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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sardegna 02/08/2005, n. 12
L.R. Sardegna 02/08/2005, n. 12
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[Premessa] |
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Art. 1 - Finalità e principi1. I comuni individuano autonomamente gli ambiti territoriali e le forme, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi. 2. |
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Art. 2 - Riordino degli ambiti territoriali1. Il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni è approvato, in sede di prima applicazione, sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni. 2. Il Piano: a) individua i caratteri territoriali degli ambiti adeguati per l'esercizio delle funzioni in forma associata, in considerazione della memoria storica e culturale dei territori e della conformazione delle regioni storiche della Sardegna; b) opera la ricognizione delle gestioni associate costituite o in itinere; |
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Capo I - Unioni di comuni |
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Art. 3 - StatutoN6 “1. La personalità giuridica delle unioni di comuni è quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o più comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.” 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo |
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Art. 4 - Ambiti adeguati: requisiti1. Sono considerati ambiti adeguati e beneficiano degli interventi di cui alla presente legge, le uni |
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Capo II - Comunità montane |
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Art. 5 - Comunità montane1. Il presente capo disciplina le modalità di costituzione, gli ambiti territoriali, i rapporti con gli altri enti e le funzioni delle comunità montane della Sardegna. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000. 2. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni, an |
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Art. 6 - Caratteri dei comuni: elenco regionale1. Per la costituzione delle comunità montane ai sensi della presente legge, sono considerati i comuni il cui territo |
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Art. 7 - Composizione delle comunità montane1. Le comunità montane sono costituite fra comuni montani indicati nell'elenco di cui comma 2 dell'articolo 6 e che si trovano di norma tra loro in continuità territoriale. 2. In deroga al comma 1 possono far parte delle comunità montane i comuni il cui territorio sia interamente racchiuso in qu |
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Art. 8 - Istituzione della comunità montana1. Lo statuto della comunità montana e l'atto di adesione di ciascun comune sono deliberati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure |
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Art. 9 - Statuto1. Lo statuto individua gli organi della comunità e le modalità per la loro costituzione nel rispetto delle norme di cui al presente articolo. 2. Il presidente è scelto fra i sindaci e gli organi esecutivi sono composti da sindaci o da assessori dei comuni d |
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Art. 10 - Fondo regionale per la montagna1. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la montagna. 2. Il fondo è alimentato da: a) trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna; b) finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali di sviluppo per le zone montane; c) risorse regionali necessarie ad integrare le risorse di cui alla lettera b). 3. La Regione contribuisce inoltre allo sviluppo della montagna con i trasferimenti di cui al capo III per l'esercizio integrato di funzioni e pe |
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Art. 11 - Abrogazioni e norme transitorie1. Le comunità montane istituite con le leggi regionali elencate nell'allegata tabella A operano fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 2. A decorrere dal novantunesimo giorno si intendono abrogate le leggi e le disposizioni regionali elencate nell'allegata tabella A e le medesime comunità montane sono soppresse. 2. Sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, i presidenti delle comunità montane comunicano all'Assessore degli enti locali: a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; |
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Capo III - Finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioni |
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Art. 12 - Trasferimenti per l'esercizio integrato di funzioni1. È istituito un fondo per il finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata. 2. A valere sul fondo sono assicurati trasferimenti finanziari per favorire la stabilità delle gestioni associate e l'integrazione dei comuni associati fra loro. I trasferimenti sono disposti a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2. |
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Art. 13 - Norma transitoria1. È conferita alle province la funzione di valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della Legge n. 97 del 1994, per quei territori i cui comuni non fanno parte delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge. Le province |
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Art. 14 - Trasferimenti per spese di investimento in forma associata1. È istituito un fondo per le spese di investimento effettuate dai comuni in forma associata. 2. A valere su tale fondo sono finanziate: a) le opere di interesse sovracomunale; b) le trasformazioni in senso sovracomunale di opere o strutture esistenti; |
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Art. 15 - Piani per insediamenti produttivi1. Nella legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Interventi per l'occupazione), sono introdotte le seguenti modifiche all'articolo 6: |
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Art. 16 - Interventi socio-assistenziali1. Nei programmi regionali per la ripartizione di risorse fra comuni per l'esercizio di funzioni e di |
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Art. 17 - Impianti sportivi1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 R (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport) è inserito il seguente: |
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Art. 18 - Musei di enti locali1. I contributi agli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali), sono concessi ad unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione assoc |
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Art. 19 - Modifiche alla legge regionale n. 25 del 19931. Alla legge regionale n. 25 del 1993 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali) sono apportate le modifiche previste dai seguenti commi. |
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Capo IV - Interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli comuni |
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"Art. 20 - DefinizioneN3 1. Per le finalità della pr |
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Art. 21 - Istituti scolastici1. Fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con gli organi statali competenti e con unioni di comuni e delle comunit |
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Art. 22 - Realizzazione di strutture multifunzionali1. I finanziamenti e contributi a qualunque titolo erogati dalla Regione agli enti locali per la real |
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Art. 23 - Incentivi per l'insediamento di aziende1. Per le piccole e medie imprese secondo la definizione della normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione o nelle aeree in |
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Art. 24 - Recupero secondario del patrimonio edilizio (integrazioni all'art. 15 della L.R. n. 29 del 1998 sui centri storici)1. Nell'articolo 15 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
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Art. 25 - Riserva di finanziamento per il recupero dei centri storici1. Nell'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1998 dopo il comma 1 è inserito il seguente |
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Art. 26 - Trasporti pubblici1. Le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, predispongono servizi di trasporto per i piccoli comuni o frazioni e centri abitati con popola |
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Art. 27 - Incentivi alle pluriattività e tutela delle vocazioni agricole del territorio1. I piccoli comuni, le unioni di comuni e delle comunità montane e di altre forme di gestione associata i cui ambiti territoriali siano coerenti con le previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all'articolo 2, al fine di favorire il radicamento nel territorio dei produttori agricoli, sti |
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Art. 28 - Mostre e commercio di prodotti locali1. I piccoli comuni, anche mediante le unioni o comunità montane o altre forme di gestione associata cui partecipano, realizzano locali destinati alla esposizione e vendita di prodotti locali e tipici mediante l'acquisizione e il recupero di edifici, ivi comprese case cantoniere e stazioni ferroviarie in disuso. |
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Art. 29 - Gestione associata di funzioni provinciali1. Le province sarde possono, in accordo fra loro, dar vita a forme di gestione associata di funzioni |
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Art. 30 - Modifica alla legge regionale n. 10 del 20021. Nell'articolo 8 della legge regionale 1 ° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla ist |
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Art. 31 - Notifica alla Commissione europea1. I benefici alle imprese previsti dagli articoli 23 e 24 sono applicati dopo la loro approvazione d |
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Art. 32 - Norma finanziariaomissis. |
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Tabella A - Leggi regionali abrogate ai sensi dell'art. 111) L.R. 3 giugno 1975, n. 26 Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102. omissis |
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