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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 27/07/2015, n. 9
L. P. Bolzano 27/07/2015, n. 9
- L.P. 16/08/2022, n. 10
- L.P. 19/08/2021, n. 9
- L.P. 27/03/2020, n. 2
- L.P. 03/01/2020, n. 1
- L.P. 25/09/2015, n. 11
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Art. 1 - Finalità1. La Provincia riconosce il diritto all'attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. Il sostegno alla partecipazione culturale di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, alla salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale locale e allo sviluppo libero e variegato delle arti, dell'economia creativa e dell'innovazione è riconosciuto come un investimento pubblico per la crescita civile, sociale ed economica della collettività. 2. La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e A |
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Art. 2 - Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche1. Per le attività, le iniziative e le manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 3, la Provincia può concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, attivi nel territorio della provincia di Bolzano nonché a persone singole. I beneficiari e le beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnati per statuto in attività culturali e non devono di norma perseguire scopo di lucro. N7 2. I vantaggi economici possono essere concessi sotto forma di: a) contributi, i quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione della |
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Art. 2-bis - Registro provinciale degli artisti e delle artiste |
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Art. 3 - Consulte culturali1. La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta del componente competente della Giunta provinciale, consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale e ne determina il numero dei componenti. Il relativo componente competente della G |
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Art. 4 - Partecipazione a enti culturali1. Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale. 2. Stanti le condizioni di cui al comma 3 resta ferma la partecipazione della Provincia ai seguenti enti culturali: |
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Art. 5 - Pubblicazioni e attività editoriali1. Per il sostegno alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), la Provincia concede vantaggi economici a favore di: a) enti, fon |
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Art. 6 - Cinema e media1. Nell'ambito della promozione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), la Provincia assume direttamente le spese necessarie per il funzionamento delle proprie mediateche ed archivi e promuove o cura direttamente: a) iniziative e rassegne nel settore del cinema e della multimedialità; b) interventi di promozione e sviluppo dell |
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Art. 7 - Attività di carattere educativo1. La Provincia può realizzare in proprio le attività, le iniziative e le manifestazioni di carattere educativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera g), oppure concedere a tale |
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Art. 8 - Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali1. Per migliorare l'offerta di proprie iniziative educative e culturali o per contenerne la spesa di settore, la Provincia può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti p |
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Art. 9 - Criteri di attuazione1. I criteri di attuazione per la concessione di vantaggi economici vengono deliberati dalla Giunta Provinciale entro sei mesi dalla data di approvazio |
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Art. 10 - Abrogazioni1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e |
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Art. 11 - Semplificazioni a favore degli enti locali |
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Art. 12 - Disposizioni finanziarie1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 04110, 04115, 04116 |
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Art. 13 - Entrata in vigore |
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