Articolo abrogato dall'art. 84, comma 2, della L.P. 01/07/2011, n. 9, così recitava:

"Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)

1. Nell'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 4, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Con regolamento sono disciplinati i rimborsi nonché i permessi lavorativi agli aderenti alle organizzazioni di volontariato convenzionate ai sensi del comma 1 per l'attività prestata sulla base della convenzione con la Provincia e per le relative esercitazioni, tenendo conto della complessità delle prestazioni e dell'impegno richiesto. Il regolamento disciplina inoltre i rimborsi e i permessi agli aderenti ad altre organizzazioni senza fini di lucro per l'attività svolta su richiesta della Provincia o dei comuni in occasione di calamità pubbliche dichiarate ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 3 bis, nonché per l'attività prestata nell'ambito degli interventi di soccorso organizzati dalla Provincia al di fuori del territorio provinciale e per le esercitazioni autorizzate dal dirigente generale della struttura competente in materia di protezione civile, distinguendo le organizzazioni che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti da quelle che utilizzano solo occasionalmente l'attività dei volontari per scopi di solidarietà sociale. Nel regolamento sono disciplinati anche i criteri per il riconoscimento di rimborsi alle organizzazioni non convenzionate con la Provincia.

3-ter. Con il regolamento di cui al comma 3 bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative, i rimborsi e i permessi lavorativi dei vigili del fuoco volontari impegnati nelle attività di protezione civile e nel servizio antincendi."

2. Dopo l'articolo 14 bis della legge provinciale n. 2 del 1992, è inserito il seguente:

"Art. 14-ter - Interventi d'urgenza

1. È istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi immediati che risultano necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 14 o in presenza di situazioni di particolare disagio collettivo individuate dal Presidente della Provincia, sentito il comitato tecnico - amministrativo previsto dall'articolo 2, per le quali non è necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza. Gli interventi possono essere diretti a fronteggiare le calamità pubbliche in atto nonché a evitare pericoli o maggiori danni a persone o cose e a favorire il mantenimento o il ripristino di condizioni di normalità nelle condizioni di vita delle persone interessate o nell'erogazione dei servizi pubblici.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire al fondo di cui al comma 1, con le modalità previste dall'articolo 27, quarto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le disponibilità esistenti sui capitoli inseriti nell'ambito della funzione obiettivo relativa alla protezione civile.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dal Presidente della Provincia attraverso ordinanze con gli effetti derogatori delle disposizioni vigenti disciplinati dall'articolo 5, commi 2, 3 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e dall'articolo 5 bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. Per l'attuazione degli interventi individuati nelle ordinanze il presidente può avvalersi di commissari delegati.

4. In aggiunta o in alternativa agli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 il presidente, tramite ordinanza, può autorizzare l'impiego di risorse finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi d'urgenza. I commissari delegati possono essere nominati funzionari delegati agli effetti contabili; nei loro confronti possono essere autorizzate aperture di credito presso la tesoreria della Provincia per il pagamento delle spese relative agli interventi di cui al comma 1.

5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche agli interventi che abbiano carattere d'urgenza finanziati con fondi diversi da quello previsto dal presente articolo."

3. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 1992, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis - Regia degli interventi di ripristino

1. In seguito alla qualificazione dell'evento come calamità pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 bis, la Giunta provinciale, su proposta del dirigente generale della protezione civile, stabilisce con propria deliberazione gli indirizzi per l'effettuazione degli interventi di ripristino, affidando la regia dell'attuazione degli interventi e i poteri previsti dal presente articolo ai comuni competenti per territorio oppure, qualora siano coinvolti interessi di livello sovracomunale o i comuni non dispongano di strutture idonee, a commissari delegati. Nel caso di inerzia dei comuni la Giunta provinciale, previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario delegato.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 fissa in particolare gli indirizzi per l'attività di pianificazione, di progettazione e di realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti, nonché quelli per l'attività di riparazione degli edifici danneggiati. Nell'attività di ricostruzione o di riparazione può essere consentito, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi, il miglioramento degli edifici sotto il profilo della sicurezza e del risparmio energetico, tenendo conto degli aspetti architettonici, storici e ambientali.

