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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sardegna 13/10/1998, n. 29
L.R. Sardegna 13/10/1998, n. 29
- L.R. 23/10/2023, n. 9
- L.R. 22/11/2021, n. 17
- L.R. 06/12/2019, n. 20
- L.R. 05/03/2008, n. 3
- L.R. 02/08/2005, n. 12
- L.R. 11/05/2004, n. 6
- L.R. 29/04/2003, n. 3
- L.R. 22/04/2002, n. 7
- L.R. 17/11/2000, n. 23
- L.R. 18/01/1991, n. 1
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Art. 1 - FinalitàLa Regione Autonoma della Sardegna, anche al fine della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del |
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Art. 2 - Definizione1. Si considerano centri storici N6 g |
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Art. 3 - Quadro degli interventi regionali1. La Regione provvede: a) |
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Art. 4 - Strumenti comunali di intervento1. Gli strumenti di intervento nelle zone classificate A nei Comuni che, già provvisti di piani attuativi, siano inseriti nel Repertorio regionale, sono: a) i programmi integrati dei centri storici; essi sono il principale strumento attraverso cui i Comuni intervengono sul tessuto urbanistico ed edilizio da risanare, tutelare e valorizzare e sono realizzati mediante progetti unitari; |
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Art. 5 - Repertorio dei centri storici1. È istituito il Repertorio regionale dei centri storici con decreto dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica. 2. Il Repertorio costituisce il quadro generale di riferimento per gli atti di programmazione regionale di settore. Nel repertorio vengono iscritti i comuni che abbiano nel loro territorio presenze significative delle collettività locali dal punto di vista storico, culturale ed ambientale. N15 |
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Art. 6 - Programmi pluriennali dei centri storici1. L'Assessorato dell'urbanistica, coerentemente con gli obbiettivi della programmazione generale, provvede alla predisposizione e all'aggiornamento annuale del programma pluriennale dei centri storici. Esso costituisce il quadro di riferimento complessivo ed unitario degli interventi regionali di settore e contiene: a) gli obbiettivi, i criteri e le priorità seguiti nella redazione; |
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Art. 7 - Criteri per l'inserimento degli interventi di recupero nel programma pluriennale dei centri storici1. La Regione provvede all'inserimento degli interventi di recupero di cui agli articoli 9 e 13 nel programma di spesa pluriennale, tenendo conto della qualità dei medesimi, secondo gli elementi sotto specificati: a) per i programmi integrati: |
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Art. 8 - (Finanziamenti: oggetto e percentuali)1. Nei programmi integrati sono finanziabili le opere infrastrutturali pubbliche f |
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Art. 9 - Programmi integrati dei centri storici1. I programmi integrati dei centri storici, realizzati mediante progetti unitari, sono da considerarsi, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, piani attuativi e sono caratterizzati da: a) dimensione che incida sulla riorganizzazione l'urbanistica dei centri storici; b) presenza di pluralità di funzioni; c) integrazione di diverse tipologie di intervento, comprese le opere di urbanizzazione; d) |
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Art. 10 - Progetto operativo del programma integrato1. Il progetto operativo del programma integrato deve contenere: a) estratto dello strumento urbanistico vigente; b) elaborati di analisi conoscitiva con descrizione: 1) della consistenza, della destinazione d'uso, della proprietà e dello stato degli immobili; 2) del numero e della consistenza dei nuclei familiari interessati dal programma integrato e con l'indicazione delle modalità di alloggiamento temporaneo e della definitiva sistemazione; |
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Art. 11 - Quadro finanziario del programma integrato1. Il quadro finanziario del programma integrato deve indicare analiticamente: |
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Art. 12 - Normativa gestionale del programma integrato1. La normativa gestionale del programma integrato deve contenere: a) la disciplina dei rapporti tra i soggetti attuatori ed il Comune e gli eventuali altri partecipanti al programma; |
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Art. 13 - Interventi di riqualificazione urbana1. Il piano degli interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi è adottato dal Comune con deliberazione consiliare. N5 2. Il piano deve contenere: |
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Art. 14 - (Recupero primario degli edifici dei centri storici)1. La Regione partecipa al recupero del patrimonio edilizio storico contribuendo, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8, alle spese sostenute dai soggetti pubblici o privati per gli interventi di recupero primario. Il recupero primario consiste nell'insieme di opere volte al recupero dell'immobile dal punto di vista statico, igienico, funzionale ed estetico. 2. Sono attribuite ai comuni le funzioni relative alla concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi per gli interventi di recupero primario. 3. L'istanza di finanziamento deve essere presentata al Comune in cui si trova l'immobile e deve contenere: |
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Art. 15 - Incentivi al recupero secondario1. In deroga all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, che ha modificato la legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), le limitazioni di reddito non si applicano per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero della prima abitazione sita nelle zone classificate A dei Comuni ricompresi nel Repert |
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Art. 16 - Computo degli oneri di urbanizzazione1. Ai fini del computo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per gli interventi da realizzarsi nelle zone classificat |
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Art. 17 - Ammontare degli incentivi1. Alla determinazione dell'ammontare complessivo degli incentivi previsti dalla presente legge si procederà nel rispetto delle nor |
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Art. 18 - Stato di attuazione e monitoraggio1. I Comuni predispongono annualmente, anche al fine del monitoraggio della spesa da parte della Regione, lo stato di attuazione deg |
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Art. 19 - Laboratori per il recupero dei centri storici1. I comuni inclusi nel Repertorio regionale dei centri storici possono istituire il laboratorio per il recupero del centro storico, le cui funzioni sono stabilite dalle norme di attuazione degli strumenti attuativi della pianificazione comunale. |
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Art. 20 - Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 50.000.000.000 annui. 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione: 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, |
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