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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 21/09/2020, n. 17
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- Regolam. R. 01/07/2021, n. 6
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Art. 1 - Disciplina transitoriaL’art. 10 è così sostituito: 1. Ai sensi dell’art. 5, comma 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., gli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ove effettuino prestazioni di cui all’Allegato 2A del presente provvedimento possono continuare ad erogare anche le predette prestazioni entro il 31/12/2020, salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento e la presentazione, entro lo stesso termine, da parte dei relativi legali rappresentanti dell’istanza di autorizzazione all’esercizio quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente, corredata dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall’allegato 2B del presente regolamento, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo. 2. I legali rappresentanti delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio come studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 entro il termine del 30/09/2021, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l'autorizzazione all'esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente provvedimento, fermo restando l'obbligo di inviare istanza di aggiornamento dell'autorizzazione entro e non oltre il 30/09/2021 e di comunicare eventuali variazioni del nominativo del direttore responsabile all'Ordine dei Medici della provincia in cui è presente la struttura odontoiatrica. Le forme societarie dovranno essere autorizzate secondo la tipologia prevista dal presente regolamento. |
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