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L.R. Sardegna 18/05/2006, n. 6

Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/11/2021, n. 17
- L.R. 07/08/2009, n. 3
- L.R. 05/03/2008, n. 3
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Art. 1 - Istituzione, finalità e natura giuridica dell'Agenzia

1. La presente legge istituisce l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, di seguito denominata ARPAS o Agenzia, in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, ne disciplina l'organiz

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Art. 2 - Funzioni

1. L'ARPAS esercita le funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 01 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito dalla legge n. 61 del 1994, e a tal fine provvede:

a) allo studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti;

b) allo studio, analisi e controllo sull'igiene dell'ambiente e allo studio, analisi e controllo dei fattori geologici, metereologici, idrologici, nivologici e sismici, nonché allo studio, analisi e controllo dei processi di trasformazione antropica, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente; all'organizzazione e alla realizzazione della cartografia geologica di stato;

c) a contribuire alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, del sistema informativo ambientale regionale (SIRA), per i moduli applicativi inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla registrazione, alla validazione, all'elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati ed informazioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale; N1

c-bis) a fornire, con continuità, tutti i dati di rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti dai propri compiti istituzionali, necessari per il popolamento e l'aggiornamento del SIRA, secondo i formati, le regole di conformità e le modalità indicati dalla Regione; N2

d) alla realizzazione, in coordinamento con la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra stato dell'ambiente e salute delle popolazioni; N1

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Art. 3 - Funzioni regionali di coordinamento e di indirizzo

1. La Regione persegue l'obiettivo della massima integrazione, della razionalizzazione e del coordinamento delle attività e dei soggetti operanti nel campo della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale, al fine di una gestione unitaria e dell'applicazione di protocolli operativi uniformi.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e d

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Art. 4 - Sistema informativo

N4

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, l'ARPAS utilizza e contribuisce alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, dei moduli inerenti i

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Art. 5 - Programma delle attività

1. L'ARPAS svolge le proprie attività sulla base di programmi pluriennali ed annuali, coerenti con gli indirizzi impartiti dalla Regione. Il programma pluriennale, con val

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Art. 6 - Vigilanza e controllo

1. L'ARPAS è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.

2. Il controllo preventivo è esercitato dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite il competente servizio ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, ed ha per oggetto gli atti da essa indicati all'articolo 3. Inoltre, il controllo si estende agli atti attinenti le procedure concor

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Art. 7 - Comitato provinciale per l'ambiente

1. Il comitato provinciale per l'ambiente è l'organismo di coordinamento territoriale per il controllo e la valutazione delle problematiche ambientali del territorio ed è istituito e convocato dal presidente della provincia.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente della provincia, che lo presiede;

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Art. 8 - Organi dell'ARPAS

1. Sono organi dell'ARPAS:

a) il comitato reg

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Art. 9 - Comitato regionale di coordinamento

1. Il comitato regionale di coordinamento:

a) verifica l'andamento generale delle attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito ai fabbisogni del territorio e raccorda l'attività di gestione dell'ARPAS al sistema delle autonomie locali;

b) esprime parere obbligatorio su:

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Art. 10 - Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e dura in carica da tre a cinque anni, prorogabili una sola volta; in fase di prima attuazione il direttore generale è nominato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.

3. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAS ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'Agenzia, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla Giunta regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-finanziaria.

5. Il direttore generale in particolare provvede:

a) all

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Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente; il coll

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Art. 12 - Articolazione e organizzazione dell'ARPAS

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPAS si articola in una struttura centrale, in otto dipartimenti provinciali e

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Art. 13 - Direttore dell'area tecnico-scientifica e direttore dell'area amministrativa

1. Il direttore dell'area tecnico-scientifica ed il direttore dell'area amministrativa coordinano le attività dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e collaborano con il direttore generale al quale forniscono pareri obbligatori sugli atti di rispettiva competenza.

2. Il direttore generale, con provvedimento motivato, nomina i due direttori d

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Art. 14 - Dipartimenti provinciali

1. Il dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore dell'area tecnico-scientifica. Il direttore di dipartimento d

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Art. 15 - Dipartimenti specialistici regionali

1. Il dipartimento specialistico regionale è una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale fra le persone aventi gli stessi requisiti del direttore dell'area tecnico-scientifica; il direttore di

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Art. 16 - Trattamento giuridico-economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici

N7

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Art. 17 - Personale e trattamento giuridico ed economico

1. È assegnato all'ARPAS sin dalla sua costituzione:

a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione;

b) il personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto alle iniziative di assistenza tecnica per l'avvio dell'Agenzia, nell'ambito del progetto operativo ambiente PON-ATAS 2000/2006;

c) il personale del contingente del Ministero dell'ambiente preposto al Progetto operativo difesa del suolo (PODIS) PON - ATAS 2000/2006 e al progetto PON ATAS 2000/2006 "Linea autorità ambientale".

2. Le attività dei presidi multizonali di prevenzione non riconducibili alle competenze dell'ARPAS sono svolte, dalla data di avvio dell'Agenzia, dalle aziende sanitarie locali sulla base delle proprie co

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Art. 18 - Assegnazione di beni

1. Sono trasferiti all'ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione, relativi all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2.

2. A seguito della ricognizione di cui al comma 9 dell'articolo 10 sono assegnati all'ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche, d

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Art. 19 - Dotazioni finanziarie

1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite da:

a) una quota del Fondo sanitario regionale, non inferiore allo 0,4 per cento, destinata al finanziamento della prevenzione e dei controlli ambientali, determinata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza s

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Art. 20 - Norma transitoria

1. Alla data di istituzione dell'ARPAS sono soppressi i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, e le loro funzioni sono garantite dai diparti

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Art. 21 - Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 980.000 annui; alle stesse si fa fronte con le disponibilità recate d

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Art. 22 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

 

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