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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sardegna 06/12/2006, n. 19
L.R. Sardegna 06/12/2006, n. 19
L.R. Sardegna 06/12/2006, n. 19
L.R. Sardegna 06/12/2006, n. 19
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/12/2023, n. 17
- L.R. 22/11/2021, n. 17
- L.R. 09/11/2015, n. 28
- L.R. 04/02/2015, n. 4
- L.R. 07/08/2012, n. 16
- L.R. 04/08/2011, n. 17
- L.R. 30/06/2011, n. 12
- L.R. 07/08/2009, n. 3
- L.R. 29/05/2007, n. 2
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione riconosce l’acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresì l’accesso all’acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l’uso, in attuazione dell’articolo 43 della Costituzione, al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future. 2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, promuovendo: a) l’uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà |
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Art. 2 - Delimitazione dei bacini1. L’intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico di competenza della Regione e costituisce il distret |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge: a) per bacino idrografico si intende il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali; b) per distretto idrografico si intende l’area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che vie |
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Art. 4 - Competenze della Regione1. Competono alla Regione, oltre ai compiti e alle funzioni assegnati dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali): |
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Art. 5 - Autorità di bacino regionale1. È istituita un’unica Autorità di bacino per l’insieme dei bacini regionali. 2. L’Autorità di bacino regionale, al fine di perseguire l’unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, |
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Art. 6 - Organi dell’Autorità di bacino1. Sono organi dell’Autorità di bacino: |
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Art. 7 - Comitato istituzionale1. Il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, presieduto dal Presidente della Regione, è composto da: a) quattro Assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici, difesa dell’ambiente, agricoltura e sviluppo produttivo; b) tre amministratori locali indicati, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie l |
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Art. 8 - Piano di bacino distrettuale - Contenuto1. Il Piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difes |
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Art. 9 - Piano di bacino distrettuale - Procedure1. Il presidente del Comitato istituzionale, al fine di definire criteri, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione del Piano di bacino, entro sessanta giorni dalla sua prima adunanza convoca una conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali alle quali partecipano le province ed i comuni interessati. 2. Lo schema preliminare di Piano, predispos |
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Art. 10 - Misure di salvaguardia1. Dal momento dell’adozione e fino all’approvazione del Piano di bacino distrettuale o di un suo stralcio si applica il comma 7 |
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Art. 11 - Disposizioni concernenti l’utilizzazione delle risorse idriche1. La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati in corso ovvero di tutte le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti pubblici o a partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano l’utilizzo delle infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell’articolo 6 della Legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80), e quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale. 2. Agli attuali utilizzatori è assicurata la possibilità di prelevare, per gli utilizzi settoriali della risorsa, in qualità di utenti del soggetto gestore del sistema multisettoriale regionale, un quantitativo d’acqua pari a quello utilizzato in conformità al preesistente titolo di derivazione rilasciato o in fase di istruttoria, a condizione che ciò risulti compatibile con le risultanze della procedura di revisione dei titoli di utilizzazione delle acque pubbliche. |
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Capo II - Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna |
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Art. 12 - Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. Istituzione, finalità e natura giuridica1. Al fine di garantire l’unitarietà della gestione delle attività di pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della regione è istituita, quale direzione generale della Presidenza della Giunta, l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di seguito denominata Agenzia. 2. L’Agenzia ha la |
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Art. 13 - Funzioni1. L’Agenzia cura gli adempimenti dell’Autorità di bacino fornendo il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento e predispone, per l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza: a) i progetti di Piano di bacino, dei relativi Piani stralcio e il progetto del Piano di gestione del distretto idrografico; b) un’analisi delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna, con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 5 della direttiva n. 2000/60/CE, per procedere ad un esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e per definire un’analisi economica dell’utilizzo idrico; c) gli elaborati per istituire e aggiornare i registri delle aree protette, con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 6 della direttiva n. 2000/60/CE; |
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Art. 14 - Direttore generale1. Il direttore generale dell’Agenzia è scelto tra i dirigenti dell’Amministrazione o degli enti regionali o tra soggetti esterni di cui al comma 2 dell’articolo 28 e all’artic |
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Art. 15 - Assegnazione di beni1. Per l’esercizio delle sue funzioni sono assegnati all’Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, i beni mobili ed imm |
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Art. 15-bis - Funzioni del servizio idrografico1. All'Agenzia |
