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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 10/09/2018, n. 11
Regolam. R. Puglia 10/09/2018, n. 11
Regolam. R. Puglia 10/09/2018, n. 11
Regolam. R. Puglia 10/09/2018, n. 11
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TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E PAESAGGISTICO |
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Art. 2 - Standard di parcheggio1. Il rilascio dell’autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell’utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto previsto dalla legge 122/89. 2. Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq di superficie di vendita:
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Art. 3 - Deroghe agli standard pertinenziali1. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall’Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui all’articolo 2, mediante apposita convenzione con l’amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi: |
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Art. 4 - Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali1. I Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici, in coerenza con le finalità dell’articolo 2 della legge, dettano i criteri e gli indirizzi volti a perseguire i seguenti obiettivi: a. contenimento dell’uso del territorio; b. recupero del patrimonio ed |
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Art. 5 - Requisiti di accessibilità delle strutture1. La localizzazione delle strutture in relazione alla viabilità deve rispondere ai seguenti requisiti: a. Per grandi strutture G1 e per G2 alimentari: ingresso ad uso esclusivo della struttura con corsie di accelerazione e decelerazione e di accumulo con lunghezza adeguata ai flussi attesi. |
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Art. 6 - Idoneità urbanistica e paesaggistica delle aree in comuni che non abbiano provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici1. Fino a quando i comuni non abbiano provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 18 della legge sono da considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti requisiti: a) Per medie strutture di vendita di tipo M1 e |
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TITOLO II - INDICAZIONI AI COMUNI |
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Art. 7 - Contenuti del documento strategico del commercio1. I comuni adottano, con la consultazione delle associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 3 della legge, il documento strategico previsto dall’articolo 12 della legge per uno sviluppo sostenibile delle attività commerciali. 2. La programmazione del settore commerciale tiene conto della pianificazione urbanistica, paesaggistica e delle politiche generali di regolamentazione del territorio che possono interagire per co |
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Art. 8 - L’analisi della rete di vendita1. La redazione del DSC è preceduta da un’indagine conoscitiva che includa la conoscenza del contesto territoriale comunale e sovra-comunale con particolare riferimento a: |
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Art. 9 - Indicazioni per la previsione degli insediamenti commerciali sul territorio1. La previsione di nuovi insediamenti commerciali può essere differenziata in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali e può disporre limitazioni prevedendo: a. le aree che non consentono l’insediamento di nuove strutture in considerazione delle condizioni di sostenibilità sociale, ambientale, paesaggistica, infrastrutturale, logistica, di viabilità e accessibilità; b. le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, paesaggistici ed ambientali, nonché all’arredo u |
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Art. 10 - Previsione degli insediamenti commerciali di interesse sovracomunale1. Si considerano di attrazione sovracomunale le strutture definite dal comma 10 dell’articolo 16 della legge e quelle per le quali il rapporto tra superficie di vendita da autoriz |
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Art. 11 - Disciplina del procedimento di valutazione delle domande1. I Comuni determinano i criteri e i parametri per la verifica della sostenibilità e dell’impatto delle nuove strutture, anche assegnando punteggi di priorità, sulla base delle seguenti indicazioni generali: a. verifica di compatibilità socio-economica-occupazionale costituita da: - dotazione di servizio al consumatore, favorendo gli insediamenti di nuove st |
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TITOLO III - LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA |
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Art. 12 - Documentazione richiesta per la presentazione delle domande1. Le domande di autorizzazione per l’apertura, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di grandi strutture di vendita contengono la seguente documentazione: a. relazione relativa all’ubicazione e alle caratteristiche dell’intervento proposto, accompagnata dalla rappresentazione grafica dell’insediamento e dalla indicazione della tipologia delle singole attività integrative, ove contemplate. La relazione deve contenere l’attestazione da parte del progettista inerente gli eventuali vincoli gravanti sulle aree interessate e circa l’effettiva sussistenza degli standard urbanistici relativi all’intervento; b. relazione sulle caratteristiche e sull’articolazione della struttura complessa con copia dei modelli, predisposti ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge, riferiti alle grandi e medie strutture; c. dichiarazione del tecnico progettista attestante la compatibilità urbanistica dell’area di insediamento, nonché conformità e compatibilità paesaggistiche dell’intervento; d. attestazione dell’avvenuta presentazione presso l’autorità competente della documentazione relativa all’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità |
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Art. 13 - Conferenza di servizi e esame della domanda1. Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto il Comune e la Provincia competenti per territorio e la Regione. 2. Per la Regione oltre al Dirigente della Sezione Attività Economiche o suo delegato che partecipa con diritto di voto e funzioni di Presidente, sono legittimati a partecipare rappresentanti di altre Sezioni competenti in materia di Urbanistica, Ambiente e Paesaggio, senza diritto di voto. 3. Ciascun rappresentante di Regione, Provincia e Comune può essere accompagnato dai relatori tecnici senza diritto di voto. 4. Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo e senza diritto di voto: a. i rappres |
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Art. 14 - Procedure di monitoraggio e controllo1. In caso di parere positivo della conferenza dei servizi il comune è tenuto al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative entro trenta giorni dalla chiusura della Conferenza di servizi. 2. Il rilascio del titolo edilizio avviene in conformità con la documentazione presentata in sede di richiesta di autorizzazione. L’autorizzazione commerciale e il titolo edilizio vengono rilasciati con le eventuali prescrizioni decise dalla Conferenza di servizi. 3. Il parere paesaggistico è rilasciato nei termini |
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Art. 15 - Proroghe delle autorizzazioni di grandi strutture di vendita1. La richiesta di proroga dell’attivazione o della sospensione dell’autorizzazione di grandi strutture di vendita deve contenere l’indicazione delle cause di comprovata necessità che hanno impedito l’apertura e le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli all’apertura. 2. La proroga per l’attivazione o per la sospensione dell’autorizzazione |
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TITOLO IV - SEMPLIFICAZIONI |
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Art. 16 - Semplificazione per l’autorizzazione di grandi strutture di vendita1. Le autorizzazioni per l’ampliamento, il trasferimento, la trasformazione di una grande struttura di vendita, di u |
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Art. 17 - Inserimento e ampliamento di settori merceologici1. L’autorizzazione, all’interno di strutture isolate o strutture complesse di medie strutture di vendita con maggiore carico urbanisti |
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Art. 18 - Trasferimenti e trasformazioni1. I trasferimenti di grandi strutture di vendita all’interno del comune sono consentiti solo nelle aree urbanisticamente adeguate e con le procedure della conferenza di servizi prevista dall’articolo 17 della legge. 2. Sono vietati i trasfer |
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Art. 19 - Abrogazione1. È abrogato il regolamento regionale 28 aprile 2009, n. 7 “Requisiti e Procedure per l’insediamen |
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