Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 25/05/1995, n. 48, così recitava:

“Art. 33. - Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA - 1. L'Ente di sviluppo agricolo applica le disposizioni di cui ai commi 1, 4 lettera b) e 5 dell'articolo 30, con decorrenza 1 gennaio 1996 e in quanto compatibili, nei confronti dei prestatori d'opera dallo stesso utilizzati.

2. Il personale di cui al presente articolo è utilizzato in località distanti fino a 40 km dal luogo di residenza o dal luogo della precedente adibizione e, su richiesta delle prefetture, degli enti locali e degli enti parco anche per lo svolgimento di interventi di protezione civile, antincendio e nel campo della conservazione del suolo e della tutela ambientale, nonché per lavori di diserbamento e manutenzione della viabilità rurale, trazzerale ed interpoderale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.”

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