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Art. 16 - Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna1. Il Piano di gestione del distretto idrografico, di seguito Piano di gestione, da sviluppare con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 13 della direttiva n. 2000/60/CE, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell’uso delle acque |
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Art. 17 - Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici1. Il Comitato istituzionale stabilisce annualmente i criteri per l’attuazione del sistema di definizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua all’ingrosso, sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE, tenendo conto: a) dell’esigenza di incentivare la conservazione ed il risparmio della risorsa idrica per conseguire l |
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Capo III - Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale |
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Art. 18 - Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale1. L’Ente autonomo del Flumendosa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato in Ente delle risorse idriche della Sardegna, di seguito denominato ERIS, quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale. |
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Art. 19 - Compiti1. L’attività dell’ERIS ha per oggetto: a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo diretto che indiretto; b) la progettazione, la realizzazione, la gestione dei relativi impianti ed opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli i |
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Art. 19-bis. - Organo di governo |
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Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Entrate del soggetto gestore1. Le entrate del soggetto gestore sono costituite da: a) i contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua all’ingrosso; b) i finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati al soggetto gestore; c) gli i |
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Capo IV - Norme per la trasparenza dei costi |
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Art. 22 - Finalità1. Le presenti norme perseguono la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei sistemi di approvvigionamento idrico per le diverse categorie di utenza mediante un appropriato sistema di individuazione e di separazione, amministrativa e contabi |
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Art. 23 - Ambito soggettivo di applicazione1. Le presenti norme si applicano ad ogni soggetto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che operi in favore di una pluralit |
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Art. 24 - Attività e comparti di separazione contabile1. Con riferimento alle attività nel campo della gestione delle risorse idriche, costituiscono attività e comparti di separazione contabile: a) l’attività di produzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti: 1) opere di presa e derivazione ad acqua fluente; 2) dighe e relativi serbatoi di accumulo; 3) po |
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Art. 25 - Servizi comuni e condivisi1. Le componenti non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività di cui all’articolo 24, sono imputate ai servizi comuni. 2. Costituiscono servizi comuni: a) la pianificazione e il controllo di gestione, la contabilità generale e di gestione, la revisione contabile interna ed esterna; |
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Art. 26 - Categorie di utenza1. Quando il costo complessivo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, è attribuibil |
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Art. 27 - Gestione separata1. Ai fini delle norme del presente capo il soggetto gestore organizza le attività di cui all’articolo 24 come se le stesse attiv |
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Capo V - Norme transitorie e finali |
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Art. 28 - Personale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna1. L’Agenzia si avvale per le proprie funzioni prioritariamente del personale di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato). L’Agenzia può, i |
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Art. 29 - Personale dell’Ente delle risorse idriche della Sardegna1. Il personale di ruolo dell’Ente autonomo del Flumendosa, alla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnato all’Ente delle risorse idriche della Sardegna ed incluso nei suoi ruoli organici mantenendo l’inquadramento, lo status giuridico, economico, previdenziale in godimento e l’anzianità di servizio maturata che viene interamente riconosciuta nel ruolo dell’ERIS. Alle eventuali carenze di organico, in sede di prima applicazione, si fa fronte con il personale e secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 28. |
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Art. 30 - Trasferimento di gestione1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono singoli impianti del sistema idrico multisettoriale regionale cessano nell’attività di gestione a decorrere dall’effettiva operatività del nuovo soggetto gestore delle opere rientranti nel sistema idrico multisettoriale regionale. 2. L’ERIS prosegue nella gestione di tutte le opere e di tutti gli impianti ad uso multisettoriale di competenza dell’Ente autonomo del Flumendosa. 3. In sede di prima applicazione l’Assessorato regionale dei lavori pubblici procede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla |
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Art. 32 - Relazione di verifica1. Al fine della migliore ed unitaria gestione pubblica del sistema idrico integrato, multisettoriale ed idropotabile la Giunta regi |
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Art. 33 - Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono determinati in euro 300.000 per l’anno 2006; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; gli stessi oneri fanno carico alla UPB S01.014 di nuova istituzione del bilancio regionale per l’anno 2006 e alla UPB corrispondente dei bilanci per gli anni successivi e, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007, all’UPB S08.014. 2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2006 sono introdotte le seguenti variazioni: |
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