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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 16/04/2015, n. 24
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- L.R. 09/04/2018, n. 12
- Sentenza C. Cost. 11/11/2016, n. 239
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina l'esercizio dell'attività commerciale, in tutte le sue forme. 2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale: a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa; b) la vendita della stampa quotidiana e periodica; c) il commercio su aree pubbliche; d) la somministrazione di alimenti e bevande; e) la distribuzione dei carburanti; f) le forme speciali di commercio al dettaglio. |
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Art. 2 - Finalità1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, persegue le seguenti finalità: a) la tutela dei consumatori, in riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e dalla legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti) e in particolare: 1) la tutela della salute; 2) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; 3) una adeguata informazione e una corretta pubblicità; 4) l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; |
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Art. 3 - Articolazione dell'intervento regionale1. La Regione provvede all'attuazione della presente legge con uno o più provvedimenti attuativi che definiscono: a) i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita; b) gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita; c) le modalità di verifica dell'influenza sovra-comunale delle previsioni relative a grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di tipo M3 e, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2; |
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Art. 4 - Definizioni generali1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente vende prodotti direttamente al consumatore finale operando su aree private o pubbliche, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione; c) impresa commerciale al dettaglio: l'impresa che acquista e rivende o somministra merci in nome e per conto proprio direttamente al consumatore finale; d) settori merceologici: il settore alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari) e il settore non |
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Art. 5 - Requisiti di accesso ed esercizio dell'attività1. I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 |
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Art. 6 - Subentro nella gestione1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale. 2. Il subentro nell'attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all' |
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Capo II - Norme generali sulla vendita |
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Art. 7 - Pubblicità dei prezzi1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 2. Per i prodotti realizzati in tutto o in parte in metallo prezioso di cui alla normativa vigente in materia, degli oggetti d'antiquariato esposti nelle vetrine esterne dell'attività di vendita al dettaglio, l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anch |
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Art. 8 - Vendite straordinarie1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 2. La Regione, ai fini di una corretta informazione del consumatore, disciplina nell'ambito dei provvedimenti e con le modalità previste all'articolo 3, le modalità di svolgimento, la p |
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Art. 9 - Orari di apertura e di chiusura1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 3. 2. Il Comune, in accordo con le associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 3, definisce anche attraverso provvedimenti organici: |
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Art. 10 - Gestione di reparto1. Il titolare di un esercizio commerciale o di un pubblico esercizio organizzato in più reparti, ferma restando l'a |
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Capo III - Programmazione della rete distributiva |
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Art. 11 - Contenuti dei documenti regionali di indirizzo e programmazione1. Gli indirizzi di programmazione della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio sono redatti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41 della Costituzione, dei principi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)e del |
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Art. 12 - Strumenti comunali di programmazione e incentivazione1. I comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 3, si dotano attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del documento strategico del commercio e delle norme previste dal presente articolo. 2. Il Documento strategico del commercio ha i seguenti contenuti minimi: a) un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da: 1) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante; 2) la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti; b) una valutazione dei p |
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Capo IV - Strumenti di promozione del commercio |
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Art. 13 - Sviluppo e promozione del commercio1. All'interno del Documento strategico di cui all'articolo 12, comma 2, i comuni individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio. 2. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno delle aree individuate dal comune. 3. In relazione alle problematiche rilevate il comune può: a) promuovere la creazione di distretti urbani del commercio; b) attivare progetti di valorizzazione commerciale; c) individuare strumenti di promozione di servizi di prossimità; 4. I distretti urbani del commercio prevedono accordi fra amministrazione comunale, associazioni di operato |
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Art. 14 - Osservatorio regionale del commercio1. È istituito l'Osservatorio regionale del commercio. 2. L'Osservatorio regionale opera al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva. 3. L'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità: a) realizzare un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione dei comuni, per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese; b) valutar |
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Art. 15 - Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche attraverso l'ottenimento di certificazioni di qualità e l'incremento del livello tecnologico. La Regione persegue inoltre la semplificazione del rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese. 2. Ai fini del comma 1, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese (CAT) costitui |
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TITOLO II - COMMERCIO IN SEDE FISSA |
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Art. 16 - Classificazione delle strutture commerciali1. Il presente articolo definisce la classificazione delle strutture commerciali in sede fissa. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3, possono essere determinate specificazioni alle classificazioni, alla loro applicazione, nonché fissati i limiti massimi di superficie di vendita articolandoli per le diverse classificazioni merceologiche anche in funzione di specifici obiettivi di sviluppo. 2. La programmazione della rete di vendita viene effettuata sulla base della suddivisione dei settori merceologici alimentare e non alimentare. 3. Ai fini della definizione dell'impatto urbanistico e dei relativi standard, il settore non alimentare viene suddiviso in: a) beni per la persona: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati; b) altri beni a basso impatto urbanistico: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per |
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Art. 17 - Modalità di apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa SCIA al SUAP competente per territorio. 2. In linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 222/2016: a) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio; b) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale, un'area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita. È necessario procedere all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all'interno della grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi in relazione alle rispettive dimensioni.N31 3. N16 4. N32 |
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Art. 18 - Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali1. I comuni individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti |
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Art. 19 - Dotazione di aree a parcheggio1. I comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private destinate a parcheggio |
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Art. 20 - Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzaz |
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Art. 21 - Commercio all'ingrosso1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onora |
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TITOLO III - VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA |
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Art. 22 - Esercizio dell'attività1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal comune terri |
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Art. 23 - Provvedimenti comunali1. Il comune, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 12, definisce le modalità di apertura e trasf |
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Art. 24 - Esenzione dall'autorizzazione1. È soggetta alla sola comunicazione al comune competente per territorio: a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; |
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Art. 25 - Modalità di vendita della stampa1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità: a) per le testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo che, per gli esercizi autorizzati in vigenza della presente legge, non può essere inferiore a metri quadrati 7; N19 |
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Art. 26 - Diffusione gratuita della stampa1. La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti al |
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TITOLO IV - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE |
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Capo I - Norme generali |
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Art. 27 - Definizioni e tipologia delle autorizzazioni1. Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono per: a) aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico; b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; |
