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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sicilia 06/05/1981, n. 86
L.R. Sicilia 06/05/1981, n. 86
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[Premessa] |
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TITOLO I - Norme urbanistiche in materia di recupero edilizio. |
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Art. 1Tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, convenzionata e sovvenzionata da realizzare con finanziamenti e contributi statali o regionali devono essere localizzati nei pian |
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Art. 2 - Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico-popolare.N3 1. Limitatamente all'utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata-agevolata, i comuni che seppur obbligati a dotarsi di piani di zona o programmi costruttivi ne siano ancora privi o non dispongano di sufficienti aree all'interno degli stessi, sono tenuti ad approvare i programmi costruttivi di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1 con l |
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Art. 3La pubblicazione e l'approvazione dei piani di zona avviene nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. L'efficacia dei piani di zona è fissata in anni qui |
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Art. 4I comuni non obbligati alla redazione dei piani di zona ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono tenuti a formare ed approvare un programma costruttivo entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge. I programmi costruttivi sono dimensionati per un fabbisogno di edilizia residenziale pubblica prevedibile per un biennio. La localizzazione delle aree deve avvenire nell'ambito delle zone residenziali di espansione previste dallo strumento urbanistico generale. |
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Art. 5Tutte le assegnazioni di aree ricadenti nei piani di zona vigenti se non assistite da finanziamenti o |
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Art. 6 |
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Art. 7L'attuazione dei piani di zona avviene a mezzo di programmi la cui durata temporale deve essere armonizzata con quella dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi d |
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Art. 8Ove i termini fissati per l'assegnazione delle aree, sia nell'ambito dei piani di zona che nei programmi costruttivi, non vengano rispettati dai comuni, l'Assessore regionale per i lavori pubblici N9 , provvede, su istanza degli interessati, all'assegnazione delle aree stesse entro trenta giorni dalla richiesta. |
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Art. 9 |
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Art. 10La concessione relativa ai progetti presentati dagli assegnatari delle aree di cui all'art. 9 della presente legge, nonché a quelli relativi agli interventi di recupero da effettuare nelle zone o nei pia |
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Art. 11I piani di zona e relative varianti o integrazioni non possono interessare aree destinate dallo strumento urbanistico generale a verde agricolo o ad attrezzature pubbliche. |
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Art. 12Nei casi di inadempienza da parte dei comuni relativamente all'adozione dei piani di zona, l'Assessore regionale per il territori |
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Art. 13Tutti i comuni già dotati di piani di zona o di programmi costruttivi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono procedere all'acqu |
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Art. 14Sui mutui di cui al precedente articolo l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza, nei limiti del 75 per cento degli stessi, anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di piani di zona o di programmi costruttivi per le seguenti finalità: a) acquisizione delle aree i |
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Art. 15 |
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Art. 16Il Presidente della Regione emette il decreto di cui all'art. 11 quater del decreto legge 12 febbraio |
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TITOLO II - Recupero del patrimonio edilizio esistente |
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Art. 17N14 I comuni capoluoghi di provincia |
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Art. 18Le proposte dei piani di recupero di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deliberate dal consiglio comunale entro 90 giorni dalla presentazione, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. |
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Art. 19N16 1. Per gli interventi di recupero edilizio, da realizzare nelle zone A degli strumenti urbanistici dei comuni, sono concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio mutui agevolati assistiti dal contributo della Regione, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie. 2. Sono ammessi a godere delle agevolazioni creditizie di cui al presente articolo tutti i proprietari o altri aventi diritto che intendano effe |
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Art. 20La ripartizione dei fondi destinati al recupero e derivanti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, deve p |
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Art. 21 |
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Art. 22N18 I contributi sui mutui di cui all'art. 19 vengono con |
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Art. 23N19 I punteggi per la formazione delle graduatorie relative ai bandi di cui al precedente articolo sono i seguenti: a) interventi in zona A o in centri storici delimitati dai comuni, punti 5; |
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Art. 24All'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono a |
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Art. 25N21 Le disposizioni contenute nell'ar |
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TITOLO III - Norme finanziarie sugli interventi per l'edilizia agevolata e convenzionata |
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Art. 26Per le finalità del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, per gli esercizi 1982 e 1983, limiti di impegno trentacinquennale |
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Art. 27N22 I contributi di cui all'art. 1 de |
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Art. 28Per le finalità dell'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di |
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Art. 29I mutui di cui all'art. 19 usufruiscono della garanzia della Regione alle condizioni e nei modi previ |
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Art. 30I contributi integrativi previsti dall'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono es |
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TITOLO IV - Norme in materia di cooperazione edilizia |
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Art. 31N23 Il reddito massimo annuo indicato |
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Art. 32Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata che saranno formulati ai sensi della legge 5 ago |
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Art. 33Il limite massimo di intervento previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n |
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Art. 34 |
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Art. 35N26 Il limite di intervento indicato negli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, si applica |
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Art. 36L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere in favore degli enti pub |
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Art. 37Per far fronte alle necessità dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei |
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Art. 38 |
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Art. 39 |
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Art. 40 |
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Art. 41 |
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Art. 42Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano alle cooperative per le quali è |
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Art. 43 |
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Art. 44Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano alle cooperative edilizie che saranno inc |
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Art. 45Il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperativa è inte |
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Art. 46I comuni devono provvedere alla stipulazione della convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 otto |
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Art. 47 |
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Art. 48 |
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Art. 49Al contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è estesa la disposizione d |
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Art. 50L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie che abbiano co |
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Art. 51Le richieste di contributo di cui al precedente articolo sono corredate dai preventivi di spesa e da relazione te |
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Art. 52Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono autorizzati gli ulteriori limiti venticinquennali di impegno di lire 8.600 milioni, per il corrente eserciz |
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Art. 53N35 "I mutui di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, possono, altresì, essere concessi da istituti e sezio |
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Art. 54Si applicano a tutti i mutui di cui all'articolo precedente le disposizioni di cui all'art. 3 della l |
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Art. 55Per fronteggiare le variazioni bimestrali del tasso di interesse dei mutui di cui agli articoli 1 e 8 |
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Art. 56N36 I finanziamenti per l'edilizia re |
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Art. 57All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in cors |
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Art. 58Sono abrogate le disposizioni regionali che risultino in contrasto con le norme contenute nella prese |
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Art. 59La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. |
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