Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.G.P. 14/04/2009, n. 20 e, successivamente, abrogato dall’art. 10, comma 1, del D. Pres. P. 16/05/2024, n. 11, così recitava:

"Art. 6. - Trattazione dei ricorsi gerarchici

1. L’Ufficio provinciale programmazione dell’edilizia agevolata istruisce i ricorsi gerarchici di cui all’articolo 9, comma 5, della legge."

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