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Art. 28 - Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni1. I comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteg |
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Art. 29 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività con posteggio (tipo A)1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune dove è ubicato il posteggio. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione. 2. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite |
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Art. 30 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno di mercati e fiere incluse nella programmazione comunale di settore sono inoltrate al comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze. 2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i comuni fanno pervenire i propri bandi al Servizio regionale competente che provvede all'esame e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni. |
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Art. 31 - Esercizio dell'attività in forma itinerante di tipo B1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l'attività. 2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; |
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Capo II - Programmazione del commercio su aree pubbliche |
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Art. 32 - Criteri generali1. Attraverso il documento di cui all'articolo 12, il comune può istituire nuovi mercati e fiere ovvero provvedere alla loro modifica e soppressione dopo aver prioritariamente valutato: |
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Art. 33 - Istituzione di nuovi mercati e fiere1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i comuni tengono conto: a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica; b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del terr |
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Art. 34 - Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati e delle fiere1. La variazione della giornata del mercato, la soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni: a) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti; b) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili. |
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Capo III - Norme per l'esercizio dell'attività |
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Art. 35 - Concessioni temporanee di posteggio1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi. 2. Il comune per le manifestazioni di cui al |
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Art. 36 - Assegnazione temporanea di posteggi1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal comune, di volta in volta, tenendo conto della maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro |
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Art. 37 - Esercizio del commercio su aree particolari1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell'autorità marittima competente e alle |
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TITOLO V - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande |
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Art. 38 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende |
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Art. 39 - Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi1. I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA. |
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Art. 40 - Attività non soggette ad autorizzazione1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi: a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi; b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, l |
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Art. 41 - Attività di somministrazione stagionale e temporanea1. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare. 2. In occasione di f |
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Art. 42 - Esercizio di attività accessorie1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli abilitativi di cui all'articolo 39, concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere p |
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TITOLO VI - RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 43 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione della legge e dei regolamenti si intendono per: a) carburanti: le benzine, i gasoli, anche miscelati con i biocarburanti secondo specifiche del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, il gas metano per autotrazione, l'idrogeno, le miscele di metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio; b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da: 1) una |
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Art. 44 - Esercizio delle funzioni da parte dei comuni1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, per l'esercizio provvisorio e per l'aggiunta carburanti in impianti esistenti, nel rispetto del titolo VI e di qua |
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Art. 45 - Tipologie e attività commerciali integrative1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL ( |
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Art. 46 - Modifica e ristrutturazione degli impianti1. Costituisce modifica all'impianto: a) la variazione del numero di colonnine; b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla; c) l'aggiunta di prodot |
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Capo II - Impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità |
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Art. 47 - Impianti autostradali1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i racco |
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Art. 48 - Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimuovibili1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione a uso privato sono autorizzati, esclusivamente per il rifornimento di automezzi, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla presente legge e dei criteri e parametri definiti nei provvedimenti di cui all |
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Art. 49 - Impianti marini1. Gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o di distribuzione d |
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Art. 50 - Autorizzazione al prelievo di carburanti1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi direttamente su |
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Art. 51 - Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate1. Sono ritenuti di pubblica utilità: |
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Capo III - Collaudo stato di conservazione, vigilanza e controllo |
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Art. 52 - Collaudo impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali1. I nuovi impianti sulla rete stradale ordinaria e quelli modificati soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 46, comma 1, lettere c) ed f), non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previst |
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Art. 53 - Collaudo impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e gpl1. L’installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di stoc |
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Art. 54 - Termine per ultimazione dei lavori1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, devono essere ultimati entro il termine massimo di due ann |
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Art. 55 - Stato di conservazione degli impianti1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carbura |
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Art. 56 - Vigilanza e controllo1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai comuni, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I tito |
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TITOLO VII - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO |
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Art. 57 - Spacci interni1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di co |
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Art. 58 - Apparecchi automatici1. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta a |
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Art. 59 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.N43 2. È vietato inviare prodotti al c |
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Art. 60 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. N5 2. Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico di attività. 3. L'impresa che |
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TITOLO VIII - SANZIONI E NORME FINALI |
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Art. 61 - Sanzioni1. La competenza per le violazioni di cui alla presente legge è del comune nel quale hanno avuto luogo. Allo stesso comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento. 2. Il comune è competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza). 3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio |
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Art. 62 - Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria "attività"N18 dandone comunicazione al comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato. 2. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti su area autostradale non possono sospendere l'attività dell'esercizio. 3. Il titolo abilitativo è revocato: |
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Art. 63 - Abrogazioni e disapplicazioni1. Sono abrogate le seguenti norme: a) legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio); |
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Art. 64 - Disposizioni transitorie e finali1. In attesa dell'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, rimangono in vigore i regolamenti vigenti in quanto applicabili. 2. Fino alla data di approvazione da parte del comune, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni su aree pubbliche di cui all'articolo 12, non possono essere: a) rilasciate nel comune nuove autorizzazioni di tipo A; b) istituiti o ampliati di numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati; c) operate ripartizioni dei posteggi per merceologia. 3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di prodotti previsti da leggi speciali. 4. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di distr |
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Allegato A - Categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati1) alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni; 2) prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese; 3) frutta e verdura; 4) pesci, crostacei e molluschi; 5) pane, pasticceria e dolciumi; 6) bevande; |
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