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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 28/12/2009, n. 19
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 30/06/2017, n. 6
- L.P. 22/04/2014, n. 1
- L.P. 27/12/2012, n. 25
- L.P. 27/12/2010, n. 27
- L.P. 30/07/2010, n. 17
- L.P. 23/07/2010, n. 16
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Art. 1 - Art. 20 Omissis
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Art. 23 - Modificazioni dell’articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di servizio di depurazione e di fognatura1. Al comma 1 dell’articolo 35 della le |
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Art. 25 - Art. 31 omissis
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Art. 32 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e dell’articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)1. All’articolo 62 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: “o di comuni confinanti” sono sostituite dalle seguenti: “o di comuni limitrofi, anche non confinanti ma con non più di un comune interposto”; b) nel comma 2 le parole: “in un comune confinante interessato” sono sostituite dalle seguenti: “in un comune limitrofo, ai sensi del comma 1,”. 2. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell’articolo 117 della legge urbanistica provinciale sono inserite le seguenti parole: “per i centri di incubazione d’impresa notificati a questo titolo all’European Business and Innovation Centre Network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentino i requisiti indicati alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 141;”. |
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Art. 34 - Omissis
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Art. 35 - Modificazione dell’articolo 17 bis 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 bis 1 della legge provinciale sulle acque pubbliche è inserito il seguente: “1 bis. Le concessioni di cui al comma 1 posso |
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Art. 36 - Omissis
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Art. 38 - Art. 40 omissis
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Art. 41 - Modificazioni dell’articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di sviluppo della larga banda1. All’articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 è abrogato; b) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: “11 bis. Per promuovere la realizzazione di reti di comunicazione di nuova generazione e ridurre il digital divide di accesso alla larga banda, la Provincia, a mezzo della società costituita ai sensi del comma 3, può at |
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Art. 42 - Art. 44 Omissis
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Art. 45 - Disposizioni in materia di realizzazione di lavori pubblici1. La Provincia persegue e promuove la sobrietà nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di competenza sua, dei suoi enti strumentali pubblici e privati e degli enti locali, quale modalità di esplicazione della responsabilità sociale della pubblica amministrazione nel migliore utilizzo delle risorse del sistema finanziario provinciale. Queste finalità sono perseguite anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento delle opere realizzate da altri soggetti e finanziate dalla Provincia. |
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Art. 46 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: “realizzate dall’impresa sul terreno di proprietà o su suolo pubblico” sono soppresse. 2. All’articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico o valutativo. La procedura automatica, che può essere limitata ad alcune tipologie di iniziative, si applica a spese di importo inferiore a una soglia determinata dalla Giunta provinciale e relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. Nel caso di aiuti concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), o sulla base di criteri e modalità autorizzati dalla Commissione europea, la Giunta provinciale può stabilire di applicare la procedura automatica anche ad aiuti relativi a spese sostenute prima della presentazione della domanda, purché non oltre l’anno solare precedente. La procedura valutativa si applica a spese di importo superiore alla soglia determinata per la procedura automatica e relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. In ogni caso si applica la procedura valutativa per le iniziative previste dagli articoli 4 e 6. Per gli aiuti a favore delle grandi imprese si tiene conto, inoltre, di quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).”; b) il comma 2 bis è abrogato. 3. All’articolo 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Se la procedura è effettuata direttamente dall’amministrazione la Provincia può affidare la valutazione dei profili economico-finanziari e della congruità delle spese previste a soggetti esterni, nel rispetto del capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).”; b) il comma 3 è abrogato; c) i due commi successivi al comma 4 sono sostituiti dai seguenti: “4 bis. Ai fini della valutazione dell’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario la Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall’articolo 35, stabilisce i casi nei quali l’impresa può far valere: a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing per l’erogazione di un finanziamento riferito all’investimento oggetto della domanda di contributo; b) l’attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei prestiti partecipativi previsti dall’articolo 6 di questa legge. 4 ter. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall’articolo 35, stabilisce i casi e i limiti per la presentazione di dom |
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Art. 47 - Art. 48 Omissis
