Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 24/07/2001, n. 18
L.R. Puglia 24/07/2001, n. 18
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa] |
|
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
|
Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. 114/1998; b) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree |
|
Art. 3 - (Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni)1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in: a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno; b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo n |
|
Art. 4 - (Requisiti per l'esercizio dell'attività)1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del d. lgs. 114/1998 e al rilas |
|
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI |
|
Art. 5 - (Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A)1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione. 2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di diec |
|
Art. 6 - (Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A)1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze. 2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione |
|
Art. 7 - (Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A)1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazio |
|
Art. 8 - (Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B)1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società. Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente. 2. L'autorizzazione di tipo B abilita: a) all'esercizio del commercio in forma itinerante; |
|
Art. 9 - (Revoca e sospensione delle autorizzazioni)1. L'autorizzazione è revocata: a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività; b) ne |
|
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE |
|
Art. 10 - (Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche)1. La determinazione dell'ampiezza delle aree e del numero di autorizzazioni di tipo A è operata dai Comuni, tenuto conto delle caratteristiche del proprio tessuto economico, promuovendo un equilibrato rapporto tra l'offerta costituita dai |
|
Art. 11 - (Istituzione di nuovi mercati e fiere)1. Prioritariamente, rispetto all'istituzione di nuove fiere o mercati, i Comuni: a) promuovono il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di quelli già esistenti compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale; b) prevedono, ove possibile, l'aumento della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati e, in particolare, promuovono anche la creazione di mercati giornalieri. 2. In deroga al disposto del comma 1, l'istituzione di nuovi mercati è senz'altro ammessa: |
|
Art. 12 - (Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati)1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni: a) caduta sistematica della domanda; b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti; c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili. 2. Per finalit&ag |
|
Art. 13 - (Piani comunali per il commercio sulle aree pubbliche)1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano un piano per il commercio sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione. 2. Il piano, comprendente le determinazioni comunali di cui all'articolo 28 del d. lgs. 114/1998, prevede obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree pubbliche e di integrazione con gli interventi in materia di commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione e sviluppo dei centri storici e contiene, in particolare: a) la ricognizione di fiere e mercati esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento; |
|
Art. 14 - (Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio regionale del commercio)1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, nonch& |
|
TITOLO IV - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ |
|
Art. 15 - (Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. |
|
Art. 16 - (Assegnazione temporanea di posteggi)1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati. |
|
Art. 17 - (Computo delle presenze)1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'op |
|
Art. 18 - (Orari del commercio su aree pubbliche)1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri: a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con q |
|
TITOLO V - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PARTICOLARI |
|
Art. 19 - (Aree demaniali e marittime)1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei |
|
Art. 20 - (Autostrade, stazioni e aeroporti)1. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche |
|
Art. 21 - (Aree private messe a disposizione)1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l' |
|
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
|
Art. 22 - (Adempimenti dei Comuni)1. Fino alla data di approvazione da parte del Comune del piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 13: |
|
Art. 23 - (Conversione delle autorizzazioni)1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in |
|
Art. 24 - (Sanzioni)1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare senza il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, è punito ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del d. lgs. 114/1998. 2. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente |
|
Art. 25 - (Abrogazione)1. La legge regionale 2 maggio 1995, n. 30 "Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla |
|
ALLEGATO A - CATEGORIE MERCEOLOGICHE UTILIZZABILI PER LA RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE E NEI MERCATI1) Alimentari in genere , carni e prodotti a base di carni; 2) Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese; 3) Frutta e verdura; 4) Pesci, crostacei e molluschi; |
Dalla redazione
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Distanze tra le costruzioni
Distanze legali tra le costruzioni, fasce di rispetto e vincoli di inedificabilità
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Appalti e contratti pubblici
La realizzazione delle opere di urbanizzazione nel D. Leg.vo 50/2016
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Urbanistica
Ingiunzione di pagamento per inottemperanza all'ordine di demolizione
- Giulio Tomasi
- Urbanistica
- Edilizia e immobili
- Standards
- Pianificazione del territorio
Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione
- Redazione Legislazione Tecnica
- Strade
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Urbanistica
- Norme tecniche
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Pianificazione del territorio
L’installazione di impianti pubblicitari stradali
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
06/08/2024
- Scudo protettivo in condominio da Italia Oggi
- Infrastrutture e sport, il dl è legge. Tempi più rapidi in Cassazione da Italia Oggi
- Rottamazione prorogata al 15 settembre da Italia Oggi
- Con il blocco dei crediti le imprese perdono il 35% da Italia Oggi
- Definizione con interessi certi da Italia Oggi
- Rinnovabili, impianti in edilizia libera da Italia Oggi