Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 25/05/1995, n. 48, così recitava:

“2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in osservanza delle procedure previste all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, anche ai soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano svolto incarico di prestazione d'opera per le esigenze istituzionali nei consorzi, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi nel suddetto triennio.”

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