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Art. 49 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave)1. All’articolo 4 della legge provinciale sulle cave sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 9 è sostituita dalla seguente: “b) modifiche o inserimenti di aree estrattive che, per numero e dimensioni, non comportano la necessità di attivare la procedura di aggiornamento; in questo caso la procedura di variante può essere ini |
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Art. 50 - Art. 51 Omissis
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Art. 53 - Modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di commercio1. Nel comma 3 bis dell’articolo 41 della legge provinciale n. 2 del 2009 le parole: � |
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Art. 54 - Art. 58 Omissis
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Art. 59 - Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata1. La Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l’edilizia abitativa agevolata per il 2010 in base a quest’articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Gli interventi a favore delle persone anziane continuano a essere disciplinati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. Per l’anno 2010 il piano straordinario sostituisce il piano previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del 1992. 2. Per gli interventi di acquisto di alloggi possono essere concessi contributi pluriennali sulle rate d’ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. 3. Per gli interventi di costruzione di alloggi possono essere concessi contributi in conto capitale, nonché contributi pluriennali sulle rate d’ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate, per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo, eventualmente ridotta del contributo in conto capitale concesso, e per la durata massima di venticinque anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. 4. Gli enti delegati possono ritirare i provvedimenti di revoca della concessione del contributo adottati alla data di entrata in vigore di questa legge per mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992, nel caso i lavori siano stati successivamente regolarmente eseguiti e previa richiesta, adeguatamente motivata, da presentare da parte dell’interessato entro il 30 giugno 2010. 5. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativ |
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Art. 60 - Omissis
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Art. 61 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”1. All’articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera d) del comma 3, dopo le parole: “senza alcun ulteriore intervento pubblico” sono inserite le seguenti: “a favore di questi nuclei”; b) al comma 6 le parole: “Su richiesta degli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “Acquisito il parere favorevole dell’ente locale sul cui territorio è collocato l’alloggio” e le parole: “con finalità di recupero sociale, di accoglienza o di assistenza, per le loro finalità statutarie” sono sostituite dalle seguenti: “con finalità statutarie di carattere sociale”. 2. All’articolo 2 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera f) del comma 1 le parole: “una convenzione avente per oggetto” sono sostituite dalle seguenti: “una convenzione che può avere per oggetto, anche congiuntamente,”; b) il secondo periodo del comma 2 è soppresso. 3. Il comma 9 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente: “9. Fino a quando non sarà diversamente disposto in sede di attuazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), sulla base di intese con il Consiglio delle autonomie locali, la Provincia provvede direttamente a trasferire a ITEA s.p.a., in luogo delle spettanze previste da questa legge, finanziamenti ai sensi dell’articolo 7, commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, sulla base di una programmazione concordata tra Provincia e ITEA s.p.a. che tiene conto dei programmi di investimento e dei costi di funzionamento della società. I rapporti finanziari tra la Provincia e ITEA s.p.a. sono regolati da una convenzione, che può riguardare anche l’affidamento di funzioni e attività ai sensi dell’articolo 7, comma 5, e che disciplina, in particolare, le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti, le loro modalità di utilizzo e gli adempimenti di ITEA s.p.a. ai fini della rendicontazione. Nel periodo di applicazione di questo comma i contratti di locazione stipulati o da stipulare con i nuclei familiari che hanno titolo all’accesso e alla permanenza negli alloggi indicati nell’articolo 4, comma 1, lettera a), sono stipulati a canone sostenibile; quelli con i soggetti indicati nell’articolo 1, comma 6, sono stipulati con riguardo alla quota di canone oggettivo imputato al locatario. Il primo periodo di questo comma si applica anche per le spettanze della società dovute, ai sensi dell’articolo 9, comma 9, a valere per il 2009.” 4. All’articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: “5 bis. La Provincia può concedere alle imprese convenzionate contributi, anche in annualità, nella misura massima del 40 per cento del costo medio di costruzione dell’opera o di realizzazione degli altri interventi edilizi, tenuto conto dei costi per l’ammortamento degli oneri di realizzazione degli immobili. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, l’erogazione e l’eventuale revoca del contributo, nonché il costo medio di costruzione ai fini dell’erogazione. 5 ter. Possono essere concessi contributi an |
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Art. 63 - Art. 69 Omissis
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Art. 70 - Modificazioni dell’articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale) |
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Art. 71 - Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali)1. Dopo la lettera i bis) del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale sui beni c |
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Art. 72 - Omissis
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Art. 73 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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