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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 24/11/2020, n. 940
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Deliberaz. G.P. Bolzano 24/11/2020, n. 940
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Testo del provvedimentoCon propria delibera n. 90 del 11 febbraio 2020, sono stati approvati i criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole. Questo regime di aiuti deve essere modificato in taluni punti, e precisamente: il termine per la presentazione delle domande di aiuto per iniziative nell'ambito della meccanizzazione viene anticipato di un mese, il lasso temporale per il finanziamento di falciatrici viene ridotto da 15 a 10 anni, |
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Allegato - Criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricoleArt. 1 - Ambito di applicazione e finalità. 1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole e per rimuovere i danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e k), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Gli aiuti previsti dai presenti criteri soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (GU L 193/1 del 1° luglio 2014), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all'articolo 14 del capo III dello stesso regolamento; questi aiuti sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento della redditività complessiva e della sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione europea; c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura; d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. 3. I presenti criteri si applicano agli aiuti fino a un importo pari a 500.000,00 euro per impresa e per progetto di investimento. 4. Sono escluse dalla concessione di aiuti individuali le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. 5. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione europea previsto da tale regolamento. 6. Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione europea, statale e provinciale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Art. 2 - Beneficiari. 1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono le microimprese, nonché le piccole e medie imprese (PMI) che, anche in forma associata non temporanea, occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e che sono attive nella produzione agricola primaria e iscritte nell'anagrafe provinciale delle imprese agricole. 2. Gli aiuti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2, e comma 6, lettere da a) a d), possono inoltre essere erogati alle microimprese e alle PMI quali beneficiarie finali tramite i consorzi di bonifica e di miglioramento fondia-rio di cui agli articoli 862 e 863 del Codice Civile. 3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014. Art. 3 - Definizioni. 1. Ai fini dei presenti criteri s'intende per: a) "superficie foraggera avvicendata", "arativo" e "frutta": i tipi colturali così come definiti nel manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole; b) "superficie foraggera": l'insieme delle superfici coltivate a prato e pascolo, nonché foraggere avvicendate, calcolate tenendo conto dei coefficienti di correzione stabiliti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominato Programma di Sviluppo Rurale; c) "malghe": le malghe definite alpeggi nel manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole, incluse le relative strutture necessarie all'alpeggio; d) "aziende a indirizzo produttivo misto": imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria; e) "punti di svantaggio": punteggio assegnato per gli svantaggi naturali che caratterizzano un'impresa agricola, disciplinato ai sensi dell'articolo 13 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 22. Art. 4 Iniziative ammesse. 1. Sono ammesse ad aiuto la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento o l'acquisto di: a) edifici ad uso aziendale per il ricovero del bestiame, con relativi locali annessi e depositi per il foraggio e per le deiezioni animali; b) edifici ad uso aziendale per il deposito di macchine e attrezzi agricoli e di mezzi aziendali. 2. Sono ammesse ad aiuto la costruzione e manutenzione straordinaria di strade rurali, degli adiacenti muri di sostegno per collegamenti interaziendali e di muri di sostegno per superfici viticole, nonché la costruzione e la manutenzione straordinaria di strade consorziali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 3. Sono ammesse ad aiuto le seguenti iniziative nell'ambito dell'apicoltura: a) la costruzione, la ristrutturazione e il risanamento di: 1) strutture in cui collocare esclusivamente gli apiari con le arnie e gli attrezzi per l'apicoltura; 2) locali di deposito; 3) locali per la smielatura; 4) apiari didattici; b) l'acquisto di: 1) arnie e attrezzi per l'apicoltura; 2) stazioni mobili per trattamenti per il miglioramento delle condizioni igieniche nel settore dell'apicoltura. 4. È ammesso ad aiuto l'acquisto delle seguenti macchine e attrezzature, compresi i relativi programmi informatici, per la meccanizzazione esterna: a) falciatrici e loro attrezzature accessorie per la fienagione, transporter o falciatrici a due assi e caricaforaggio portati; b) macchine e attrezzature impiegate da più aziende nell'ambito di un'associazione utenti macchine agricole o di aziende agricole associate. 5. È ammesso ad aiuto l'acquisto delle seguenti macchine e attrezzature, compresi i relativi programmi informatici, per la meccanizzazione interna: a) sistemi per la mungitura e impianti di mungitura automatici; b) impianti per la refrigerazione e conservazione del latte; c) impianti e attrezzature per l'asportazione del letame, pompe, miscelatori, separatori e impianti per l'asporto di liquiletame; d) trasportatrici pneumatiche per il fieno e impianti per l'essiccazione del fieno; e) gru fisse e mobili per fienili. 6. Sono ammesse ad aiuto le spese per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, compresi i conseguenti lavori di ripristino e di messa in sicurezza geotecnica, concernenti: a) lavori su superfici agricole utilizzate; b) lavori a impianti e infrastrutture agricoli; c) lavori a costruzioni ad uso aziendale; d) l'acquisto di macchine agricole; e) l'acquisto di animali. Art. 5 - Casi di esclusione dall'aiuto. 1. Non possono beneficiare dell'aiuto: a) le iniziative di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 6, su malghe nonché le iniziative di cui all'articolo 4 per impianti per la produzione di biogas e di biocarburanti; b) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), su superfici frutti-viticole; c) le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2: 1) su superfici frutti-viticole e arative, eccetto i muri di sostegno per superfici viticole; |
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Tabella 1 - (articolo 7, comma 3, e articolo 10, comma 3, lettera b)) Calcolo del carico di bestiame medio massimoParte di provvedimento in formato grafico |
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