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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 23/11/2021, n. 989
Deliberaz. G.P. Bolzano 23/11/2021, n. 989
Deliberaz. G.P. Bolzano 23/11/2021, n. 989
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Testo del documentoLa Giunta Provinciale prende atto delle seguenti leggi, atti amministrativi, documenti e fatti: La legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, prevede interventi della Provincia per il sostegno dell'economia. Il D.P.P. 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, recante "Regolamento di esecuzione circa la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico", definisce la nozione di piccoli comprensori sciistici. La Delib.G.P. n. 1432 del 28 dicembre 2018, e successive modifiche, prevede misure volte a sviluppare i comprensori sciistici. Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. |
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Allegato A - Criteri per la riconcessione dei contributi per investimenti in comprensori sciistici che non sono stati più erogati a causa dello stato di emergenza da Covid-19
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione 1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti in comprensori sciistici in applicazione dell'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9, recante "Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021- 2023" allo scopo di riconcedere i contributi per investimenti non erogati entro i termini ordinari in seguito alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 a causa dello stato di emergenza da Covid-19
Art. 2 - Categorie dei comprensori sciistici 1. I comprensori sciistici sono classificati come di seguito indicato: a) categoria A: piccoli comprensori sciistici locali che non sono in una situazione di concorrenza internazionale e impianti di risalita di paese. In questa categoria sono ricompresi: 1) i piccoli comprensori sciistici come definiti dal D.P.P. 13 novembre 2006, n. 61 (Regolamento di esecuzione circa la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico) e successive modifiche, e cioè i comprensori sciistici con una portata complessiva di norma non superiore a 5.500 persone all'ora. Ai fini del calcolo della portata complessiva non si considerano gli impianti di arroccamento senza una propria pista da sci; 2) gli impianti di risalita di paese di cui all'allegato G) al D.P.P. 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche; b) categoria B: comprensori sciistici locali che non sono in una situazione di concorrenza internazionale. Sono i comprensori sciistici che: 1) non contano più di 2.000 posti letto alberghieri per sciatori e in cui si vende un numero di skipass settimanali inferiore al 15 per cento del numero totale di skipass, con riferimento alla media degli ultimi tre anni. Si considerano skipass settimanali quelli da 5, 6, 7 o 8 giorni; oppure 2) contano meno di tre impianti, per una lunghezza inclinata non superiore a 3.000 m, oppure che sono piccoli comprensori sciistici con una portata complessiva di norma non superiore a 5.500 persone all'ora; c) categoria C: comprensori sciistici locali che sono in una situazione di concorrenza internazionale. Gli impianti di tale categoria sono suddivisi nelle seguenti sottocategorie di cui all'articolo 2, comma 1, Categoria C, dell'Allegato A alla Delib.G.P. n. 873 del 10 novembre recante "Modifica dei criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune", nonché di cui all'allegato 1 della stessa deliberazione: 1) C1: impianti appartenenti a comprensori sciistici medio-piccoli, con portata oraria complessiva inferiore a 20.000 persone all'ora; 2) C2: impianti appartenenti a comprensori sciistici, con portat |
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