La Sent. Corte Cost. 11/11/2016, n. 239, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma. In seguito, comma abrogato dalla L.R. 09/04/2018, n. 12, così recita:

“4. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di un centro commerciale e di un'area commerciale integrata necessitano di:

a) autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati per la creazione del centro commerciale;

b) autorizzazione o SCIA, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.”

Dalla redazione