mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica”: ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento; d) per le opere “coordinamento sicurezza”: ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento»;
- l’illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui prevedeva che «Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l’amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.
L’articolo così recitava:
"Art. 6 - Affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea
1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, la selezione dei soggetti per l’affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, mediante affidamento diretto o mediante confronto concorrenziale, è effettuata secondo quanto previsto da quest’articolo.
2. Nei casi di affidamento diretto, l’affidatario è individuato in deroga alla procedura prevista dall’articolo 24-bis del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), con le modalità previste dall’articolo 25-bis del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario, costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l’affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera:
a) per le opere "edilizia-strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;
b) per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento;
c) per le opere "mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;
d) per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.
3. In caso di affidamento di incarichi tecnici mediante confronto concorrenziale, è invitato un numero di soggetti idonei compreso tra cinque e dieci, selezionati con le modalità previste dall’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l’amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.
4. Quest’articolo si applica agli affidamenti effettuati o alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge."
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