N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 55, comma 1, della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

“1. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio”.

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