L. P. Bolzano 27/07/2015, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 27/07/2015, n. 9

Legge provinciale per le attività culturali.
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Art. 1 - Finalità

1. La Provincia riconosce il diritto all'attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. Il sostegno alla partecipazione culturale di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, alla salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale locale e allo sviluppo libero e variegato delle arti, dell'economia creativa e dell'innovazione è riconosciuto come un investimento pubblico per la crescita civile, sociale ed economica della collettività.

2. La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e A

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Art. 2 - Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche

1. Per le attività, le iniziative e le manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 3, la Provincia può concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, attivi nel territorio della provincia di Bolzano nonché a persone singole. I beneficiari e le beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnati per statuto in attività culturali e non devono di norma perseguire scopo di lucro. N7

2. I vantaggi economici possono essere concessi sotto forma di:

a) contributi, i quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione della

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Art. 2-bis - Registro provinciale degli artisti e delle artiste

N9

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Art. 3 - Consulte culturali

1. La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta del componente competente della Giunta provinciale, consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale e ne determina il numero dei componenti. Il relativo componente competente della G

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Art. 4 - Partecipazione a enti culturali

1. Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale.

2. Stanti le condizioni di cui al comma 3 resta ferma la partecipazione della Provincia ai seguenti enti culturali:

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Art. 5 - Pubblicazioni e attività editoriali

1. Per il sostegno alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), la Provincia concede vantaggi economici a favore di:

a) enti, fon

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Art. 6 - Cinema e media

1. Nell'ambito della promozione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), la Provincia assume direttamente le spese necessarie per il funzionamento delle proprie mediateche ed archivi e promuove o cura direttamente:

a) iniziative e rassegne nel settore del cinema e della multimedialità;

b) interventi di promozione e sviluppo dell

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Art. 7 - Attività di carattere educativo

1. La Provincia può realizzare in proprio le attività, le iniziative e le manifestazioni di carattere educativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera g), oppure concedere a tale

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Art. 8 - Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali

1. Per migliorare l'offerta di proprie iniziative educative e culturali o per contenerne la spesa di settore, la Provincia può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti p

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Art. 9 - Criteri di attuazione

1. I criteri di attuazione per la concessione di vantaggi economici vengono deliberati dalla Giunta Provinciale entro sei mesi dalla data di approvazio

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Art. 10 - Abrogazioni

1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e

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Art. 11 - Semplificazioni a favore degli enti locali

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Art. 12 - Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 04110, 04115, 04116

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Art. 13 - Entrata in vigore

N3

 

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