N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il presente articolo era stato soppresso dall'art. 30 della legge regionale 25 marzo 1986 n. 15, a sua volta abrogato dall'art. 19 legge regionale 6 maggio 1981 n. 86, come sostituito dall'art. 121 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 25.

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