N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.P. 30/06/2017, n. 6.

L’articolo 33 così recitava:

“Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di piano provinciale della mobilità, e dell’articolo 152 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. All’articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il piano provinciale della mobilità costituisce lo strumento pianificatorio per l’attuazione delle politiche provinciali e per la programmazione delle opere e degli interventi a carattere strategico sotto l’aspetto della mobilità e della mobilità sostenibile, in attuazione del piano urbanistico provinciale e dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).”;

b) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

“1 ter. Il piano provinciale della mobilità individua la quantificazione finanziaria di massima dei costi delle opere e degli interventi, in relazione al volume complessivo degli stessi, anche sulla base di costi parametrici.”;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano provinciale della mobilità è approvato, anche per stralci tematici o territoriali o relativi a singole opere e interventi strategici, previa conclusione di un’intesa con le comunità interessate, se costituite, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino). L’intesa è sottoscritta entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inoltrata dalla Provincia; il termine è dimezzato nel caso di varianti; in caso di inutile decorso dei predetti termini la Provincia può prescindere dal raggiungimento dell’intesa.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per i fini del comma 2 e parallelamente alla procedura disciplinata dal comma 3, la Provincia provvede all’acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei comuni territorialmente interessati, degli enti gestori dei parchi naturali provinciali qualora territorialmente interessati nel caso ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 37 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). Inoltre la proposta è affissa per trenta giorni all’albo di ciascun comune interessato; chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono al dipartimento provinciale competente in materia. Al fine dell’acquisizione dei predetti pareri previsti da questo comma il dirigente provinciale della struttura competente in materia di infrastrutture indice una conferenza di servizi ai fini istruttori; entro i quarantacinque giorni successivi alla prima conferenza il medesimo dirigente indice una conferenza di servizi per la formulazione e l’acquisizione dei pronunciamenti e dei pareri delle strutture e delle amministrazioni coinvolte. Contestualmente all’avvio della procedura relativa all’acquisizione dei pareri, la proposta di piano è altresì trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento.”;

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. La Giunta provinciale individua le opere e gli interventi strategici per i quali predisporre il piano della mobilità o i suoi piani stralcio. Con l’approvazione del piano della mobilità, o dei suoi piani stralcio, la Giunta provinciale definisce le priorità per le opere da inserire nella programmazione di settore il cui costo, ai fini dell’inserimento, viene definito sulla base di un progetto preliminare e dopo le procedure di impatto ambientale, qualora necessarie. Per il finanziamento delle spese relative agli incarichi di studio e di progettazione relativi alla redazione del piano, alla progettazione preliminare ed allo studio di impatto ambientale, gli strumenti di programmazione di settore possono prevedere un apposito accantonamento di fondi.

5 ter. Al fine dell’attuazione del piano della mobilità, successivamente alla sua entrata in vigore, le opere e gli interventi ivi previsti sono inseriti negli strumenti di programmazione disciplinati dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale).”;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti da quest’articolo, ivi compresi i casi in cui la progettazione delle fasi successive necessita di adeguamenti dei piani urbanistici, trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 151 della legge urbanistica provinciale, fermo restando che, fino alla data di applicazione dei predetti articoli, si applica la disciplina degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.”

2. Dopo l’articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000 è inserito il seguente:

“Art. 52 bis - Disposizioni per l’attuazione del piano generale degli interventi per la viabilità

1. Per l’attuazione delle opere previste dal piano generale degli interventi per la viabilità, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera a), della legge sulla programmazione provinciale, si applicano l’articolo 1, comma 8, della legge provinciale n. 13 del 1997, ed in quanto compatibili, gli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 151 della legge urbanistica provinciale, fermo restando che, fino alla data di applicazione dei predetti articoli della legge urbanistica provinciale, si applica la disciplina degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale n. 13 del 1997.

2. Per l’attuazione delle opere complementari a quelle previste dal piano generale degli interventi per la viabilità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1997.”

3. Il comma 1 bis dell’articolo 152 della legge urbanistica provinciale è abrogato.

4. La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa, riferiti all’attuazione degli interventi in materia di viabilità, trasporti, immobili provinciali e piste ciclabili relativi alle seguenti leggi provinciali, che sono riportati in un apposito allegato al documento tecnico:

a) legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti), in materia di infrastrutture per il trasporto pubblico e ferroviario;

b) articolo 8, primo comma, numero 17), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di interventi di viabilità;

c) articoli 19 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), in materia di interventi di viabilità;

d) articolo 36 ter, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in materia di interventi sul patrimonio immobiliare pubblico nei settori telecomunicazioni e servizi di rete;

e) articolo 51 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di interventi sulla viabilità su territori di confine.

e bis) legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili), in materia di sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale.

e ter) articolo 22 ter della legge provinciale di contabilità, in materia di fondo unico per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia.

5. Alla copertura delle spese previste nel comma 5 bis dell’articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per la realizzazione delle medesime tipologie di opere.”

Dalla redazione