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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 11/06/2019, n. 2
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 28/12/2020, n. 16
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Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti i criteri di aggiudicazione1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 2 - Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la semplificazione degli affidamenti mediante strumenti elettronici1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente: "Art. 19 bis - Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico 1. Al fine dell'abilitazione al mercato elettronico provinciale, gli operatori economici rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del President |
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Art. 3 - Integrazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la selezione degli operatori economici1. Dopo l'articolo 19 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente: "Art. 19 ter - Selezione degli operatori economici 1. La se |
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Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la riduzione dei tempi della procedura di gara1. L'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente: "Art. 22 - Verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula del contratto 1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei crit |
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Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori pubblici |
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Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti aspetti organizzativi connessi alla progettazione e all'affidamento di contratti pubblici1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "La Provincia promuove la stipula di convenzioni con l'ANAC per elaborare linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC." sono soppresse; b) le parole: "Le linee guida sono adottate" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratt |
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Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la semplificazione della fase di esecuzione1. Dopo l'articolo 25 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente: "Art. 25 ter - Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche 1. Per i contratti che hanno come oggetto l'affidamento di lavori le amministrazioni aggiudicatrici, decorsi trenta giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, possono procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del dife |
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Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti la progettazione, la semplificazione delle procedure di gara e della fase di esecuzione1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: "Il regolamento può definire le modalità e i limiti per l'adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi." 2. Il comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogato. 3. Alla fine del comma 5 bis dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inserite le parole: "Il regolamento di attuazione può prevedere modalità applicative e il valore degli appalti al di sopra del quale si applica questo comma." 4. Il comma 5 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente: |
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Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), riguardanti le procedure di affidamento di servizi e forniture e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici1. Nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "non superi euro 192.300" sono sostituite dalle seguenti: "non superi la soglia di rilevanza europea". 2. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è inserito il seguente: "2 quinquies. Per fornire strumenti e metodologie volti a migliorare le competenze e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la formazione destinata agli operatori del settore dei contratti pubblici in collaborazi |
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Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), riguardante la pianificazione urbanistica1. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "individuate dal comma 2, lettere b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "individuate dal comma 2, lettere b), c), d) ed e)". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente: "2 bis. Il comma 2 si applica anche alle modificazioni del PUP finalizzate a semplificare la procedura prevista dall'articolo 41, comma 2, dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (A |
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Art. 11 - Integrazioni dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la promozione della digitalizzazione delle pratiche edilizie1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente: "a bis) la documentazione dei piani urbanistici necess |
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Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la semplificazione dei titoli edilizi e la riqualificazione edilizia1. Al comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera c), dopo le parole: "e dei relativi impianti" sono inserite le seguenti: ", nonché di altre tipologie di impianti a energia rinnovabile comunque denominati, ad esclusione degli impianti e parchi eolici, dei parchi fotovoltaici e degli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da ced |
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Art. 13 - Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987), riguardanti la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica1. Nella lettera l) del comma 5 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione" sono inserite le seguenti: "nonché di linee elettriche aeree |
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Art. 14 - Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti semplificazioni in materia di disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità1. Dopo l'articolo 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nel Capo II, è inserito il seguente: "Articolo 116 bis - Vendita diretta dei prodotti agricoli 1. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte di agricoltori, singoli o associati, non comporta cambio di des |
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Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze1. Il comma 11 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 è sostituito dal seguente: "11. Il comune può autorizzare temporaneamente l'utilizzazione di un alloggio destinato a |
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Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 50 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)1. Nel comma 2 dell'articolo 50 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, dopo le parole: "parametri strutturali" sono inserite le seguenti: "delle unità abitative". |
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Art. 17 - Omissis |
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Art. 18 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), in materia di conferenza dei servizi interna1. Nel comma 2 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: "La mancata partecipazione alla conferenza interna rileva ai fini della valutazione della dirigenza." sono sostituite dalle seguenti: "La conv |
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Art. 20 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)1.Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente: "1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità, anche differenziate, di esame e valutazione delle domande in relazione alle procedure di esame previste dagli articoli 13, 14 e 14 bis; in particolare sono definiti i casi in cui è richiesto il parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) e del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15 bis." 2. Il comma 2 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato. 3. All'articolo 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 21 - Integrazione dell'articolo 39 ter della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993), relativo al noleggio con conducente1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 ter della legge provinciale sui trasporti 1993 è inserito il seguente: |
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Art. 22 - Omissis |
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Art. 23 - Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), riguardanti il supporto dei giovani imprenditori agricoli1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti: "3 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e dall'articolo 17, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di St |
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Art. 24 - Integrazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007), riguardanti la semplificazione delle procedure per la trasformazione di coltura da bosco ad area agricola1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 è inserita la seguente: "d bis) gli ambiti forestali cui si applica la procedura semplificata per l'autoriz |
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Art. 25 - Integrazioni dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), riguardanti la semplificazione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico1. All'articolo 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 7 t |
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Art. 26 - Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), riguardante gli impianti di distribuzione del gas naturale1. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inserite le parole: "Nei casi |
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Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, riguardanti verifiche preliminari all'adozione di provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico1. Dopo l'articolo 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente: "Art. 1.2 - Rapporto di fine concessione 1. Prima della scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (GDI), il concessionario uscente trasmette alla Provincia un rapporto di fine concessione con i seguenti contenuti: a) l'inventario dei beni, delle opere e degli impianti relativi alla concessione, con separata indicazione dei beni cui si applica l'articolo 13, comma 2, dello Statuto, distinguendo quelli utilizzati e quelli non più utilizzabili. L'inventario deve comprendere anche i sistemi di automazione, di controllo, di regolazione e di teleconduzione nonché quelli di misurazione e di registrazione dei dati afferenti le opere e gli impianti. Per tutti i beni, opere e impianti inventariati sono indicati gli elementi di identificazione catastale e tavolare nonché i rapporti giuridici ad essi inerenti; b) una relazione analitica sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecnico-funzionali dei beni, delle opere e degli impianti di cui alla lettera a); c) gli stati di consistenza aggiornati dei beni, delle opere e degli impianti di cui alla lettera a) e l'elencazione della relativa documentazione tecnica e amministrativa; d) l'elencazione degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione relativi ai beni di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale, avvenuti nei dieci anni ante |
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Art. 28 - Omissis |
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Art. 29 - Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo a interventi di protezione civile1.Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2019 è inserito il seguente: |
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Art. 30 - Art. 32 Omissis |
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Art. 33 - Entrata in vigore |
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