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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 16/03/2012, n. 7
L. P. Bolzano 16/03/2012, n. 7
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- C. Cost. 15/03/2013, n. 38
- L.P. 19/07/2013, n. 10
- L.P. 23/10/2014, n. 10
- L.P. 22/12/2016, n. 27
- L.P. 20/12/2017, n. 22
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Art. 1 - Finalità1. Con la presente legge viene liberalizzato il commercio al dettaglio nella provincia di Bolzano. 2. Vengono attuati i principi previsti “dalla normativa dell’Unione europea, dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche,” |
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Art. 2 - Segnalazione certificata di inizio attività1. L’avvio, il trasferimento dell’attività di vendita al dettaglio, la variazione del settore merceologico e l’ampliamento della superficie di vendita devono essere preceduti dall’inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune territorialmente competente. La SCIA deve contenere: N6 a) l’indirizzo, i riferimenti catastali e la destinazione d’uso della costruzione ai sensi dell’articolo 75, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, specificando, nel caso della lettera c), se si tratta di commercio al dettaglio esercitato ai sensi dell’articolo 44.1, commi 1, 2, 3 e 5, della stessa legge provinciale; N12 b) l’indi |
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Art. 3 - Commercio al dettaglio nelle zone residenziali |
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Art. 4 - Commercio al dettaglio al di fuori delle zone edificabili1. In considerazione della particolare topografia del territorio provinciale, della scarsità di terreno agricolo disponibile, del prevalente comune interesse alla tutela, anche so |
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Art. 6 - Orari d’apertura1. La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materi |
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Art. 7 - Sanzioni1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge vengono appl |
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Art. 8 - Abrogazione di norme e modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio” e della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”1. Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di trovare applicazione le norme incompatibili con la stessa, in particolare: a) nella legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7: 1. la lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 è abrogata; 2. il comma 1 dell’articolo 2 è abrogato; 3. gli articoli 3 e 3/bis sono abrogati; 4. gli articoli 4, 5 e 6 sono abrogati; 5. l’ultimo periodo del comma 1 ed il comma 2 dell’articolo 7 sono abrogati; |
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Art. 9 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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