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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 15/12/2020, n. 30
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L. R. Sardegna 15/12/2020, n. 30
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/10/2023, n. 9
- L.R. 12/12/2022, n. 22
- L.R. 22/11/2021, n. 17
- L.R. 25/02/2021, n. 4
- L.R. 23/12/2020, n. 32
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Capo I - Aggiornamento fondo di cassa e attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 |
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Art. 1 - Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 20201. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 è rideterminato in euro 611.686.463,78, in conformità con il rendiconto generale per l'esercizio finanziario |
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Art. 2 - Disposizioni in attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate1. In attuazione dell'accordo quadro siglato il 20 luglio 2020 tra Governo, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica al fine di assicurare le risorse per l'espletamento delle funzioni istituzionali per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con |
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Capo II - Sostegno alle attività economiche e modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 |
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Art. 3 - Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica e dello sviluppo della competitività1. Nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), la Regione è autorizzata, anche in collaborazione con la SFIRS, alla costituzione dei seguenti fondi rotativi, con una dotazione iniziale complessiva nell'anno 2020 di euro 70.000.000 (missione 14 - programma 05 - titolo 2): a) euro 60.000.000 destinati a un fondo che opera alle condizioni di mercato, finalizzato alla promozione della resilienza delle grandi imprese alberghiere con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale che hanno subito sig |
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Art. 4 - Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 in materia di sostegno ai lavoratori e al sistema produttivo1. Nella legge regionale n. 22 del 2020 sono introdotte le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole "agosto 2020" sono aggiunte le parole ", per l'altra metà una tantum entro |
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Art. 5 - Integrazioni alla legge regionale n. 22 del 2020 (Sostegno alla filiera turistica e al commercio)1. Alla legge regionale n. 22 del 2020 sono introdotte le seguenti integrazioni: a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "Art. 12-bis (Sostegno dell'occupazione nella filiera turistica) |
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Capo III - Disposizioni in materia di personale |
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Art. 6 - Disposizioni in materia di personale1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di dare attuazione alla legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS) come modificata dalla legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 (Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS), in coerenza con la legge regionale 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL), il contributo annuo all'Agenzia FoReSTAS di cui alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è incrementato di euro 9.416.181 (missione 09 - programma 02 - titolo 1). 2. Al fine di dare completa attuazione alla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni, le amministrazioni del sistema Regione, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e al solo fine di completare i progetti in corso di esecuzione, afferenti alle singole operazioni e all'assistenza tecnica del ciclo di programmazione indicato, possono provvedere alla proroga dei contratti di lavoro in essere, fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese della programmazione 2014/2020, fissato per il 31 dicembre 2023, a garanzia della realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e culturale e della relativa spesa delle risorse statali ed europee. 3. Le risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile ai sensi dell'articolo 108 del decreto |
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Capo IV - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità |
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Art. 7 - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità1. Al fine di sostenere e potenziare la rete di servizi di accoglienza e riabilitazione delle persone adulte affette da Disturbo dello spettro autistico è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 3.000.000 a favore dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), (missione 13 - programma 05 - titolo 2). Per tali finalità l'Azienda concede contributi in conto capitale per sostenere gli oneri relativi all'acquisto, realizzazione o ristrutturazione di nuovi centri o di centri già esistenti, agli enti locali proprietari e/o ai soggetti gestori di strutture per pazienti autistici che rientrino nella programmazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale nel settore della salute mentale. Per le strutture beneficiarie di finanziamenti in conto capitale si procede alla ridefinizione delle tariffe, nel cui computo non concorrono i fattori di costo collegati alla tipologia di interventi finanziati dalla presente norma. 2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.000.000 quale cofinanziamento regionale del fondo di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) in favore dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 della medesima legge compresi nell'elenco delle associazioni e fondazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, operanti in Sardegna e già assegnatarie dei contributi del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (missione 12 - programma 04 - titolo 1). 2-bis. Una quota pari a euro 50.000 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 può essere utilizzata quale contributo alle spese di gestione dei medesimi interventi. N7 3. Le economie derivanti dalla conclusione degli interventi di cui alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 (Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale deri |
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Art. 8 - Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale n. 20 del 2019 in materia di sovvenzioni alla Fondazione Marreri1. L'articolo 4, comma 10, della legge regionale n. 20 del 2019 si interpreta nel senso che il potenziamento delle attività incentrate sullo sviluppo della persona e integrate rispet |
