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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 25/05/1995, n. 45
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- L.R. 25/05/1995, n. 48
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TITOLO I - Finalità. Definizione e programmazione degli interventi |
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Art. 1. - Finalità1. La Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della p |
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Art. 2. - Interventi di bonifica1. Costituiscono interventi di bonifica: a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti |
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Art. 3. - Aree di intervento1. Il territorio regionale è diviso in undici comprensori di bonifica secondo lo schema di cui alla tabella A allegata alla presente legge. |
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Art. 4. - Programmazione degli interventi1. Gli interventi di bonifica sono realizzati nel quadro di programmi adottati conformemente ai contenuti dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e alle scelte degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale della Regione e della provincia regionale compet |
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TITOLO II - Consorzi di bonifica |
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Art. 5. - Consorzi di bonifica1. All'interno di ciascun bacino gli imprenditori agricoli e non agricoli proprietari, enfiteuti o affittuari tenuti per legge o per contratto al pagamen |
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Art. 6 - Costituzione dei consorzi1. I consorzi sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sentito il parere dei consigli delle province regionali. Decorso il termine di sessa |
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Art. 7. - Funzioni di programmazione1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati sulla base di piani predisposti dai consorzi. 2. Ai fini di cui al comma 1, i consorzi approvano lo schema del piano generale degli interventi e lo depositano presso la propria segreteria, presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e presso |
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Art. 8. - Compiti dei consorzi1. Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione. 2. I consorzi inoltre: a) formulano proposte, in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo; |
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Art. 9. - Opere di competenza privata e intervento sostitutivo1. I consorziati hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere di interesse particolare dei propri fondi previste dai piani di cui all'articolo 7. 2. In caso di inerzia, anche su richiesta di un s |
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Art. 10. - Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili1. N19 Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, in proporzione del bene |
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Art. 11. - Organi1. Sono organi del consorzio: a) il consigli |
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Art. 12. - Assemblea elettorale1. L'assemblea elettorale è composta dai soggetti di cui all'articolo 5, che godono dei diritti civili. |
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Art. 13. - Consiglio di amministrazione |
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Art. 14. - Sistema elettorale1. I consorziati ai fini elettorali sono divisi in tre fasce in ragione dell'onere contributivo. Le fasce sono così determinate: a) fino a 10 ettari, o prima fascia contributiva; b) da 10 a 20 ettari, o seconda fasc |
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Art. 15. - Procedimento elettorale1. Per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione possono essere presentate liste dei candidati da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento |
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Art. 16. - Competenze del consiglio di amministrazione1. Spettano al consiglio di amministrazione tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla presente legge ad altri organi ed in particolare: a) l’elezione del presidente e del vicepresidente; |
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Art. 17. - Elezione del presidente e del vicepresidente1. Il consiglio di amministrazione nella prima seduta elegge il presidente e il vicepresidente nel suo seno. |
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Art. 18. - Presidente1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio d'amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio d'ammi |
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Art. 19. - Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste. |
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Art. 20. - Vigilanza1. Spettano all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste le funzioni di vigilanza, coordinamento ed indirizzo. N5 |
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Art. 21. - Controlli1. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale gli statuti dei consorzi e le deliberazioni di assunzione e di inquadramento del personale. 2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo: |
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Art. 22. - Funzionamento1. Si applicano ai consorzi le disposizioni in materia di lavori pubblici e forniture. 2. In |
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Art. 23. - Statuto e bilancio tipo1. Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6 il Presidente della Regione approva con decreto uno statuto tipo |
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Art. 24. - Norme per il personale e il patrimonio dei consorzi soppressi1. Dalla data di istituzione degli enti consortili sono soppressi i consorzi di bonifica e di bonifica montana e il consorzio di secondo grado di Enna. 2. I consorzi subentrano nei diritti ed obblighi compatibili con le funzioni ad essi spettanti ai sensi della presente legge. 3. Il patrimonio boschivo dei sopp |
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Art. 26. - Concorso integrazione bilanci consorzi |
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Art. 27. - Mutui a copertura disavanzi gestione1. A copertura dei disavanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi di ciascun consorzio al 31 dicembre 1994, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nei limiti di lire 60.000 milioni, autorizza ciascun consorzio a contrarre nell'anno 1995 mutui decennali alle condizioni previste dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 7 genn |
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Art. 28. - Responsabilità degli organi consortili1. Gli organi di amministrazione dei consorzi, ripianate le passività a termine dell'articolo 27, saranno chiamati a rispondere per i provvedimenti ad |
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Art. 29. - Esonero pagamento contributi ai consorzi1. Per l'applicazione dell'articolo 83 della legge regionale 1° |
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Art. 30. - Garanzie occupazionali1. I consorzi assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano prestato alle loro dipendenze, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio. Le domande di assunzione sono presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 2. N9 3. N10 4. Ai soggetti di cui al |
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Art. 31. - Decorrenza delle garanzie1. Le disposizioni di cui all'articolo 30 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996. |
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Art. 32. - Divieto di nuove assunzioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzione di persona |
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TITOLO III - GARANZIE OCCUPAZIONALI PER I PRESTATORI D'OPERA DELL'ESA, COMMISSARI STRAORDINARI E NORME FINANZIARIE |
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Art. 33. - Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA |
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Art. 34. - Commissari straordinari1. Ai funzionari dell'Amministrazione regionale, nominati commissari straordinari di enti pubblici sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, si ap |
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Art. 35. - Norme abrogate1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.
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Art. 36. - Norma finanziaria1. La spesa di cui agli articoli 27 e 29, pari a lire 13.600 milioni per l'esercizio finanziario 1995 e a lire 11.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regio |
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Art. 37. |
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Tabella A
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