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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 30/12/2002, n. 15
L. P. Trento 30/12/2002, n. 15
L. P. Trento 30/12/2002, n. 15
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 01/07/2011, n. 9
- L.P. 30/07/2010 n. 17
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Capo I - Disposizioni in materia di tributi provinciali e di partecipazioni della Provincia |
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Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica1. Nell'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, come modificato dall'articolo 46 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) all'attività di discarica abusiva, nonché all'abbandono, allo scarico e al deposito incontrollato di rifiuti; in queste ipotesi, fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti e l'obbligo di procedere alla bonif |
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Art. 4 - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)1. Fino all'adozione da parte della Provincia di una specifica disciplina in materia, non si applica in provincia di Trento l'impost |
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Art. 5 - Art. 6 - Omissis
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Capo II - Capo V - Omissis
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Capo VI - Disposizioni in materia di fiere e di commercio |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) |
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Art. 19 - Disposizioni in materia di piccole e medie imprese1. In relazione al trasferimento alla Provincia delle funzioni in materia di incentivi alle imprese disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 139 (Norme di attuaz |
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Capo VII - Disposizioni in materia di idrotermalismo e di provvidenze per gli impianti a fune e per le piste da sci |
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Art. 20 - Disposizioni in materia di interventi a favore dello sviluppo del settore idrotermale. Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 11. Le agevolazioni per le iniziative di cui all'articolo 10 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali), da effettuare nelle zone dichiarate svantaggiate ai sensi |
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Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)1. Nell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, la lettera n) del comma 1 |
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Capo VIII - Disposizioni in materia di acque pubbliche |
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Art. 22 - Modificazione dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque, e altre disposizioni in materia1. Nell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 , al comma 10 le parole: "al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della revisione del piano generale per l'uti |
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Capo IX - Omissis
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Capo X - Disposizioni in materia di protezione civile, di calamità e di servizi antincendi |
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Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile) |
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Art. 28 - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, relativo agli interventi di ripristino a seguito di eventi alluvionali |
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Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) |
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Capo XI - Capo XII - Omissis
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Capo XIII - Disposizioni in materia di lavori pubblici |
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Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)1. Nell'articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dalla tabella A del decreto del Presiden |
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Capo XIV - Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste e di sviluppo della montagna
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Art. 35 - Omissis
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Art. 36 - Modificazioni dell'articolo 7 della L.P. 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura) |
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Art. 37 - Omissis
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Capo XV - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 38 - Omissis
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Art. 39 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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