Articolo abrogato dal D. Pres. P. 08/08/2016, n. 26, a decorrere dal 01/01/2017.

L’articolo 9-bis così recitava:

“Art. 9-bis - (Assegni alimentari)

1. Il diritto al pagamento degli assegni alimentari di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge è provato da sentenza o da convenzione registrata.

2. Alla domanda di agevolazione edilizia deve essere allegata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.”

Dalla redazione