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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 31/03/2020, n. 5
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- Regolam. R. 01/07/2021, n. 6
- Regolam. R. 21/09/2020, n. 17
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Art. 1 - Oggetto del regolamento1. Il presente regolamento, in attuazione della Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattual |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si definisce: a) studio professionale: la sede di espletamento dell’attività del professionista abilitato, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio professionale è caratterizzato dalla prevalenza dell’apporto professionale ed intellettuale del professionista abilitato rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Lo studio professionale non è un locale aperto al pubblico, nel senso che i pazienti del professionista che con il medesimo abbiano un rapporto contrattuale basato sull’intuitu personae vi accedono previo appuntamento. In ragione della prevalenza dell’apporto professionale ed intellettuale, lo studio professionale può essere gestito in forma individuale, associata o societaria, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della società tra professionisti (S.T.P.) di cui alla Legge n. 183/2011 ed al D.M. 34/2013; a1) studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: lo studio professionale in cui vengono erogate prestazioni odontoiatriche considerate a minore invasività, corrispondenti alle prestazioni di chirurgia ovvero alle procedure diagnostiche e te |
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Art. 3 - Classificazione delle strutture odontoiatriche ai fini del regime autorizzativo applicabile1. Al fine di individuare il regime autorizzativo applicabile alle strutture che erogano prestazioni odontoiatriche, si fa riferimento alla seguente tripartizione: a) gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., i quali non sono sottoposti ad autorizzazione all’esercizio ma all’obbligo di comunicazione di apertura dello studio all’ASL territorialmente competente. Il Servizio di igiene pubblica incardinato presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro novanta giorni dalla sopramenzionata comunicazione, rilascia il nulla osta allo svolgimento dell’attività professionale; b) gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., i quali sono sottoposti ad autorizzazione all’esercizio di competenza comunale ai sensi dell’art. 8, comma 4 della sopracitata legge; c) le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., le quali sono sottoposte ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previo parere di compatibilità al fabbisogno regionale, e ad autorizzazione all’esercizio di competenza regionale. 1.1 I legali rappresentanti delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, e degli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero |
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Art. 4 - Criteri per la distinzione tra prestazioni a minore, media e maggiore invasività1. Qualora siano indispensabili specifici standard di sicurezza per i pazienti fragili (i.e., con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento) e/o più complessi clinicamente - quindi nelle ipotesi in cui sussista un rischio statisticamente non trascurabile di complicanze post-intervento che richiedano un periodo di osservazione di oltre 24 ore dal termine della procedura - sia le prestazioni di cui all’Allegato 3A sia le prestazioni di cui agli Allegati 1A e 2A del presente provvedimento possono essere erogate esclusivamente in strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e |
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Art. 5 - Produzione emocomponenti per uso non trasfusionale1. La produzione degli emocomponenti per uso non trasfusionale deve rispettare le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della Salute 2 novemb |
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Art. 6 - Individuazione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici in funzione della tipologia di struttura odontoiatrica1. Alla luce della classificazione delle strutture che erogano prestazioni odontoiatriche di cui all’art. 2 del presente provvedimento, si individuano: a) gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che erogano le prestazioni odontoiatriche a minore invasività individuate nell’Alleg |
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Art. 7 - Requisiti previsti ai fini dell’accreditamento1. I requisiti di accreditamento di cui al presente comma si riferiscono alle strutture in possesso di autorizzazione all’esercizio, corrispondenti alle strutture di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2 ed a quelle di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Gli studi odontoiatrici di cui all’art. |
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Art. 8 - Fabbisogno1. Gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e, pertanto, non sono sottoposti alla verifica di compatibilità al fabbisogno ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio. Ai fini dell’accreditamento istituzionale, gli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono sottoposti a fabbisogno. Fino alla determinazione del fabbisogno ai fini dell’accreditamento rispetto alle strutture già accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento (da definirsi con successivo provvedimento di giunta regionale entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, s |
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Art. 9 - Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della |
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Art. 10 - Disciplina transitoria1. Ai sensi dell’art. 5, comma 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., gli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ove effettuino prestazioni di cui all’Allegato 2A del presente provvedimento possono continuare ad erogare anche le predette prestazioni entro il 31/12/2020, salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento e la presentazione, entro lo stesso termine, da parte dei relativi legali rappresentanti dell’istanza di autorizzazione all’esercizio quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente, corredata dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall’allegato 2B del presente regolamento, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo. 2. I legali rappresentanti delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio come studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 entro il termine del 30/09/2021, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l'autorizzazione all'esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente provvedimento, fermo restando l'obbligo di inviare istanza di aggiornamento dell'autorizzazione entro e non oltre il 30/0 |
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ALLEGATO 3B - REQUISITI DELLO STUDIO ODONTOIATRICO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 6 DELLA L.R. N. 9/2017Parte di provvedimento in formato grafico |
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