L. P. Bolzano 16/11/2007, n. 12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 16/11/2007, n. 12

Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche.
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[Premessa]



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Art. 1 - (Oggetto e disciplina)

N22

1. La presente legge disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni di legge di settore.

1-bis La presente legge disciplina altresì le partecipazioni pubbliche detenute dalle amministrazioni di cui al comma 2 tenendo conto della particolarità del territorio e delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche. N23

2. Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti:

a) dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;

b) dalle comunità comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.

3. Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi:

a) che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e

b) in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione.

4. AI fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui al comma 2 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società che non producano beni o servizi di interesse generale nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza. N2 N3 “Le predette limitazioni si applicano anche nei confronti di società indirettamente controllate.” N24

4-bis Le amministrazioni di cui al comma 2, nei limiti di cui al comma 4, possono altresì acquisire o mantenere partecipazioni e costituire società:

a) di produzione di beni e servizi di interesse generale, compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) di progettazione, realizzazione e gestione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici;

c) che svolgono servizi di committenza;

d) di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni. A queste società, controllate dalle amministrazioni di cui al comma 2, è fatto divieto di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, ferme restando specifiche autorizzazioni degli enti soci o le diverse previsioni di legge provinciali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrat

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Art. 2 - (Modalità di gestione ed erogazione)

1. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, gestiscono ed erogano i servizi pubblici a rilevanza economica direttamente con le proprie strutture organizzative ovvero attraverso:

a) societ

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Art. 3 - (Affidamento a società a capitale interamente pubblico)

1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a società di capitali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), qualora uno o più enti di cui all'articolo 1, comma 2.

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Art. 4 - (Affidamento a soggetti privati tramite concorso)

1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati ad imprese priva

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Art. 5 - (Affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata)

1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a società a partecipazione mista pubblica e privata, in cui:

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Art. 6 - (Divieto di esercizio di attività imprenditoriali)

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Art. 6/bis - (Alienazione di partecipazioni sociali)

N42

1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali detenute dalla Provincia autonoma di Bolzano o su quote di esse.

2. L’alienazione delle partecipazioni o di quote di esse è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto motivato con riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. Nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della R

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