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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 03/11/2000, n. 20
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TITOLO I - Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento |
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Art. 1 - Istituzione e finalità1. È istituito il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. 2. Il Parco ha finalità di tutela e di valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della Valle dei Templi ed in particolare persegue: |
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Art. 2 - Perimetro e zone1. Il Parco archeologico è delimitato con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 13 giugno 1991, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 1985, n |
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Art. 3 - Zona I - archeologica1. La zona archeologica, costituita dall'area su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme. 2. Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insiemi architettonici, dalle emergenze d'interesse archeologico e dai siti archeologici. 3. Nella zona è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e in genere opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio. 4. Possono essere autorizzati, nel rispetto dell'ambiente archeologico e paesaggistico |
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Art. 4 - Zona II - ambientale e paesaggistica. |
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Art. 5 - Zona III - naturale attrezzata1. La zona naturale attrezzata comprende tutte le aree residue del Parco e, a salvaguardia dei valori paesaggistici, è predisposta per un opportuno raccordo tra il Parco e le zone urbane circostanti. |
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Art. 6 - Variazioni del perimetro del Parco1. Il perimetro del Parco può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi la opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti |
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Art. 7 - Organi del Parco1. Sono organi del Parco: a) il Consiglio; |
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Art. 8 - Consiglio del Parco. Composizione1. Il Consiglio del Parco è composto: a) da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata esperienza di gestione di istituzioni culturali e di governo di organi collegiali di amministrazione, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, con funzione di Presidente del Consiglio; b) dal Sindaco del comune di Agrigento; c) d |
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Art. 9 - Compiti del Consiglio del Parco1. Il Consiglio del Parco per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1: a) adotta il piano di cui all'articolo 14; b) approva il piano triennale di attività che deve prevedere, tra l'altro: 1) interventi di ricerca archeologica; |
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Art. 10 - Direttore del Parco1. L'incarico di direttore del Parco è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, previa delibera della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato da almeno dieci anni, in possesso di comprovata esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva. |
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Art. 11 - Vigilanza e controlli1. Il Parco è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. N32 |
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Art. 12 |
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Art. 13 - Criteri di gestione1. Il Parco deve essere gestito secondo criteri di economicità e di risultato. Il regolamento delle attività nel Parco può prevedere oneri concessori a carico di coloro che intendano svolgere attività nel Parco e costi dei servizi a carico dei visitatori e degli altri fruitori. |
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Art. 14 - Redazione del piano del Parco1. Entro sei mesi dall'insediamento il Consiglio del Parco conferisce l'incarico per la redazione del piano del Parco e delle relative norme regolamentari con le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni ad un gruppo di progettazione dove siano almeno presenti esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, ambiente, antropologia, agronomia, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. Fa parte del gruppo di progettazione, come consulente, il progettista del piano regolatore generale del Comune di Agrigento. 2. Il mancato conferimento dell'incarico di cui al comma 1 nel termine stabilito determina la decadenza degli organi gestionali del Parco. 3. Sulla base delle valutazioni tecnico-discrezionali, redatte dal Soprinten |
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Art. 15 - Vigilanza e sanzioni1. La vigilanza sul territorio del Parco è affidata al Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Agrigento che può avvalersi delle strutture all'uopo costituite presso la Soprintendenza, restando fermi i poteri di controllo del territorio attribuiti al Sindaco di Agrigento e quelli sostitutivi della Regione siciliana. |
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Art. 16 - Squadra di pronto intervento del Parco1. Per i fini di cui all'articolo 15 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste costituisce una squadra di pronto intervento composta da guardie forest |
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Art. 17 - Procedure coattive in corso1. Fino all'approvazione del piano del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e, comunque, per un periodo massimo di due anni, rimangono sospese le procedure sanzionatorie amministrati |
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Art. 18 - Regime delle espropriazioni1. Con successiva legge e sulla base della normativa statale si provvederà ad individuare gli interventi necessari per garantire il diritto all'abitaz |
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Art. 19 - Norme di salvaguardia1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 14 restano in vigore nelle aree di Parco di cui all'articolo 2 le norme del decreto del Presiden |
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Art. 19-bis - Applicazione di disposizioni |
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TITOLO II - Sistema dei parchi archeologici regionali |
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Art. 20 - Istituzione e finalità1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la Regione siciliana istituisce un sistema di parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico regionale e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso. 2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito il parere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad individuare, con apposito decreto, le aree che, in relazione alla presenza di rilevante patrimonio archeologico, possono essere istituite in parco archeologico regionale. N23 |
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Art. 21 - Organi del parco1. Sono organi del parco: a) il direttore; |
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Art. 22 - Direttore del parco. Nomina e funzioni1. L'incarico di direttore del Parco è conferito, a tempo determinato, dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. N30 2. Il direttore, cui spe |
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Art. 23 - Comitato tecnico-scientifico. Nomina e funzioni1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana entro 60 giorni dal decreto di istituzione del parco ed è composto: a) dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, con funzioni di presidente; b) dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati; |
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Art. 23-bis. - Revisore unico |
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Art. 24 - Abrogazione di norme |
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Art. 24-bis. - Fondo di solidarietà dei parchi archeologici1. Il dieci per cento delle risorse derivanti dallo sbigliet |
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Art. 24-ter. - Potenziamento servizi1. Al fine di garantire le attività aggiuntive per potenziare i servizi di viabilità, di sicurezza, di decoro urbano, di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti e di promozione turistica, i legali rappresentanti dei parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale di cui ai Titoli I e II sono autorizzati a stipulare con i sindaci dei comuni nel cui territorio ricadono i relativi luoghi culturali apposite convenzioni che prevedano l'onere de |
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TITOLO III - Norme finali |
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Art. 25 - Oneri finanziari1. Per le finalità del Titolo I della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa complessiva di lire 650 milioni, di cui: a) 100 per le finalità dell'articolo 8; |
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Art. 261. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. |
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