Articolo abrogato dal D. Pres. P. 08/08/2016, n. 26, a decorrere dal 01/01/2017.

L’articolo 42 così recitava:

“Art. 42. - Centri storici dei comuni con più di 10.000 abitanti

1. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni per il recupero convenzionato di abitazioni ai sensi dell'articolo 73 della legge, i piani di attuazione per i centri storici approvati prima dell'entrata in vigore della legge, ai sensi della legge urbanistica provinciale sono parificati ai piani di recupero approvati.”

Dalla redazione