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Deliberaz. G.P. Trento 05/04/2019, n. 475

Ulteriori modifiche all'Allegato A del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e ss. mm.
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Testo del provvedimento


Il Relatore comunica:


il Capo II del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) detta disposizioni in materia di edilizia sostenibile. In particolare l’art. 84 della suddetta legge disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici in Provincia di Trento, in attuazione della direttive europee in materia ed in coerenza con le disposizioni statali di recepimento.

Per l’attuazione del precitato Capo II, l'art. 89 della medesima legge stabilisce che siano emanati uno o più regolamenti, sentita l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia.

Coerentemente con questa previsione, sono state approvate le “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1”, indicate in seguito come Regolamento, emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., successivamente modificate ed integrate con d.P.P. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg., con d.P.P. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg ed infine con d.P.P. 27 settembre 2017, n. 17-70/Leg.

Con d.P.P. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg è stato aggiornato il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., costituente il Regolamento provinciale sulla certificazione energetica degli edifici. Le modifiche introdotte hanno sostanzialmente recepito le disposizioni nazionali relative ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici disposte dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, cd. decreto “Requisiti minimi”, anticipandone i valori più restrittivi.

L’art. 4 del Regolamento prevede che i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici, da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3, 4 e 5, nonché la relativa metodologia di calcolo, siano individuati negli Allegati A, A bis e A ter al Regolamento stesso. I medesimi allegati possono essere sostituiti o modificati con deliberazione della Giunta provinciale.

In particolare nell’Allegato A sono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare in caso di nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni dell'intero edificio, ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, che costituiscono una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente ed infine ristrutturazioni importanti di primo livello.

Fra i requisiti richiesti, nel paragrafo 6, è previsto che gli edifici progettati o per i quali comunque si raggiunga la classe energetica A+ o A sia obbligatorio misurare la perm

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