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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 30/12/2002, n. 15
L. P. Trento 30/12/2002, n. 15
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Capo I - Disposizioni in materia di tributi provinciali e di partecipazioni della Provincia |
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Art. 1 - Modificazioni delle leggi provinciali 20 marzo 2000, n. 3, 22 marzo 2001, n. 3 e 7 luglio 1997, n. 10, in materia di tributi provincialiomissis |
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Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica1. Nell'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, R come modificato dall'articolo 46 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) all'attività di discarica abusiva, nonché all'abbandono, allo scarico e al deposito incontrollato di rifiuti; in queste ipotesi, fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristin |
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Art. 4 - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)1. Fino all'adozione da parte della Provincia di una specifica disciplina in materia, non si applica in provincia d |
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Capo II - Disposizioni in materia di personaleomissis |
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Capo III - Disposizioni in materia di istruzione e di diritto allo studioomissis |
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Capo IV - Disposizioni in materia di volontariato socialeomissis |
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Capo V - Disposizioni in materia di distribuzione e di vendita di gasomissis |
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Capo VI - Disposizioni in materia di fiere e di commercioomissis |
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Art. 18 - Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) |
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Art. 19 - Disposizioni in materia di piccole e medie imprese1. In relazione al trasferimento alla Provincia delle funzioni in materia di incentivi alle imprese disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 139 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di incen |
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Capo VII - Disposizioni in materia di idrotermalismo e di provvidenze per gli impianti a fune e per le piste da sci |
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Art. 20 - Disposizioni in materia di interventi a favore dello sviluppo del settore idrotermale. Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 11. Le agevolazioni per le iniziative di cui all'articolo 10 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali), da effettuare nelle zone dichiarate svanta |
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Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)1. Nell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente: |
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Capo VIII - Disposizioni in materia di acque pubbliche |
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Art. 22 - Modificazione dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque, e altre disposizioni in materia1. Nell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 R, al comma 10 le parole: "al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della revisione del piano generale per l |
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Capo IX - Disposizioni in materia di finanza localeomissis |
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Capo X - Disposizioni in materia di protezione civile, di calamità e di servizi antincendi |
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Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)1. Nell'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 4, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3 bis. Con regolamento sono disciplinati i rimborsi nonché i permessi lavorativi agli aderenti alle organizzazioni di volontariato convenzionate ai sensi del comma 1 per l'attività prestata sulla base della convenzione con la Provincia e per le relative esercitazioni, tenendo conto della complessità delle prestazioni e dell'impegno richiesto. Il regolamento disciplina inoltre i rimborsi e i permessi agli aderenti ad altre organizzazioni senza fini di lucro per l'attività svolta su richiesta della Provincia o dei comuni in occasione di calamità pubbliche dichiarate ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 3 bis, nonché per l'attività prestata nell'ambito degli interventi di soccorso organizzati dalla Provincia al di fuori del territorio provinciale e per le esercitazioni autorizzate dal dirigente generale della struttura competente in materia di protezione civile, distinguendo le organizzazioni che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti da quelle che utilizzano solo occasionalmente l'attività dei volontari per scopi di solidarietà sociale. Nel regolamento sono disciplinati anche i criteri per il riconoscimento di rimborsi alle organizzazioni non convenzionate con la Provincia. 3 ter. Con il regolamento di cui al comma 3 bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative, i rimborsi e i permessi lavorativi dei vigili del fuoco volontari impegnati nelle attività di protezione civile e nel servizio antincendi." 2. Dopo l'articolo 14 bis della legge provinciale n. 2 del 1992, è inserito il seguente: "Art. 14 ter - Interventi d'urgenza 1. È istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi immediati che risultano necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 1 |
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Art. 28 - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, relativo agli interventi di ripristino a seguito di eventi alluvionali1. Nell'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 30 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)1. Nell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 69 della |
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Capo XI - Disposizioni in materia di contratti e di trasportiomissis |
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Capo XII - Disposizioni in materia di organismi di garanziaomissis |
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Capo XIII - Disposizioni in materia di lavori pubblici |
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Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)1. Nell'articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dalla tabella A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, sono |
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Capo XIV - Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste e di sviluppo della montagnaomissis |
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Capo XV - Disposizioni finanziarie e finaliomissis |
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Art. 39 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell |
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