N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.P. Trento del 30/07/2010 n.17, così recitava:

“Art. 52 (Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 - legge provinciale sul commercio) — 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente periodo: “L’autorizzazione è subordinata alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC); la presentazione è rinnovata entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione.”

2. Nel comma 4 dell’articolo 17 bis della legge provinciale sul commercio, dopo le parole: “con le caratteristiche di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione delle vendite pubblicizzate come “promozionali”,”;

3. Alla fine del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente periodo: “In caso di mancata presentazione del DURC ai sensi dell’articolo 15, comma 1, si applica quanto previsto dalla vigente legge statale.”

4. All’articolo 28 della legge provinciale sul commercio sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 quater è sostituito dal seguente:

“2 quater. Per sostenere la qualificazione e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio la Provincia incentiva le iniziative promozionali realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale che soddisfino i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale, purché assicurino la partecipazione degli operatori commerciali e l’adesione aperta dei soggetti aventi interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio.”;

b) nel comma 2 quinquies le parole: “senza discriminazioni a carico degli operatori commerciali non aderenti, ai quali va garantita la possibilità di fruire dei servizi forniti dai predetti soggetti in condizione di parità di trattamento” sono soppresse.

5. Dopo l’articolo 28 bis della legge provinciale sul commercio, nel capo X, è inserito il seguente:

“Art. 28 ter - Promozione e sviluppo del sistema fieristico provinciale

1. Per promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema fieristico provinciale la Provincia può concedere contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Se i soggetti beneficiari sono imprese i contributi previsti dal comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d’importanza minore (de minimis).”

6. L’utilizzazione delle superfici individuate nell’allegato IV della deliberazione prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge provinciale sul commercio è sospesa temporaneamente, dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, fino alla definizione dei nuovi criteri di insediamento delle grandi strutture di vendita che saranno stabiliti in attuazione della riforma della normativa provinciale in materia di commercio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. La sospensione predetta opera esclusivamente per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore di quest’articolo, non abbiano ancora individuato con apposita variante dello strumento urbanistico, anche se soltanto adottata e non ancora approvata in via definitiva, le zone commerciali specializzate e le aree commerciali integrate destinate all’apertura di nuove grandi strutture di vendita.

7. Per lo stesso periodo previsto dal comma 6, il rilascio di autorizzazioni per il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al dettaglio dal centro storico o dal luogo storico del commercio come definito ai sensi dell’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg, concernente “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento)”, è soggetto a nulla osta della Giunta provinciale, da rilasciarsi soltanto per gravi ragioni che non consentano la prosecuzione dell’attività nel luogo attuale. Il nulla osta può essere rilasciato anche nei casi in cui il trasferimento sia richiesto a seguito di congrui investimenti già effettuati alla data di entrata in vigore di quest’articolo o dell’acquisizione della disponibilità dell’immobile già intervenuta alla medesima data.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.”

Dalla redazione