Articolo abrogato dall'art. 60, comma 1, della L.P. 17/12/2015, n. 16, così recitava:

“Art. 11 - Semplificazioni a favore degli enti locali

1. I Comuni non capoluogo di provincia possono acquisire autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 207.000 euro e lavori di valore inferiore a 1.000.000 di euro utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.

2. Per le acquisizioni di modico valore, ovverosia beni, servizi e lavori di valore fino a 40.000 euro, l'utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio.

3. I Comuni non capoluogo di provincia acquistano beni, servizi e lavori di valore pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricorrendo:

a) alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25, ovvero

b) all'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero

c) a soggetti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenze ausiliarie;

d) alle Comunità comprensoriali.

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle amministrazioni dei beni di uso civico e ai consorzi di bonifica. Alle Comunità comprensoriali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. In caso di spese correnti, le modalità di impegno di spesa e di liquidazione sono stabilite dal regolamento di contabilità dell'ente.”

Dalla redazione