Articolo modificato dall'art. 54, comma 1, della L.P. 13/05/2020, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.P. 06/08/2020, n. 6.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 28/01/2022, n. 23 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 4 - Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di affidamento

1. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all’eventuale impresa ausiliaria.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all’operatore economico, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la presentazione di eventuali ulteriori elementi, nonché dell’ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l’amministrazione aggiudicatrice annulla l’aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell’offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L’amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.

5. L’amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. L’aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice.

7. Quest’articolo si applica anche alle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati invitati a presentare offerta.

8. Abrogato

9. Quest’articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.”

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