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Art. 9 - Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2020 in materia di sanità e politiche sociali e disposizioni in materia di assistenza e servizi alla persona1. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2020, sono sostituiti dai seguenti: "3. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, è quantificata in complessivi euro 694.170.000 in ragione di euro 231.390.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza è destinato all'attuazione dei seguenti programmi: a) programma "Ritornare a casa"; b) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a |
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Capo V - Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, sport, spettacolo e turismo |
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Art. 10 - Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, sport, spettacolo e turismo1. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'abbattimento dei costi relativi al fitto-casa a favore di studenti universitari, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 800.000 per i bandi relativi all'anno accademico 2019/2020 (missione 04 - programma 04 - titolo 1). 2. Dopo la lettera c) del comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2016 è aggiunta la seguente: "c-bis) Consorzio "Polo universitario Olbia". La presente disposizione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021. 3. Per le finalità di cui al comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2019, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 50.000 per la concessione di contributi a favore delle associazioni che si occupano di programmi di studi all'estero (missione 04 - programma 07 - titolo 1). 4. Per le finalità dell'articolo 2, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2020 e di euro 3.100.000 per l'anno 2021 (missione 05 - programma 01 - titolo 2). 5. Il comma 49 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2019 è sostituito dal seguente: "49. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 quale contributo straordinario a favore della Direzione generale degli archivi, Archivio di Stato di Cagliari, per la messa in sicurezza e censimento degli archivi delle cessate preture delle circoscrizioni territoriali del Tribunale di Cagliari il riordino e la catalogazione. A tal fine è sottoscritto un apposito protocollo d'intesa tra la Presidenza della Regione, la Presidenza del Tribunale di Cagliari e la Direzione g |
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Capo VI - Disposizioni in materia di lavoro, enti locali, agricoltura, tutela del territorio e ambiente, opere di interesse regionale e a ristoro degli eventi calamitosi del novembre 2020 |
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Art. 11 - Disposizioni in materia di lavoro, enti locali, agricoltura, tutela del territorio e ambiente e opere di interesse regionale1. Al fine di ampliare l'elenco dei comuni beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 10 del 2020, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.395.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1). 2. Al fine di proseguire gli interventi di politica attiva del lavoro, per l'anno 2020 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.525.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) a favore dell'ASPAL, di cui: a) euro 625.000 per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019)), a favore dei comuni coinvolti nell'attivazione o la proroga degli interventi ancora in corso in favore dei lavoratori dell'area industriale di Portovesme. Alla conclusione degli interventi i comuni ospitanti favoriscono la stabilizzazione ai sensi della normativa vigente e con risorse proprie; b) euro 500.000 in favore della Provincia di Sassari per l'attivazione di un progetto di politiche attive per gli ex dipendenti della SICES; c) euro 1.400.000 per il cofinanziamento da parte dell'Amministrazione regionale di misure attive del mercato del lavoro a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a sostegno di lavoratori collocati in esubero e di lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti del mercato e del persistere della crisi finanziaria ed economica globale. La presente disposizione costituisce titolo all'impegno delle somme. 3. Il comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018 è sostituito dal seguente: |
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Art. 12 - Interventi per fronteggiare eventi calamitosi del 28 novembre 20201. Per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020 in Sardegna è istituito, presso la Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile, un fondo speciale, con dotazione iniziale per il 2020 pari a euro 10.000.000, per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive che siano stati danneggiati dall'evento alluvionale, nei limiti delle risorse disponibili, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini e alla ripresa delle attività produttive (missione 11 - programma 02 - titolo 2). 2. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso sotto forma di con |
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Capo VII - Disposizioni in materia di trasporti |
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Art. 13 - Disposizioni in materia di trasporti1. Nelle more della piena attuazione dei processi di ammodernamento del parco autobus della controllata ARST Spa, è autorizzata, per l'anno 2020, in favore della medesima, la spesa di euro 7.500.000 a copertura dei maggiori oneri di manutenzione conseguenti all'eccessiva vetustà dei mezzi destinati all'esercizio dei servizi di trasport |
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Capo VIII - Riconoscimento debiti fuori bilancio |
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Art. 14 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118 del 20111. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 |
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Capo IX - Norma finanziaria ed entrata in vigore |
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Art. 15 - Norma finanziaria1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese ed utilizzi riportati nell'a |
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Art. 16 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). |
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Allegati - Omissis
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