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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ass.R. Sicilia 18/05/2017, n. 4586/GAB
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Testo del provvedimentoÈ a tutti noto, e gli organi di stampa ne hanno dato ampia diffusione, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 93/2017, depositata il 4 maggio 2017, in esito al giudizio promosso dallo Stato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei seguenti artico li della Legge regionale 11 agosto 2015, n. 19: - art. 3, comma 3, lettera i); - art. 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 12; - art. 5, commi 2 e 6; - art. 7, comma 3; - e art. 11. Semplificando, va premesso che la legge regionale n. 19/2015 conteneva fondamentalmente tre ordini di disposizioni: (a) quelle attinenti alla disciplina degli Ambiti territoriali ottimali e dei nuovi Enti di Governo, (b) quelle relative alla gestione e (c) quelle relative alla tariffa del SII. Va da subito rilevato che le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali non concernono la disciplina dei nuovi Enti di Governo del servizio idrico integrato (a) che rimane integra, vigente ed applicabile nelle modalità definite dal legislatore regionale. Rimane cosi assolto il compito assegnato al legislatore regionale dalla normativa statale, così come chiarito nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che era limitato proprio all'emanazione di detta disciplina di riordino della governance del servizio idrico integrato, a seguito delle soppressione delle precedenti Autorità d'Ambito imposta dalla normativa statale. Infatti, le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali, per contrasto con norme statali e/o comunitarie, attengono fondamentalmente: - alla gestione del servizio idrico integrato (b); - ed alla tariffa del servizio idrico integrato (c). La Corte costituzionale ha dunque ribadito, anche nei confronti della Regione Siciliana, che le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore (b), nonché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (c) rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, fermo restando, anche per il legislatore statale , il rispetto della normativa comunitaria. Ciò premesso, pertanto, considerato: - che il legislatore regionale era chiamato a disciplinare solo l'assetto organizzativo: ambiti territoriali ed enti di governo degli ambiti (a); - che la gestione del servizio (b) rimane disciplinata dalla normativa statale di comunitaria; - e che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (c) rimane affidata ad una Autorità indipendente statale (AEEGSI), va da sé che il venire meno delle disposizioni dichiarate incostituzionali non comporta vuoti normativi che rendano necessario un nuovo intervento del legislatore regionale, nei termini che di seguito saranno illustrati, ben potendosi ricostruire un unitario quadro normativo di riferimento, composto dalla disposizioni regionali non impugnate e dalle norme statali, anche di derivazione comunitaria. 1. Assetto organizzativo del servizio idrico integrato nella Regione siciliana post sentenza n. 93/2017 della Corte Costituzionale L'assetto delle funzioni di regolazione, vigilanza e controllo in materia di servizio idrico integrato (di seguito: SII) rimane disciplinato dall;art.3, l.r. n.19/2015 cit., che non è stato interessato dalle censure di incostituzionalità della Corte Costituzionale, se non limitatamente alla previsione di cui al comma 3, lettera i); circostanza quest'ultima che non 'pregiudica la disciplina regionale. Questo Assessorato regionale in merito all'assetto organizzativo del SII, considerato che l'art. 3, I.r. n.19/20 15 cit. non era stato oggetto di impugnativa da parte dello Stato, ha dato da subito impulso all'attuazione dello stesso. Va ricordato al riguardo che: - con Decreto Assessoriale n. 75 del 29/01/2016, in attuazione del primo comma di detto art. 3, I.r. n. 19/2015 cit., sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali in cui il territorio siciliano viene suddiviso ai fini della gestione del servizio idrico integrato; individuazione che ripropone la delimitazione già esistente ai sensi d |
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