3. I comuni possono specificare gli indirizzi adottati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2, anche suddividendo il territorio comunale in zone omogenee. Gli indirizzi e le specificazioni sono vincolanti per i soggetti interessati alla ricostruzione.

4. Qualora gli indirizzi e le specificazioni di cui ai commi 1 e 3 prevedano come indispensabile l'esecuzione di interventi unitari su edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non destinati ad abitazione, i proprietari sottoscrivono entro il termine fissato dal responsabile della regia degli interventi una convenzione obbligatoria individuando i lavori da eseguire e un rappresentante comune; il rappresentante può essere individuato anche nel soggetto responsabile della regia degli interventi. I contenuti della convenzione e la rappresentanza si estendono a tutti i proprietari degli edifici interessati, a condizione che gli aderenti alla convenzione siano proprietari di almeno il 66 per cento delle superfici catastali degli immobili coinvolti nell'intervento. In mancanza di accatastamento si fa riferimento alle superfici utili complessive anche non abitative. La convenzione, nell'ambito degli indirizzi e delle specificazioni di cui ai commi 1 e 3, può definire le modifiche necessarie all'assetto della proprietà qualora non si possa mantenere inalterata la conformazione originaria degli edifici. Quando sia richiesta la forma pubblica la convenzione può essere rogata anche dai segretari comunali o dall'ufficiale rogante della Provincia. Il rappresentante opera in luogo dei proprietari in tutte le fasi del ripristino nonché per tutto quanto concerne l'esecuzione della convenzione, e provvede al riparto delle spese in relazione ai lavori eseguiti sulle diverse proprietà. Il responsabile della regia degli interventi, quando sia necessario per agevolare l'effettuazione dei lavori, può comunque promuovere in ogni tempo a favore del comune l'espropriazione ai sensi dell'articolo 37 degli immobili dei proprietari che non aderiscono alla convenzione.

5. Qualora nel termine prescritto la convenzione non sia stipulata o il rappresentante non sia individuato o rimanga inerte, ai proprietari si sostituisce, previa diffida, il responsabile della regia degli interventi; il responsabile della regia approva un programma unitario dei lavori, assume la rappresentanza dei proprietari ai sensi del comma 4, definisce le modifiche all'assetto della proprietà eventualmente necessarie in conseguenza dei lavori di ricostruzione o di riparazione e può disporre l'occupazione temporanea degli immobili senza indennizzo per un periodo non superiore a tre anni. Ove necessario per agevolare l'effettuazione dei lavori, il responsabile della regia può comunque promuovere in ogni tempo l'espropriazione o l'acquisizione a favore del comune ai sensi dell'articolo 37.

6. Nel caso d'interventi unitari effettuati secondo quanto previsto dal comma 4, il proprietario dell'immobile ricostruito o riparato è tenuto a rimborsare le spese di propria competenza sulla base del rendiconto redatto dal rappresentante. I contributi per la ricostruzione o per la riparazione sono erogati direttamente al rappresentante dei proprietari, al quale il proprietario fornisce ogni informazione utile, comprese quelle relative all'assicurazione dell'immobile."

4. I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 2 del 1992, come aggiunti dal comma 1, si applicano anche alle attività di volontariato prestate nel corso del 2002. Il regolamento previsto dai commi 3 bis e 3 ter del citato articolo 10 può prevedere che le disposizioni da esso recate possano applicarsi, in quanto più favorevoli, a tutti i rapporti non ancora esauriti alla data della sua entrata in vigore.

5. L'articolo 22-bis della legge provinciale n. 2 del 1992, come inserito dal comma 3, si applica anche alle calamità pubbliche verificatesi nel 2002.

6. Nell'articolo 39 quater della legge provinciale n. 2 del 1992, come inserito dall'articolo 68 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 per cento";

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: "Il finanziamento può essere concesso a condizione che il gestore sottoscriva l'impegno a concludere l'intervento con le modalità e con le scadenze indicate dalla struttura provinciale competente in materia di protezione civile."

7. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 6 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C. Per i fini di cui al comma 2, con l'allegata tabella B, è autorizzata sull'unità previsionale di base 72.2.210 la spesa di 25.000,00 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005."

Dalla redazione