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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 02/08/2017, n. 13-66/Leg.
D. Pres.P. Trento 02/08/2017, n. 13-66/Leg.
D. Pres.P. Trento 02/08/2017, n. 13-66/Leg.
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1; |
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Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. All'articolo 1 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. All'articolo 2 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, le parole: "all'articolo 99 della legge provinciale n. 1 del 2008" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 77 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2 |
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Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. L'articolo 3 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente: "Art 3 - Ambito di applicazione 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal comma 2, le disposizioni di questo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d'uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recatile norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10). |
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Art. 4 - Modificazioni dell'artico/o 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. L'articolo 4 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente: "Art 4 - Requisiti di prestazione energetica 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3, 4 e 5 e la relativa metodologia di calcolo, sono individuati negli allegati A, A bis e A ter a questo regolamento (a seguito denominati: Allegato A, A bis e A ter). I requisiti minimi di prestazione energetica rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sono definiti anche in funzione dell'esigenza di semplificare il procedimento di certificazione. 2. Gli allegati A, A bis e A ter possono essere modificati o sostituiti con deliberazione della Giunta |
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Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. L'articolo 5 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente: "Art. 5 - Interventi soggetti a certificazione energetica e obbligo di acquisire la certificazione energetica 1. L'attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; |
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Art 6 - Modificazioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. L'articolo 6 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - Attestato di prestazione energetica 1. Il titolare del titolo edilizio, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile affida a un soggetto certificatore la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica e ne conserva l'originale. 2. L'attestato di prestazione energetica è redatto ed asseverato da un soggetto certificatore abilitato ai sensi dell'articolo 8, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. La |
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Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. L'articolo 7 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Organismi di accreditamento dei soggetti preposti al rilascio degli attestati di prestazione energetica 1. Il rilascio degli attestati di prestazione energetica è svolto da soggetti specificatamente accreditati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo. 2. Il riconoscimento degli organismi di accreditamento è effettuato dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacità operative e da assicurare l'imparzialità nell'esercizio della funzione. Il riconoscimento è subordinato all'impegno da parte dell'organismo di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia. |
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Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. L'articolo 8 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente: "Art. 8 - Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica 1. Sono riconosciuti come soggetti certificatori i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Ai fini del riconoscimento dei soggetti abilitati alla certificazione l'iscrizione nell'elenco detenuto dagli organismi di accreditamento di cui all'articolo 7 costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica. 2. I corsi di formazione per la certificazione energetica |
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Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. All'articolo 10 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 10 - Modificazioni de/l'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. All'articolo 11 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. All'articolo 12 bis del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. L'articolo 13 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente: "Art. 13 - Disposizioni transit |
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Art. 13 - Modificazioni degli Allegati A e B del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 20091. L'Allegato A del d.P.P n. 11-13/Leg del 2009 è sostituito dall'Allegato A allegato a questo regolamento. |
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Art. 14 - Abrogazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)1. L'articolo 14 del d.P.G |
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Allegato A - Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 3Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato A bis - Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 4Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato A ter - Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 5Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B bis - Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edificiI corsi hanno durata minima di 80 ore L’aspirante certificatore potrà conseguire l’attestato di frequenza del corso di formazione e partecipare al successivo svolgimento delle prove scritte e colloquio orale solo se avrà dimostrato di aver frequentato almeno l’85% delle ore di formazione previste. I MODULO La legislazione europea e nazionale per l’efficienza energetica degli edifici. La legislazione provinciale per l’efficienza energetica degli edifici. Le procedure di certificazione. La normativa tecnica. |
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